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Sentenza — n. 28921/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded claim of prescription in building code case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28921/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling the claim of prescription was manifestly unfounded. The appellant argued that the crime's commencement date was unclear, yet the lower court correctly identified the offense occurred in February 2015 based on available documents. The court held that the principle of favor rei applies only to absolute uncertainty, which was absent here as the timeline was objectively determinable.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The principle of favor rei regarding prescription applies only to absolute uncertainty about the crime's commencement, not where objective evidence allows logical deduction of the timeline.

Parole chiave

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prescription of criminal offenses favor rei principle building code violations manifestly unfounded appeal commencement of criminal act costruzioni non autorizzate contravvenzione per violazione edilizia legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Nel giudizio di appello la Corte territoriale, ritenuta motivatamente la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Linammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
D.L. n. 137/2020
23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 DEPOWTATAU CANCELL
art. 131-bis cod. pen
Nel giudizio di appello la Corte territoriale, ritenuta motivatamente la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Linammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, Tulipani
252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, Tulipani, non massimata; Sez.
Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella
34585 del 22/4/2010, Tulipani, non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella, Rv.
Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002, Tucci
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Sez. 3, Sentenza n. 4139 del 13/12/2017, Zizzi
Sez. 3, Sentenza n. 46467 del 16/06/2017, V.
Sez. 3, Sentenza n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv.
Sez. 3, n. 7065 del 7/2/2012, Croce
271146; Sez. 3, n. 7065 del 7/2/2012, Croce, non massimata) cosa che, nel caso specifico, come si è detto, è puntualmente avvenuta.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni
pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni
256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDO ALESSANDRO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 29/01/1962 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo udito il difensore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 DEPOWTATAU CANCELL

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 10 dicembre 2019 ha confermato la decisione con la quale, in data 2 febbraio 2017, il Tribunale di Genova aveva affermato la responsabilità penale di Alessandro Bernardo in ordine al reato di cui all'art. 44, lett.

b) d.P.R. 380/2001 perché, in assenza di permesso di costruire, realizzava su area di proprietà comunale una rampa carrabile in due tratti in cemento armato della lunghezza di 23,60 metri e larghezza variabile tra 2,80 e 3 metri, una piazzola in cemento di 64,80 metri quadrati sulla quale veniva realizzata una baracca, nonché tre rampe di raccordo tra la piazzola e le fasce sottostanti (fatto accertato in Genova 1'11 febbraio 2015 e commesso in epoca successiva al 1 giugno 2013). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato. Rileva, a tale proposito, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto la richiesta sulla base della insussistenza, negli atti processuali, di elementi indicativi della effettiva decorrenza del termine massimo di prescrizione, dal momento che la data di commissione del reato poteva essere accertata sulla base di diversi documenti nella disponibilità dei giudici del merito allegati in copia al ricorso. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, cui ha replicato la difesa del ricorrente con memoria in data 30 aprile 2021 con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Nel giudizio di appello la Corte territoriale, ritenuta motivatamente la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., principale motivo di impugnazione, ha respinto anche la subordinata richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, rilevando che lo stesso risultava accertato nel febbraio 2015 e che non vi era in atti alcun elemento che potesse consentire di verificare l'affermazione dell'imputato secondo cui gli abusi erano stati realizzati circa due anni prima dell'accertamento.

A fronte di tale rilievo, il ricorrente assume che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del gravame, sarebbero presenti in atti diversi documenti indicativi di una data di commissione della violazione urbanistica antecedente a quella dell'accertamento. Tali documenti sarebbero costituiti dal verbale di accertamento e relativi allegati, da due richieste di regolarizzazione dell'occupazione del terreno formulate dall'imputato al Comune di Genova e depositate pubblico ministero in udienza, da cui emergerebbe che i fatti sarebbero stati commessi nel 2013 ed, inoltre, si aggiunge che nel decreto di citazione diretta a giudizio lo stesso pubblico ministero avrebbe indicato, quale termine di prescrizione, la data del 1 dicembre 2018.

Nel capo di imputazione è testualmente indicato che il reato è stato accertato in Genova 111 febbraio 2015 ed è stato commesso in epoca successiva al 1 giugno 2013.

3. La aocrte territoriale, come già detto, ha ritenuto non presenti in atti elementi indicativi di una datatommissione del reato diversa da quella indicata nell'imputazione. La documentazione allegata al ricorso, invero, non reca alcuna indicazione che possa effettivamente corroborare quanto affermato dal ricorrente ed, anzi, dal verbale di udienza unito in copia sembra emergere il contrario, dal momento che un testimone escusso, il quale aveva effettuato il sopralluogo in qualità di appartenente alla Polizia Municipale, ad una domanda del giudice risponde affermando, evidentemente riferendosi allo stato dei luoghi e dei lavori, che "la parte alta era terminata mentre la parte in basso era ancora in corso d'opera", skché sembrerebbe che, alla data dell'accertamento, le opere, che devono essere considerate unitariamente (Sez. 3, n. 30147 del 19/4/2017, Tomasulo, Rv. 270256;

Sez. 3, n. 16622 del 8/4/2015, Pmt in proc. Casciato, Rv. 263473; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014 (dep. 2015), Prevosto e altri, Rv. 263339; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Forte, Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, Tulipani, non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Tucci, Rv. 223365), non fossero ultimate. Gli altri documenti menzionati riguardano dichiarazioni dello stesso imputato rivolte all'amministrazione comunale di Genova e nelle quali egli afferma di aver iniziato l'occupazione il primo giugno 2013, prive di riferimenti all'esecuzione delle opere, mentre nel decreto di citazione a giudizio viene riportata la data di prescrizione 1 dicembre 2018 che, oltre a non avere alcuna apparente correlazione con le date indicate nell'imputazione (considerati i termini di prescrizione delle contravvenzioni) deve comunque ritenersi meramente indicativa, essendo la data di consumazione del reato oggetto di accertamento nel corso del successivo giudizio.4.

Fatta tale premessa, osserva il Collegio che anche il principio - peraltro non invocato in ricorso - del "favor rei", per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 (dep. 2008), Cilia, Rv. 238850).

Si è inoltre affermato che, in tema di reati edilizi, l'incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione che consente l'applicazione del principio del favor rei non ammette alcun automatismo e deve risultare da dati obiettivi e che il giudice è comunque tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche sulla base di deduzioni logiche, ad una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo (Sez. 3, Sentenza n. 4139 del 13/12/2017 (dep. 2018), Zizzi, Rv. 272076;

Sez. 3, Sentenza n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146; Sez. 3, n. 7065 del 7/2/2012, Croce, non massimata) cosa che, nel caso specifico, come si è detto, è puntualmente avvenuta. La motivazione della sentenza impugnata risulta, conseguentemente / giuridicamente corretta e conforme ai richiamati principi giurisprudenziali.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.0'00,00. Linammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv. 228349; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors0 e condanna ie ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000