Sentenza — n. 28936/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza 22.10.2020, il GIP/Tribunale di Reggio Calabria, in fun- zione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse della Sonnazzi avente ad oggetto la revoca dell'ingiunzione a demo- lire o, in subordine, la sospensione della medesima, relativo ad immobile oggetto di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di costruzione edilizia abusiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 28936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 13.04.2021, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SONNAZZI DOMENICA nata a CARDETO il 02/02/1956 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; lette le conclusioni del PG Fulvio Troncone, che ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. 23 LUG 2021 s,U, CAN
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 22.10.2020, il GIP/Tribunale di Reggio Calabria, in fun- zione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse della Sonnazzi avente ad oggetto la revoca dell'ingiunzione a demo- lire o, in subordine, la sospensione della medesima, relativo ad immobile oggetto di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di costruzione edilizia abusiva.
2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fi- ducia della ricorrente, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge e quello di manifesta illogicità della motivazione e di mancata assunzione di prova decisiva, per aver il giudice del tutto immotivatamente rigettato l'incidente di esecuzione fondandolo sull'erronea affermazione secondo cui l'istante non avrebbe mai pro- dotto la documentazione, richiestale dall'ufficio tecnico comunale in data 7.10.2019 (e relativa all'istanza di sanatoria proposta).
Diversamente, sostiene la difesa della ricorrente, tale documentazione sarebbe stata prodotta con nota del 23.10.2019, a forma del coniuge dell'istante, che in particolare aveva comunicato come nel corso degli anni fosse stata trasmessa ulteriore documentazione, con molteplici richieste di conoscere quale eventuale documentazione residua fosse necessaria per il rilascio della sanatoria edilizia, manifestando la volontà degli istanti di addivenire al rilascio del titolo abilitativo per l'intero fabbricato, atteso l'avvio dell'iter procedimentale per il condono edilizio del primo e terzo piano del fabbricato.
Si tratterebbe, dunque, di diniego illegittimo, in quanto contrastante con il pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità che impone al giudice dell'esecuzione, in consimili ipotesi, un approfondimento istruttorio. Il g.e., in par- ticolare, non solo avrebbe male interpretato l'istanza di rinvio proposta all'udienza del 22.10.2020, in quanto finalizzata a produrre la documentazione integrativa richiesta, ma avrebbe omesso ogni attività di verifica onde accertare se le istanze di condono potessero avere riscontro positivo o se esistessero cause ostative al rilascio dell'atto autorizzatorio.
Non rileverebbe, si aggiunge, la attuale pendenza del procedimento amministrativo per la definizione dell'istanza di condono, es- sendo ciò imputabile ad un "atavico" ritardo degli uffici comunali preposti alla va- lutazione delle relative istanze, in ogni caso emergendo dalla documentazione al- legata come la costruzione oggetto del condono fosse sanabile e la stessa do- manda fosse istruita e completa. Il giudice, peraltro, sarebbe incorso in un travisamento degli atti allegati al fascicolo, concludendo per la mancanza della documentazione, che la parte non avrebbe mai prodotto, senza tuttavia prendere in considerazione l'inerzia dell'uf- ficio che aveva omesso di rispondere alla parte istante.
Si sarebbe quindi dovuto procedere all'audizione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale al fine di aver contezza dello stato del procedimento, e di quale fosse la documentazione asseri- tamente mancante, non potendo deporre a sfavore il lungo lasso di tempo tra- scorso dalla presentazione della relativa pratica edilizia, circa trent'anni, tenuto conto del fatto che i tempi di definizione sono normalmente assai lunghi presso il Comune di Reggio Calabria e che risultano pendere centinaia di pratiche della stessa natura. Per tale ragione, il g.e. avrebbe dovuto svolgere la verifica sull'ido- neità degli atti a dare dimostrazione della sussistenza di elementi concreti che, di fatto, deponevano per il rilascio della sanatoria, con la conseguenza che il rigetto dell'istanza è stato motivato in maniera lacunosa e superficiale, negando all'istante la possibilità di dimostrare l'avvenuto deposito della documentazione richiesta nel corso degli anni all'ufficio richiedente, nonché di poter eventualmente produrre quella mancante di cui aveva chiesto notizie allo stesso ufficio.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 13.04.2021, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Ed invero, risulta dal provvedimento impugnato che il giudice dell'ese- cuzione, all'ud. 22.10.2020, fissata per decidere sull'istanza di revoca o, in subor- dine, di sospensione dell'ingiunzione a demolire notificata all'istante Sonnazzi, dopo aver dato atto della richiesta di rinvio dell'udienza da parte della difesa, aveva precisato che già un precedente rinvio (di cui la difesa della ricorrente tut- tavia tace nel ricorso) pur concesso non aveva condotto ad alcun esito, e che, essendo trascorsi ormai ben 26 anni dalla presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, senza alcun esito, l'ulteriore rinvio richiesto dalla difesa al fine di interlo- quire con l'ufficio tecnico comunale, si palesava, nell'ottica del g.e., del tutto inutile in ragione della circostanza che l'ufficio richiesto aveva comunicato all'istante la mancanza di documentazione "che la parte evidentemente non ha prodotto".
