Sentenza — n. 28941/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 11/02/2021, il Tribunale di Ravenna dichiarava non luogo a provvedere per tardività in ordine alla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Scaravilli Antonino avverso il decreto di sequestro preventivo emesso e depositato in data 7.01.2021 in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 727 cod. pen, art. 324 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28941/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il sequestro è stato eseguito in data 12.1.2021 e notificato all'interessato in data 13.1.2021; l'istanza di riesame depositata in data 2.2.2021, risulta, pertanto, intempestiva per mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 324, comma 1, cod.proc.pen, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scaravilli Antonino, nato a Catania il 26/05/1999 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11/02/2021, il Tribunale di Ravenna dichiarava non luogo a provvedere per tardività in ordine alla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Scaravilli Antonino avverso il decreto di sequestro preventivo emesso e depositato in data 7.01.2021 in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Scaravilli Antonino, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza dell'art. 324, comma 1, cod.proc.pen., argomentando che l'istanza di riesame era stata depositata in data 2.2.2021 ed era stata tempestivamente proposta in relazione al provvedimento di sequestro preventivo emesso e depositato il 7.01.2021 e notificato il 13.1.2021, con avviso di deposito notificato con mail del 23.1.2021 ore 13.38, decorrendo il termine di legge dalla notificazione dell'avviso di deposito. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato e l'inefficacia del decreto di sequestro preventivo. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. decorre dalla data di esecuzione del sequestro o da quella diversa in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso e non essendo, comunque, richiesta la conoscenza del provvedimento, ma la sola conoscenza della sua esecuzione (Sez.6,n.35620 del 19/07/2011, Rv.250791;
Sez.2,n.54297del 16/09/2016, Rv.268632). Inoltre, in tema di misure cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito, con la conseguenze che, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza (Sez. U n. 27777 del 11/07/200,Rv. 234213;
Sez.2, n. 26804 del 2020, non mass.) La notificazione dell'avviso di deposito al difensore del provvedimento di sequestro non ha, pertanto rilievo nel fissare la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale soltanto all'esercizio del diritto di richiedere il dissequestro (Sez. 2, n. 35966 del 20/05/2009, Rv. 245585).
3. Nella specie, il sequestro è stato eseguito in data 12.1.2021 e notificato all'interessato in data 13.1.2021; l'istanza di riesame depositata in data 2.2.2021, risulta, pertanto, intempestiva per mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 324, comma 1, cod.proc.pen, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2021 Il Con