Sentenza — n. 28935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Celestino Gabrielli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2020 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Velletri che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Celestino Gabrielli volto ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo oggetto della sentenza del Tribunale di Velletri del 10 dicembre 2007, irrevocabile il 7 marzo 2008; si deduce la violazione della legge 689/81 e dell'art. 7 della Cedu.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 7 della Cedu.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI CELESTINO nato a ROCCA DI PAPA il 03/09/1942 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG Cfbn, exi —(r C1.1 "Q./V1 Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso DGPOaTATA I CANCEL •
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Celestino Gabrielli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2020 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Velletri che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Celestino Gabrielli volto ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo oggetto della sentenza del Tribunale di Velletri del 10 dicembre 2007, irrevocabile il 7 marzo 2008; si deduce la violazione della legge 689/81 e dell'art. 7 della Cedu.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata, emessa dal giudice dell'esecuzione, è stata notificata il 14 ottobre 2020 al difensore, anche quale domiciliatario del ricorrente ex art. 161 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione è stato depositato al Tribunale di Velletri il 10 novembre 2020. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo: è stato presentato oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., applicabile nella specie in forza del richiamo contenuto nell'art.666 comma 6 cod. proc. pen. (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018, dep. 2019, Scaffa, Rv. 275668, in motivazione). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/05/2021. Il Con e est