Sentenza — n. 28943/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza del 3 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Matera ha rigettato il riesame proposto da Giovanni e Carmelo Mazzotta avverso il decreto del 12 febbraio 2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera di sequestro preventivo di una trattrice agricola con annesso rimorchio di proprietà di Carmelo Mazzotta, utilizzati nell'azienda agricola di Giovanni Mazzotta ritenendo sussistente il fumus del reato ex art. 256 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28943/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore ha poi depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTA CARMELO nato a MESSINA il 21/05/1955 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni del difensore; Il difensore avv. Floriano Zullino insiste nell'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 3 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Matera ha rigettato il riesame proposto da Giovanni e Carmelo Mazzotta avverso il decreto del 12 febbraio 2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera di sequestro preventivo di una trattrice agricola con annesso rimorchio di proprietà di Carmelo Mazzotta, utilizzati nell'azienda agricola di Giovanni Mazzotta ritenendo sussistente il fumus del reato ex art. 256 comma 1 lett.
a) n. 2 del d.lgs. 152/2006. Secondo l'imputazione Giovanni Mazzotta, quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola di Mazzotta Giovanni, Francesco Propati quale dipendente, Carmelo Mazzotta quale proprietario della trattrice agricola, con l'annesso rimorchio, hanno effettuato attività di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dai rifiuti vegetali di scarto dell'azienda, senza le prescritte autorizzazioni (in Marconia di Pisticci, accertato il 1 febbraio 2021).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore. di Carmelo Mazzotta. 2.1. Dopo aver riportato in sintesi i motivi di riesame e le fonti di prova a sostegno, con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la mancanza di motivazione, quanto alla ricostruzione dei fatti storici ed alla conferma del fumus commissi delicti. Il ricorrente sarebbe terzo estraneo al reato, in base agli elementi di prova prodotti al Tribunale del riesame: la relazione del consulente tecnico di parte che ha escluso che i beni trasportati fossero rifiuti, bensì mandarini di seconda categoria, le fotografie, le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, che dimostrano altresì che la trattrice era solo temporaneamente ricoverata presso l'azienda di Giovanni Mazzotta.
Il Tribunale del riesame non avrebbe analizzato la posizione del ricorrente né risposto al riesame; la conferma del decreto genetico sarebbe avvenuta in base a congetture e senza motivazione sulla tesi documentata contraria. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la mancanza di motivazione, nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza del periculum in mora e l'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata. Anche a voler ritenere sussistente il reato, gli elementi di prova offerti avrebbero dimostrato che il ricorrente è terzo estraneo al reato e ciò avrebbe incidenza sulla sussistenza della pertinenzialità e del periculum.Il Tribunale del riesame non avrebbe poi risposto ai motivi di riesame con cui il ricorrente contestò la presenza dei requisiti della adeguatezza e proporzionalità del sequestro preventivo. 2.3.
Il difensore ha poi depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Va preliminarmente rilevato che in sede di conclusioni scritte sono state proposte argomentazioni in diritto non oggetto del ricorso. Il Tribunale del riesame ha valutato la sussistenza del fumus del reato contestato in base agli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria ed in particolare dalla descrizione dei beni trasportati, qualificandoli come rifiuti. Di fatto, ha ritenuto prevalente l'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria rispetto alle considerazioni espresse dal consulente tecnico della difesa. Allo stato degli atti, la valutazione del Tribunale del riesame riguarda esclusivamente il merito, non rivalutabile in questa sede. Correttamente poi il Tribunale del riesame ha ritenuto che ai fini della legittimità del sequestro sia necessaria solo l'esistenza del fumus del reato, e non di indizi a carico del ricorrente.
2. Infondato è anche il secondo motivo. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il periculum in mora in base alla disponibilità del bene da parte dell'indagato Giovanni Mazzotta, quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola di Mazzotta Giovanni. Rispetto alla formale intestazione, ha privilegiato il possesso del bene da parte di tale indagato. Il Tribunale del riesame ha rilevato che lo stesso bene risultò essere stato adoperato in occasione della commissione di un altro trasporto, a conferma non solo del possesso del bene da parte di Giovanni Mazzotta ma anche della sua destinazione a commettere il reato contestato. Dunque, nella motivazione dell'ordinanza impugnata vi è sia l'indicazione della sussistenza del rapporto di pertinenza della cosa con il reato che del concreto pericolo che la sua disponibilità possa agevolare la commissione di altri reati. Si tratta di un giudizio allo stato degli atti, che consente all'indagato o al terzo, successivamente, la prova della buona fede.
3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3 )1/
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali