Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28924/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28924/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28924/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA 73 LUCI 2021 sul ricorso proposto da Ben Mohamed Ali, nato in Israele il 07/05/1992 CA LLIERE rfrPER O eaui avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod.pen, art. 133 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28924/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso il difensore dell'imputato che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen. con riguardo alla richiesta di riduzione della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per stupefacenti attenuazione della pena aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod.pen
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso il difensore dell'imputato che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.proc.pen
Di fatti, contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale, ha espressamente evidenziato quali elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.proc.pen., ha ritenuto significativi nel confermare la misura della pena irrogata dal primo giudice.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA 73 LUCI 2021 sul ricorso proposto da Ben Mohamed Ali, nato in Israele il 07/05/1992 CA LLIERE rfrPER O eaui avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

L Con sentenza del 03 marzo 2020, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Genova con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione e C 4.000,00 di multa, in relazione all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso il difensore dell'imputato che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen. con riguardo alla richiesta di riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Nell'ambito del potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice deve valutare, ai fini del corretto esercizio, gli elementi che attengono alla capacità a delinquere e indicare tra questi quelli che ritiene di rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena da infliggere di cui deve fornire congrua motivazione.

Il giudice non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. L'imputato non può, in altri termini, dolersi della mancata e/o illogica motivazione in ordine alla determinazione della pena allorché - come nel caso di specie - il giudice abbia indicato gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui al citato art. 133 cod.pen. Di fatti, contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale, ha espressamente evidenziato quali elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.proc.pen., ha ritenuto significativi nel confermare la misura della pena irrogata dal primo giudice.

Segnatamente il quantitativo di stupefacente, la varietà di sostanze stupefacenti, la gravità della condotta complessiva, elementi che giustificavano una pena di poco inferiore al massimo edittale della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riconosciuta dal giudice di primo grado. La decisione è sorretta da motivazione che è immune dilrilievi di illogicità ed è corretta in diritto.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.