Sentenza — n. 28929/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 8 ottobre 2020 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 16 maggio 2018 del Tribunale di Chieti che aveva condannato Omar Trovarello alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di motivazione per contraddittorietà tra il testo della sentenza impugnata e il contenuto della deposizione del maresciallo della Guardia di finanza che aveva effettuato le indagini. Sostiene che la condanna poggiava sul fatto che presso la società era stata trovata la documentazione amministrativa e contabile attestante i rapporti con la ditta Luca Pellami, mentre tale circostanza era falsa, siccome lo stesso finanziere aveva dichiarato che non era stato rinvenuto nulla presso di lui. Sostiene che non poteva escludersi che le false fatture potevano essere state emesse a sua insaputa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28929/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' risultato che le fatture erano state emesse da una società inattiva e con un altro oggetto sociale. In assenza di convincenti elementi a discarico, i Giudici di merito hanno ritenuto pienamente provato il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorso non si confronta criticamente con la decisione, limitandosi a dedurre un elemento di sospetto, non supportato da elementi obiettivi, in ordine all'ascrivibilità della condotta all'imputato. La decisione è quindi immune dalla censura sollevata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Trovarello Onnar, nato a Guardiagrele il 15/06/1974, avverso la sentenza in data 08/10/2020 della Corte di appello di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Giancarlo De Marco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 ottobre 2020 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 16 maggio 2018 del Tribunale di Chieti che aveva condannato Omar Trovarello alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di motivazione per contraddittorietà tra il testo della sentenza impugnata e il contenuto della deposizione del maresciallo della Guardia di finanza che aveva effettuato le indagini. Sostiene che la condanna poggiava sul fatto che presso la società era stata trovata la documentazione amministrativa e contabile attestante i rapporti con la ditta Luca Pellami, mentre tale circostanza era falsa, siccome lo stesso finanziere aveva dichiarato che non era stato rinvenuto nulla presso di lui. Sostiene che non poteva escludersi che le false fatture potevano essere state emesse a sua insaputa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una generica censura di fatto già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. E' stato accertato che la Pro Chieti S.r.l., di cui l'imputato era legale rappresentante e che aveva come oggetto sociale l'attività di costruzione di autostrade e impianti sportivi, aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta Luca Pellami di Luca Severini, emettendo 51 fatture nell'anno 2013 per l'importo di euro 3.155.784,65 e 6 fatture nell'anno 2014 per l'importo di euro 2.371.800,00, nonché con la ditta Veneto Pelli S.r.l., emettendo due fatture nell'anno 2014 per l'importo di euro 494.990,60.
E' risultato che le fatture erano state emesse da una società inattiva e con un altro oggetto sociale. In assenza di convincenti elementi a discarico, i Giudici di merito hanno ritenuto pienamente provato il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorso non si confronta criticamente con la decisione, limitandosi a dedurre un elemento di sospetto, non supportato da elementi obiettivi, in ordine all'ascrivibilità della condotta all'imputato. La decisione è quindi immune dalla censura sollevata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 26 maggio 2021 Il Consigliere estensore sid