Sentenza — n. 28928/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 6 luglio 2020 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 20 aprile 2018 del Tribunale di Ancona, ha altresì disposto la confisca, anche per equivalente, della somma di euro 382.988 nei confronti di Fabio Totonelli, nella qualità di liquidatore della scarl Gruppo Logistico Marchigiano, già condannato in primo grado alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per l'anno d'imposta 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28928/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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la seguente SENTENZA 23 LUG 2021 giA LLIERE 1351ERT eozzi sul ricorso proposto da Totonelli Fabio, nato a Roma il 06/10/1961 avverso la sentenza del 06/07/2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 luglio 2020 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 20 aprile 2018 del Tribunale di Ancona, ha altresì disposto la confisca, anche per equivalente, della somma di euro 382.988 nei confronti di Fabio Totonelli, nella qualità di liquidatore della scarl Gruppo Logistico Marchigiano, già condannato in primo grado alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per l'anno d'imposta 2014.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato che mai fosse stata presa in considerazione la circostanza che egli rivestiva il ruolo di liquidatore della società, tanto più che gli omessi versamenti d'imposta risalivano a periodo antecedente alla liquidazione e che egli aveva fatto fronte a tutti gli incombenti di liquidazione con tutte le risorse disponibili, non potendo - per oggettiva impossibilità - fare fronte altrimenti al versamento dell'Iva.
In tal senso doveva distinguersi la posizione del liquidatore da quella dell'amministratore, attesa la diversità dei ruoli e in ragione del fatto che il liquidatore sembrava avere agito nel pieno rispetto dei principi stabiliti ai fini dell'esonero da responsabilità. In definitiva, secondo il ricorrente, doveva verificarsi in sede di merito l'effettiva condotta dell'imputato nella veste indicata. 2.2. Col secondo motivo è stata eccepita l'omessa motivazione in ordine alla situazione economica della società, improvvisamente colpita da una modificazione contrattuale operata dal principale cliente della stessa società, tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività aziendale. 2.3.
Col terzo motivo, quanto al disposto provvedimento di confisca, il ricorrente ha osservato che detta misura, non preceduta da sequestro, avrebbe dovuto individuare i beni da colpire, e non era invece possibile prevedere una confisca incerta quanto ai beni e ai destinatari da colpire, oltretutto allorché in primo grado non ne era stata fatta richiesta e menzione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
4. La difesa del ricorrente ha dimesso memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Per quanto infatti riguarda anzitutto il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha inteso rappresentare per la prima volta in sede di legittimità questioni di fatto tese a verificare la posizione e l'effettiva condotta dello stesso ricorrente nella sua qualità di liquidatore della società, lamentando che di tali aspetti non avevano trattato tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale. Al riguardo, Occorre premettere che nelle società di capitali, come nel caso di specie, la responsabilità per i reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è attribuita all'amministratore (individuato secondo i criteri ex artt. 2380 e ss. cod. civ., 2455 cod. civ. e 2475 cod. civ.), ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente e, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario (art. 1, lettera c ed e del d.lgs.n. 74 del 2000), adempiendo agli obblighi conseguenti.
Alla medesima disciplina soggiace quindi il liquidatore ex artt. 2276 e 2489 cod. civ., nominato in caso di scioglimento della società, passibile della responsabilità per i delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in virtù della espressa previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto, in combinazione con le norme che ne definiscono poteri e responsabilità (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390). Come è stato correttamente evidenziato peraltro dallo stesso Procuratore generale, in sede di appello non è stata avanzata al riguardo ragione alcuna di doglianza, mentre è invero nozione consolidata che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 5.2.
Quanto al secondo motivo di doglianza, va osservato che nei reati omissivi integra pertanto la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Sì che:
a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta;
b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno delle forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità;
c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità;
d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. 5.2.1. Ciò posto, la Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrente avesse operato altre scelte, quanto ad es. al pagamento dei dipendenti in luogo del pagamento delle imposte (sì da ribadire la suitas del comportamento alla stregua dei rilievi che precedono), mentre al contempo nulla era stato allegato quanto ad azioni di recupero ovvero ad altre iniziative per tamponare la carenza di liquidità, ed anche al riguardo non vi è specifico confronto da parte del ricorrente. 5.2.2.
In relazione poi ai contenuti della memoria aggiuntiva (v. anche supra, quanto all'ambito fattuale del ricorso di legittimità), vero è che l'eventuale errore del primo Giudice quanto all'esatta qualificazione della posizione dell'odierno imputato (definito contemporaneamente amministratore e liquidatore) avrebbe ben dovuto essere in tesi rilevato in sede di appello. Dove, al contrario, alcunché risulta dedotto se non considerazioni, per vero non in grado di replicare ai rilievi dei Giudici del merito, circa la situazione aziendale e alle scelte ivi compiute.
Né, peraltro, di per sé lo stato di liquidazione di una società postula in ogni caso una situazione di crisi aziendale, ed invero, come si è visto, poteri ed obblighi del liquidatore richiamano le analoghe incombenze dell'amministratore. 5.3. In relazione infine al terzo profilo di censura, in tema di confisca per equivalente il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893;
Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; cfr. altresì ad es. Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736). Anche tale ultimo motivo è pertanto palesemente destituito di fondamento.
6. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co