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Sentenza — n. 28940/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28940/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28940/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza 19.10.2020, il tribunale del riesame di Milano annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il tribunale di Milano in data 15.09.2020, avente ad oggetto un veicolo fiat Ducato di cui il ricorrente Stoi- can è intestatario, nonché i rifiuti pericolosi con tale mezzo trasportati in assenza di autorizzazione, procedendosi nei confronti di tale Iancu Gabriel, conducente del predetto veicolo, per i reati di ricettazione e gestione non autorizzata di rifiuti, reati rispetto ai quali il ricorrente si qualifica come terzo estraneo.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 28940/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratterebbe di conclusione contrastante con quanto affermato dalle Se- zioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40847/2019), atteso che la contravven- zione ambientale contestata prevede solo un'espressa ipotesi di confisca, contem- plata dal comma terzo, riguardante l'area adibita a discarica abusiva se di pro- prietà dell'autore o dei compartecipi del reato. Non è quindi prevista altra forma di confisca obbligatoria per la semplice gestione non autorizzata i rifiuti, né viene richiamato nel testo l'art. 240, co. 2, c.p., né il mezzo in sequestro può ritenersi rientrare tra i beni indicati dall'art. 240, co. 2, c.p., donde lo stesso ben potrebbe rientrare nel possesso del ricorrente che ne è proprietario.

Parole chiave

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sequestro del veicolo guida nonostante revoca della patente detentore di veicolo dissequestro di beni azione mobiliare stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STOICAN BENONE nato in ROMANIA 1'11/11/1969 avverso l'ordinanza del 19/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla omessa restituzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 19.10.2020, il tribunale del riesame di Milano annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il tribunale di Milano in data 15.09.2020, avente ad oggetto un veicolo fiat Ducato di cui il ricorrente Stoi- can è intestatario, nonché i rifiuti pericolosi con tale mezzo trasportati in assenza di autorizzazione, procedendosi nei confronti di tale Iancu Gabriel, conducente del predetto veicolo, per i reati di ricettazione e gestione non autorizzata di rifiuti, reati rispetto ai quali il ricorrente si qualifica come terzo estraneo.

2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fi- ducia, procuratore speciale, del ricorrente, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge, in parti- colare per avere il tribunale del riesame correttamente annullato il decreto di se- questro probatorio del PM in quanto ritenuto non adeguatamente motivato in or- dine alla finalità del sequestro, tuttavia erroneamente non disponendone la resti- tuzione, in quanto, in relazione al reato ipotizzato (art. 256, TUA), quanto in se- questro era passibile di confisca obbligatoria.

Si tratterebbe di conclusione contrastante con quanto affermato dalle Se- zioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40847/2019), atteso che la contravven- zione ambientale contestata prevede solo un'espressa ipotesi di confisca, contem- plata dal comma terzo, riguardante l'area adibita a discarica abusiva se di pro- prietà dell'autore o dei compartecipi del reato. Non è quindi prevista altra forma di confisca obbligatoria per la semplice gestione non autorizzata i rifiuti, né viene richiamato nel testo l'art. 240, co. 2, c.p., né il mezzo in sequestro può ritenersi rientrare tra i beni indicati dall'art. 240, co. 2, c.p., donde lo stesso ben potrebbe rientrare nel possesso del ricorrente che ne è proprietario.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22.04.2021, ha chiesto a questa Corte disporsi l'annullamento senza rinvio dell'or- dinanza impugnata limitatamente alla omessa restituzione, osservandosi come la confisca obbligatoria è prevista dall'art. 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tuttavia restando condivisibile il richiamo ai "limiti" di cui alla decisione delle SS.UU. n. 40847/19.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020, è infondato.

2. Ed invero - premessa la legittimazione del difensore del ricorrente, terzo estraneo, alla proposizione del ricorso per cassazione, in quanto ritualmente mu- nito di procura speciale come risulta dagli atti allegati al fascicolo trasmesso a questa Corte -, il ricorso è privo di pregio.

3. Ed infatti, il tribunale del riesame, pur avendo ritenuto non adeguata- mente motivato il decreto di sequestro del PM, in ordine alla finalità probatoria del sequestro, annullandolo per difetto dei requisiti di legge, ha tuttavia, in ragione della non estraneità del titolare del veicolo al fatto - reato per cui si procede, ritenuto "passibile" di confisca obbligatoria del veicolo in sequestro.

4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, anche per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006, il TUA prevede un'ipotesi espressa di confisca obbligatoria (l'art. 260-ter, u. co., d. Igs. n. 152/2006 prevede espressamente infatti che "la confisca di cui al comma 4"- ossia, la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il tra- sporto del rifiuto - consegue "obbligatoriamente anche all'accertamento delle vio- lazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256", ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale "salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato").

Ne discende, pertanto, che il diniego di restituzione, fondato sul disposto dell'art. 324, co. 7, c.p.p., appare del tutto corretto, atteso che è proprio il richia- mato arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite ad affermare che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni spe- ciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019 - dep. 04/10/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02).5. Dunque, il richiamo espresso ad opera dell'art. 260-ter, u. co., D.Igs. n. 152/2006 all'art. 240, co. 2, c.p., legittima rebus sic stantibus il divieto di restitu- zione del veicolo in sequestro, impregiudicato, ovviamente, nell'opportuna sede di merito, l'accertamento relativo alla non fittizia appartenenza del veicolo in seque- stro al terzo estraneo, odierno ricorrente (allo stato non rilevabile, anzi diversa- mente risultando dalla stessa ordinanza impugnata: cfr. pag. 2), che osterebbe alla confisca obbligatoria del veicolo in questione.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso, il 7 maggio 2021 Il Consiglier estensore Il Pr