Sentenza — n. 28920/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 giugno 2020 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del 12 luglio 2018 del Tribunale di Cremona, in forza della quale Mario Rossetti, nella qualità di liquidatore della s.r.l. C.V.R. Multiservice, era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativamente all'anno d'imposta 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le svolte considerazioni conducono all'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rossetti Mario, nato a Crema il 28/09/1972 avverso la sentenza del 04/06/2020 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 giugno 2020 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del 12 luglio 2018 del Tribunale di Cremona, in forza della quale Mario Rossetti, nella qualità di liquidatore della s.r.l. C.V.R. Multiservice, era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativamente all'anno d'imposta 2013.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, allegando vizio motivazionale, ha osservato che la punibilità andava esclusa nel caso in cui non ci fosse coincidenza soggettiva tra il soggetto presentatore della dichiarazione Iva e colui che aveva omesso di versare l'imposta alla scadenza, salva la prova della preordinazione soggettiva della condotta ovvero del concorso a norma dell'art.110 cod. pen.. In proposito, i Giudici del merito, traendo spunto dal legame di parentela tra gli amministratori succedutisi, avevano assunto conclusioni apodittiche circa l'esistenza del dolo eventuale nella condotta del ricorrente quanto alla conoscenza della situazione della società e all'accettazione del rischio delle conseguenze negative, laddove l'accettazione della carica di liquidatore non implicava necessariamente detta conoscenza.
In definitiva la sentenza si fondava su congetture, ossia su un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e quindi insuscettibile di verifica empirica, non potendosi escludere che l'accettazione della carica avvenga senza necessaria ponderazione. 2.2. Col secondo motivo è stato osservato che l'esistenza del dubbio sull'elemento psicologico non poteva che essere valutato in senso favorevole al ricorrente, laddove porre a carico dell'imputato la prova dell'insussistenza del dolo rappresentava violazione della presunzione di innocenza, non potendosi escludere che il nominato liquidatore, accettata la carica e verificata l'impossibilità di altrimenti procedere, si fosse rassegnato alla dichiarazione di fallimento.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione ai motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro evidente connessione, va ribadito che, in tema di omesso versamento dell'Iva da parte di una società a responsabilità limitata, versa quantomeno in dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali.
Va infatti considerato che colui che assume la carica di liquidatore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390; così anche Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882). Infatti ai fini della sussistenza del reato in esame non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, ma basta il solo dolo generico. Ciò che rileva è la consapevolezza dell'imputato di non operare un versamento che sappia essere dovuto (così, in motivazione, Sez. 3, n. 34927 cit.). 4.2.
In tal senso l'accettazione dell'incarico espone consapevolmente l'amministratore ovvero il liquidatore subentrante a tutte le conseguenze e responsabilità connesse alla carica (i Giudici del merito hanno tratto ulteriore logico argomentare anche dalla circostanza che il precedente amministratore era il padre dell'odierno ricorrente, anche ai fini di non illogiche considerazioni circa la mera preordinazione di condotte volte ad un generale scarico di responsabilità). Laddove, per incuria distrazione o quant'altro (in tal senso va ricompreso anche il presunto dubbio sul fatto che sia stato assunto l'incarico senza sufficiente consapevolezza), alcuna verifica sia stata operata in relazione al munus che sarebbe stato ricoperto, tale eventuale condotta comporta comunque l'accettazione del rischio delle relative conseguenze, attesi i principi di responsabilità e di auto-responsabilità che governano il traffico giuridico in generale e la vita delle società in particolare. 4.2.1.
I rilievi appena richiamati sono stati ripetutamente ribaditi nel corso del giudizio tanto da parte del Tribunale quanto dalla Corte territoriale, ed il ricorso in definitiva ripropone - con ogni negativa ricaduta circa l'ammissibilità dell'impugnazione - le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate tanto dal primo Giudice quanto da quello del gravame (cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).
5. Le svolte considerazioni conducono all'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 12/05/2021 Il Consigl