Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28933/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28933/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28933/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

STRO GENERALE ZENTErtzA n. 30970 del 2020 sul ricorso proposto da: GRIGOLATO Andrea, nato a Novara il 11 luglio 1986; avverso la sentenza n. 49/2020 del Tribunale di Novara del 4 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro CIMMINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro. %POINT" IN CANCRI 23 LUG 2021 CAN ARDE FOPER ORITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Novara ha, con sentenza emessa in data 4 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicato a Grigolato Andrea, imputato per avere detenuto a fine di spaccio sostanze stupefacenti riferibili alle diverse tabelle richiamate dall'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, la pena concordata fra le parti, previa derubricazione del reato relativo al comma 1 del citato art. 73 in violazione dell'art. 73, comma 5, del medesimo Dpr n. 309 del 1990, di anni 2 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa; con la predetta sentenza il Tribunale novarese ha, altresì, disposto la cessazione della misura cautelare a carico dell'imputato, la revoca del sequestro della somma di euro 5.950,00 rinvenuta all'interno di un mobile della sua abitazione, nonché la confisca della residua somma di danaro in sequestro, pari ad euro 900,00 che, secondo il Tribunale, per le "modalità di custodia" appariva essere provento dell'attività delittuosa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28933/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto è risultato fondato ed esso, pertanto, deve essere accolto Si osserva in via preliminare che, sebbene sia stato proposto avverso una sentenza con la quale è stata applicata una pena "patteggiata", la presente impugnazione è ammissibile. Deve, infatti, osservarsi che in sede di accordo sulla pena nessuna intesa era stata raggiunta fra le parti in merito alla confisca delle somme di danaro in sequestro; la relativa statuizione deve, pertanto, essere ritenuta suscettibile di impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato bene sequestrato indagine su reati finanziari ricettazione reato di poca entità sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
%POINT" IN CANCRI 23 LUG 2021 CAN ARDE FOPER ORITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Novara ha, con sentenza emessa in data 4 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 240 cod. pen
Avverso la predetta sentenza, nella parte in cui è stata disposta la confisca della citata somma di danaro, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Grigolato, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 240 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Deve, infatti, osservarsi che in sede di accordo sulla pena nessuna intesa era stata raggiunta fra le parti in merito alla confisca delle somme di danaro in sequestro; la relativa statuizione deve, pertanto, essere ritenuta suscettibile di impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

STRO GENERALE ZENTErtzA n. 30970 del 2020 sul ricorso proposto da: GRIGOLATO Andrea, nato a Novara il 11 luglio 1986; avverso la sentenza n. 49/2020 del Tribunale di Novara del 4 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro CIMMINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro. %POINT" IN CANCRI 23 LUG 2021 CAN ARDE FOPER ORITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Novara ha, con sentenza emessa in data 4 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicato a Grigolato Andrea, imputato per avere detenuto a fine di spaccio sostanze stupefacenti riferibili alle diverse tabelle richiamate dall'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, la pena concordata fra le parti, previa derubricazione del reato relativo al comma 1 del citato art. 73 in violazione dell'art. 73, comma 5, del medesimo Dpr n. 309 del 1990, di anni 2 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa; con la predetta sentenza il Tribunale novarese ha, altresì, disposto la cessazione della misura cautelare a carico dell'imputato, la revoca del sequestro della somma di euro 5.950,00 rinvenuta all'interno di un mobile della sua abitazione, nonché la confisca della residua somma di danaro in sequestro, pari ad euro 900,00 che, secondo il Tribunale, per le "modalità di custodia" appariva essere provento dell'attività delittuosa.

Avverso la predetta sentenza, nella parte in cui è stata disposta la confisca della citata somma di danaro, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Grigolato, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 240 cod. pen., per essere stata disposta la confisca della somma di danaro dianzi indicati nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sempre in relazione alla disposta confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è risultato fondato ed esso, pertanto, deve essere accolto Si osserva in via preliminare che, sebbene sia stato proposto avverso una sentenza con la quale è stata applicata una pena "patteggiata", la presente impugnazione è ammissibile. Deve, infatti, osservarsi che in sede di accordo sulla pena nessuna intesa era stata raggiunta fra le parti in merito alla confisca delle somme di danaro in sequestro; la relativa statuizione deve, pertanto, essere ritenuta suscettibile di impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

In tal senso, infatti, si è espressa questa Corte allorchè ha statuito che la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 luglio 2020, n. 21368). Ciò posto si osserva che, nel caso in esame al Grigolato è stata applicata la pena, peraltro riqualificato il fatto a lui contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, per la mera detenzione di sostanza stupefacente.

Appare allora in tutta evidenza la manifesta illogicità della sentenza impugnata, con la quale è stata motivata la confiscabilità della somma di danaro di euro 900,00 in giudiziale sequestro in quanto la stessa, per le modalità in cui la medesima era custodita, appariva essere "provento dell'attività delittuosa". Circostanza questa che, considerata la tipologia di reato contestata al Grigolato, come detto la mera detenzione dello stupefacente, appare per un verso manifestamente illogica e per altro verso argomentata in maniera del tutto apparente.

Ciò in quanto la sola detenzione non può essere foriera di alcun profitto monetario a vantaggio del detentore, potendo, semmai, comportare essa un compenso per costui, ove tale detenzione sia stata compiuta nomine alieno (circostanza, questa però, neppure adombrata nella presente fattispecie), compenso che costituirebbe il prezzo del reato, ed in quanto, non essendo state indicate le modalità di custodia della somma di danaro in sequestro della quale è stata disposta la confisca, la circostanza che la stessa costituisca il provento del reato contestato al Grigolato è frutto di una vera e propria indimostrata petizione di principio.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla confisca della predetta somma, con rinvio al Tribunale di Novara, che, in diversa composizione personale, provvederà nuovamente in merito alla destinazione della somma di danaro, pari ad euro 900,00 tuttora in sequestro. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Novara. Co