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Sentenza — n. 28913/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28913/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28913/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10/01/2020, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa in data 27/09/2016 dal Tribunale di Matera - con la quale Modarelli Lorenzo era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen, 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e 176 d.lgs 42/2004 e condannato alla pena ritenuta di giustizia - , previa esclusione dell'aumento di pena a titolo di continuazione interna, rideterminava la pena per il predetto imputato in anni due, mesi due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 522 cod.proc.pen, art. 81 cod.pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28913/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Con memoria ex art. 585, comma quarto, cod.proc.pen. del 16/04/2021, la difesa del ricorrente, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha precisato in relazione al primo motivo di ricorso che la doglianza deve ritenersi comprensiva della violazione dell'art. 522 cod.proc.pen., in quanto la sentenza aveva pronunciato su un fatto nuovo non contestato; ha quindi, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce l'aumento di pena a titolo di continuazione cd esterna con il reato ex art. 176 d.lgs 42/2004.

Parole chiave

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infrazioni contro i beni culturali traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena sanzioni penali aggravamento della pena altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
che delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen.; la motivazione posta a fondamento del diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti era, quindi, carente ed inadeguata.
art. 522 cod.proc.pen
art. 81 cod.pen
art. 133 cod. pen
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Modarelli Lorenzo, nato a Chiarornonte il 05/10/1970 avverso la sentenza del 10/01/2020 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte degli avv. ti Vincenzo Montagna e Antonio D. Bonfantino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/01/2020, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa in data 27/09/2016 dal Tribunale di Matera - con la quale Modarelli Lorenzo era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen, 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e 176 d.lgs 42/2004 e condannato alla pena ritenuta di giustizia - , previa esclusione dell'aumento di pena a titolo di continuazione interna, rideterminava la pena per il predetto imputato in anni due, mesi due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Modarelli Lorenzo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 178, comma 1, 179, comma 1, 441 bis cod.proc.pen. Argomenta che la Corte territoriale aveva rigettato il motivo di appello riguardante l'aumento di pena stabilito a titolo di continuazione cd esterna per il reato di cui all'art. 176 d.lgs 42/2004, ritenendo congruo l'aumento di pena disposto dal primo giudice in relazione ai numerosi e preziosi reperti di particolare interesse archeologico, come risultante dalla relazione tecnica acquisita agli atti; la relazione tecnica in questione aveva valutato anche una scultura in marmo bianco, raffigurante un leone ruggente, che non era oggetto di imputazione né durante il processo di primo grado era stato oggetto di contestazione ex art. 441 bis cod.proc.pen; era evidente che i Giudici avevano pronunciato sentenza su fatti diversi da quelli contestati all'imputato nel corso del procedimento.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che nel giudizio di bilanciamento delle circostanze non era stato considerato in positivo il comportamento dell'imputato susseguente al reato (prima del giudizio aveva avvisato il Gup della ricrescita delle piantine di canapa indiana), ritenuto irrilevante sia per l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. che delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen.; la motivazione posta a fondamento del diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti era, quindi, carente ed inadeguata.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Con memoria ex art. 585, comma quarto, cod.proc.pen. del 16/04/2021, la difesa del ricorrente, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha precisato in relazione al primo motivo di ricorso che la doglianza deve ritenersi comprensiva della violazione dell'art. 522 cod.proc.pen., in quanto la sentenza aveva pronunciato su un fatto nuovo non contestato; ha quindi, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce l'aumento di pena a titolo di continuazione cd esterna con il reato ex art. 176 d.lgs 42/2004.

Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha disatteso il motivo di impugnazione relativo alla eccessività dell'aumento di pena ex art. 81 cod.pen., facendo riferimento alla circostanza che l'imputato deteneva "numerosi e preziosi reperti, accertati come autentici e ritenuti di particolare valore ed interesse archeologico" (pag 7 della sentenza impugnata). Non risulta, invece, in motivazione alcun riferimento, come al contrario dedotto con il motivo di ricorso, ad una specifica "scultura in marmo bianco". Ne consegue che la doglianza prospettata è del tutto destituita di fondamento.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti generiche ed aggravante contestata, richiamando le modalità della condotta e il notevole quantitativo di dosi stupefacenti ricavabili dalle piante e dal materiale detenuto, circostanze ritenute indicative di una spiccata capacità a delinquere; ha pure rimarcato che il comportamento collaborativo dell'imputato era già stato valutato ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 7 e 8 della sentenza impugnata).

In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415;

Sez.5,n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. L'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am