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Sentenza — n. 28938/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28938/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28938/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24/11/2020, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Aloise Andrea, Aloise Sergio e Aloise Pietro- indagati in relazione al reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 1161 cod.nav (perché, in concorso tra loro, senza aver ottenuto la prescritta concessione demaniale marittima, occupavano arbitrariamente , impedendone l'uso pubblico, un'area del demanio marittimo di estensione pari a mq 411,15 circa, mediante la delimitazione attraverso la realizzazione di muretti e recinzioni metalliche) -annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 19.10.2020 e disponeva la restituzione agli aventi diritto delle opere in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 110 cod.pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 325, comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28938/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Parole chiave

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sequestrabilità sequestro cautelare protezione del possesso tutela dell'interesse pubblico restrizione di diritto pubblico della proprietà pericolo per l'incolumità pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod.pen
Con ordinanza del 24/11/2020, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Aloise Andrea, Aloise Sergio e Aloise Pietro- indagati in relazione al reato di cui all'art. 110 cod.pen.
art. 325 cod. proc. pen
Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen
Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di Aloíse Andrea, nato a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio il 08/08/1962 Aloise Sergio, nato a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio il 25/06/1964 Aloise Pietro, nato a Sant'Andrea Apostolo dello ionio il 23/11/1959 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. Annalisa Pisano che ha concluso chiedendo che il ricorso del Pubblico Ministero venga dichiarato inammissibile e rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/11/2020, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Aloise Andrea, Aloise Sergio e Aloise Pietro- indagati in relazione al reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 1161 cod.nav (perché, in concorso tra loro, senza aver ottenuto la prescritta concessione demaniale marittima, occupavano arbitrariamente , impedendone l'uso pubblico, un'area del demanio marittimo di estensione pari a mq 411,15 circa, mediante la delimitazione attraverso la realizzazione di muretti e recinzioni metalliche) -annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 19.10.2020 e disponeva la restituzione agli aventi diritto delle opere in sequestro.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando che il provvedimento impugnato era viziato da errore di diritto nella parte in cui affermava l'insussistenza del periculum in mora; argomenta che il Tribunale, pur prendendo atto della natura demaniale dell'area, aveva ritenuto non ravvisabile il periculum sulla base di un'attestazione comunale meramente programmatica, in violazione dei principi di diritto, secondo i quali il reato di occupazione abusiva di cui all'art. 1161 cod.nav. è reato permanente e per i beni demaniali non può aver luogo una sdemanializzazione per facta concludentia, occorrendo, al contrario, un provvedimento espresso. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129;

Sez.2, n.5807 dell 8/01/2017,Rv.269119).

2. Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanzia in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente argomentato in relazione alla insussistenza del periculum in mora, spiegando che il bene oggetto di abusiva occupazione è un "reliquato" tra la strada lungomare e le proprietà private, di fatto già precluso alla fruizione della collettività, tanto che lo stesso comune ne ha previsto, nel piano spiaggia in fase di completamento, la sdemanializzazione e la successiva assegnazione ai privati ad uso giardino.

3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 07/05/2021 Il Consigliere estensge _ Presidente A+nellakfii Sta ett