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Sentenza — n. 28934/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28934/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28934/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14/10/2020, il Tribunale di Velletri, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di Siri Angelo, con la quale si chiedeva dichiararsi la nullità dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate, emessa in data 5.12.2019 dalla Procura della Repubblica di Velletri in relazione alla sentenza n. 112/2012 del Tribunale di Velletri, irrevocabile in data 16.2.2012.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28934/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen (Sez. 3 n. 49331 del 10.11.2015, RV 265540; Sez.3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv.274128 - 01).

Parole chiave

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divieto di demolizione revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento esecuzione della pena ritiro della domanda di esecuzione ordine di sfratto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Siri Angelo, nato a Rocca di Papa il 18/05/1944 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. DEPOSMTATA N CANCELL,r?,,,i

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/10/2020, il Tribunale di Velletri, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di Siri Angelo, con la quale si chiedeva dichiararsi la nullità dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate, emessa in data 5.12.2019 dalla Procura della Repubblica di Velletri in relazione alla sentenza n. 112/2012 del Tribunale di Velletri, irrevocabile in data 16.2.2012.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Siri Angelo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione alla I.n. 689/81 ed all'art. 7 CEDU. Argomenta che aveva proposto ricorsi al TAR ancora pendenti, il cui accoglimento positivo si porrebbe in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione e che l'ordine di demolizione, relativo a sentenza divenuta irrevocabile nel 2012, avente natura di pena secondo l'interpretazione della Corte EDU, non era stato eseguito nel termine quinquennale previsto dalla legge per l'estinzione delle pene accessorie e si era, quindi, estinto. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze generiche e manifestamente infondate.

2. Il Tribunale, facendo buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, m. 221.974), ha disatteso le doglianze difensive qui genericamente riproposte, rimarcando che, in relazione alle opere abusive oggetto dell'ordine di demolizione, non era stato emesso alcun provvedimento di sanatoria né erano pendenti procedimenti di sanatoria. Il ricorrente neppure si confronta con le argomentazioni del Giudice dell'esecuzione riproponendo genericamente la doglianza già valutata infondata con argomentazioni adeguate e corrette in punto di diritto.

3. Manifestamente infondata è, poi, l'ulteriore doglianza proposta.Va ricordato che questa Corte ha già affermato che proprio considerando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo deve ricavarsi che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge»(Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403); e più di recente è stato ribadito che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380\01, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU, ma natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso: esso configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso.

Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen (Sez. 3 n. 49331 del 10.11.2015, RV 265540; Sez.3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv.274128 - 01).

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/