3. Si tratta di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi e del tutto corretta in diritto. Non può, peraltro, trovare applicazione la decisione di annullamento con rinvio dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di sospensione dell'ordine di demoli- zione, adottata da questa sezione (Sez. 3, 05/04/2016, n. 13521, successiva- mente richiamata da Cass. pen. Sez. IV, Sent., ud. 19/12/2018, dep. 1 febbraio 2019, n. 5079 nonché da Cass. pen. Sez. IV, Sent., ud. 03/04/2019, dep. 15 maggio 2019, n. 20859) riguardante un caso in cui le istanze di condono ex lege n. 326 del 2003 erano state presentate nel 2004 e, a distanza di oltre 10 dieci anni, le stesse non erano state definite, né peraltro risultavano adottati provvedi- menti dell'Amministrazione incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demoli- zione, risultando solo un provvedimento risalente al 2011 in cui veniva attestata la congruità dei versamenti e la pendenza in fase istruttoria delle pratiche di con- dono.
Nell'accogliere il ricorso allora presentato, questa Corte aveva osservato che il giudice dell'esecuzione, decidendo a distanza di quasi quattro anni dalle ultime notizie, risalenti al giugno 2011, avrebbe dovuto accertare alla data feb- braio 2015 quale fosse lo stato delle predette pratiche e se sussistessero cause ostative al loro accoglimento. A differenza della vicenda esaminata in quella fattispecie, nel caso attual- mente oggetto di valutazione da parte di questo Collegio, il giudice dell'esecuzione risulta aver verificato lo stato della pratica e accertato l'effettiva presenza di cause ostative all'accoglimento dell'istanza, di modo che non vi sono gli estremi per ri- tenere del tutto insufficiente la disamina posta a base della decisione di rigetto dell'istanza stessa, di cui all'ordinanza oggi impugnata.
D'altronde, a fronte di tali affermazioni, come ben evidenzia il PG nella sua requisitoria, nulla riferisce la parte ricorrente, che, dunque, non apporta alcun specifico elemento idoneo a scardinare il ragionamento del giudice dell'esecuzione, che si è perfettamente attenuto a quanto statuito da questa Sezione inter alla al § 2 della sentenza n. 26946 del 2017, Cutolo (non massimata), limitandosi a in- vocare l'esercizio di attività istruttoria, invero già svolta. Questa Corte, in particolare, nella richiamata decisione, ha infatti ricordato come non possa esservi dubbio sul fatto che gli ordini di demolizione e di riduzione in pristino debbano intendersi emessi allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi.
È altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua ema- nazione (cfr. ex mults Cass.pen.sez.3, n.144 del 30/01/2003, PM c/o Ciavarella).
4. A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di con- dono, il giudice dell'esecuzione deve accertare che, secondo una ragionevole pre- visione, l'istanza possa essere accolta in tempi brevi. Orbene, come ben evidenzia il PG nella sua requisitoria scritta, il g.e. ha fatto corretta applicazione di tali principi, reiteratamente affermati da questa Corte, rilevando che l'istante si era limitato a dedurre la presentazione di domanda di condono senza il conforto di documentazione di sorta che consentisse di verifi- care la sussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso.
Peraltro, neppure in questa sede il ricorrente ha dedotto che la richiesta di condono possa essere accolta in tempi brevi, limitandosi semplicemente a dolersi del fatto che, il diniego dell'istanza di rinvio (dopo che altra istanza era già stata accolta dal g.e., senza che avesse prodotto alcun esito, ciò a comprova che i tempi non erano poi così prossimi per la definizione e che l'inerzia della parte ricorrente, quantomeno in sede giudiziale, si era protratta) avrebbe impedito di richiedere quale fosse la documentazione necessaria per il completamento della pratica edi- lizia pendente da 26 anni presso il Comune.
Rilievo, quest'ultimo, che smentisce quanto sostenuto dalla parte ricorrente nel ricorso dinanzi a questa Corte, secondo cui il g.e. avrebbe dovuto desumere da quanto già acquisito agli atti che l'opera fosse sanabile e la domanda di condono "correttamente istruita e completa" (v. pag. 5 del ricorso, penultimo capoverso).
5. Né certamente sarebbe possibile rinviare a tempo indeterminato la ese- cuzione di una misura ripristinatoria dell'assetto del territorio violato dalla realiz- zazione dell'opera abusiva. Non è invero ragionevole ipotizzare un dovere generale di rinvio dell'attua- zione del giudicato senza limiti di tempo, in difetto di specifiche disposizioni di legge. Pertanto, come cennato, la revoca o la sospensione dell'ordine di demoli- zione delle opere abusive, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al pas- saggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa com- petente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763), non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefini- tamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050).
Elementi, nella specie, insussistenti che la stessa amministrazione comu- nale, da ultimo, con il richiamato provvedimento 7.10.2019, notificato in data 15.10.2019, aveva definitivamente rappresentato con la declaratoria di "improce- dibilità" della domanda di sanatoria per carenza di documentazione, provvedi- mento avverso il quale la parte non ha nemmeno documentato la presentazione di un'impugnazione, ma una, interlocutoria, istanza di conoscere quale documen- tazione fosse necessaria, ciò che, di per sé, rendeva del tutto superfluo ed inutile qualsiasi accertamento istruttorio del g.e. presso l'Amministrazione comunale, at- teso l'intervenuto pronunciamento dell'autorità amministrativa competente, con- clusosi con la "improcedibilità" dell'istanza presentata 26 anni prima.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
7. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro