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Sentenza — n. 28912/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28912/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28912/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 13/10/2020, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di condanna inflitta in primo grado al Buzzi ed alla Taglianozzi, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, condannati alla pena pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 62 bis c.p, art. 29 c.p; Sentenza — n. 28912/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, dunque, la Corte di Appello ha illegittimamente ap- plicato la pena accessoria poiché là pena principale correlata risulta essere stata ridotta, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e del rito scelto, in mi- sura inferiore al limite di tre anni di reclusione stabilito dall'art. 29 c.p.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione immissione di sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente ne- cessari "per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 62 bis c.p
Individuata la pena base per il reato ascritto in anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, il Giudice di prime cure ha riconosciuto agli odierni ricor- renti le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., riducendo la pena ad anni quattro di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa.
art. 29 c.p
Nel successivo grado di giudizio la Corte di Appello ha statuito che, alla pena in concreto irrogata dal Tribunale, conseguisse la pena accessoria dell'inter- dizione dai pubblici uffici per anni cinque ex art. 29 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUCCI GIAMMARCO nato a ROMA il 22/07/1996 TAGLIANOZZI GIADA nata a ROMA il 30/12/1990 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta pena accessoria, e per il rigetto dei ricorsi, nel resto; udito il difensore presente avv. ANGELO STANISCIA, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 13/10/2020, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di condanna inflitta in primo grado al Buzzi ed alla Taglianozzi, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, condannati alla pena pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Contro la sentenza ha proposto congiunto ricorso per cassazione il di- fensore di fiducia dei ricorrenti, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente ne- cessari "per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di carenza di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 5, DPR 309/1990 e 546, comma 1, lett.

e) c.p.p., per la mancata qualificazione giuridica del fatto contestato ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990. In sintesi, la difesa si duole perché, nonostante la specifica censura sul punto, il giudice di seconde cure avrebbe escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità fornendo una motivazione solo apparente. La Corte di Appello, in- fatti, attribuito rilievo al dato ponderale, non avrebbe adeguatamente specificato gli ulteriori elementi fattuali valorizzati ai fini dell'esclusione della fattispecie, con- travvenendo così al principio giurisprudenziale per cui il giudizio di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 deve essere frutto di una valutazione comples- siva degli elementi fattuali selezionati dalla norma.

La difesa, inoltre, si duole per- ché il giudice del merito avrebbe omesso di valutare gli argomenti sviluppati nell'atto di appello e diretti a dimostrare la sprovvedutezza e dunque la scarsa professionalità degli imputati, i quali custodivano gli strumenti e i proventi dell'at- tività illecita senza adottare particolari accortezze nell'occultamento, dimostrando, pertanto, un'organizzazione rudimentale. La Corte di Appello, dunque, nonostante espressa sollecitazione difensiva sul punto, nell'addivenire all'esclusione della fattispecie di lieve entità avrebbe completamente pretermesso l'esame dei mezzi e delle modalità della condotta, con particolare riguardo alla frequenza, alla diffusione dei traffici e ai guadagni collegati oltre che al profilo organizzativo dell'attività illecita.

In forza di tali consi- derazioni la difesa chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il cor- relato vizio di mancanza della motivazione in relazione agli artt. 1 e 29 c.p., in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. In sintesi, la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe applicato ai propri assistiti la pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici in mancanza dei presupposti normativi di cui all'art. 29, comma 1, c.p. e senza esporre il percorso logico giuridico posto a fondamento di tale statuizione.

La difesa sottolinea che nel caso di specie il Tribunale, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente per il rito abbreviato, aveva irrogato una pena inferiore a tre anni di reclusione ed asserisce che, anche qualora si ritenga che il Giudice di Appello abbia assunto come riferimento la pena base determinata dal Giudice di primo grado in sei anni, ciò non varrebbe a mutare i termini della questione stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di condanna per reato conti- nuato, la pena principale alla quale si deve far riferimento per determinare la du- rata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è quella inflitta in concreto per la violazione più grave, tenendo conto dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggra- vanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale.

In forza di tali osservazioni la difesa chiede l'eliminazione della pena accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il congiunto ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà oltre.

2. Il primo motivo di ricorso è anzitutto inammissibile per difetto di speci- ficità ex art. 591, lett.c) c.p.p. Il legislatore ha subordinato l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 all'accertamento della lieve entità della condotta (avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione), ovvero dell'oggetto materiale del reato (in relazione alla qualità e quantità delle sostanze). Come correttamente ha rilevato la difesa dei ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale giudizio di lieve entità deve essere frutto di una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma, non es- sendo necessario un positivo accertamento di ciascuno degli elementi in essa in- dicati. (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, § 6 del Considerato in diritto).

3. Premesso ciò, occorre rilevare che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno escluso la configurabilità della fattispecie ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 sulla base di argomentazioni del tutto immuni dai denunciati vizi, per- fettamente logiche e, in quanto tali, non sindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale, infatti, ha escluso la possibilità di configurare l'ipotesi di lieve entità in ragione, tanto del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dagli imputati (gr. 47 di cocaina di cui 40 gr. in pietra e 7 gr. in polvere), quanto delle modalità dell'azione ritenute indicative di una previa organizzazione in un più am- pio circuito criminale (possesso di strumenti atti al mantenimento del quantitativo più grosso di sostanza stupefacente da sbriciolare successivamente e di altri stru- menti atti alla suddivisione della sostanza in quantitativi per la cessione a terzi; possesso di agenda contenente nomi e cifre inerenti alla contabilità dell'attività di spaccio oltre che di messaggi telefonici relativi alla stessa attività; rinvenimento della somma di 3000 euro, custodita sottovuoto ed evidentemente diretta a terzi quale pagamento della partita di droga fornita).

Nel successivo grado di giudizio la Corte di Appello, interrogata sul punto, non ha fatto altro che ribadire concisamente quanto già statuito dal Tribunale, escludendo la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità in considera- zione, sia del dato ponderale di stupefacente, quanto delle modalità di espleta- mento dei fatti. La motivazione fornita sul punto dai giudici del merito non risulta lesiva del disposto di cui alli art.73, comma 5, DPR 309/1990 né tanto meno carente o ma- nifestamente illogica e , pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità rima- nendo preclusa alla Corte Suprema la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite nel processo da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01;

Sez. n.7380 del 11/01/2007, Messina, Rv 235716-01).

4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Individuata la pena base per il reato ascritto in anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, il Giudice di prime cure ha riconosciuto agli odierni ricor- renti le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., riducendo la pena ad anni quattro di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa. Sulla pena così determinata il Tribunale ha applicato la diminuente prevista per il rito abbreviato, irrogando in concreto nei confronti degli odierni ricorrenti una pena pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa. Nel successivo grado di giudizio la Corte di Appello ha statuito che, alla pena in concreto irrogata dal Tribunale, conseguisse la pena accessoria dell'inter- dizione dai pubblici uffici per anni cinque ex art. 29 c.p.

5. Proprio in relazione all'applicazione della pena accessoria di cui all'art.29 c.p., tuttavia, occorre rilavare quanto segue. L'appena richiamata norma codicistica subordina l'applicazione dell'interdi- zione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque alla condanna dell'imputato alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme in tema di pene accessorie, nell'individuare siffatti limiti di applicazione, fanno riferimento alla pena irrogata in concreto a prescindere dagli elementi che hanno concorso a de- terminarla; ai fini dell'applicazione di una sanzione accessoria, dunque, si deve avere riguardo alla pena principale come risultante a seguito della diminuzione effettuata sia per l'applicazione delle circostanze attenuanti che per la scelta del rito (Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto et al., Rv. 259749 - 01;

Sez. 5, n. 46340 del 26/11/2008, Giometti, Rv. 242322 - 01; Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, Carneli, Rv. 229126 - 01; Sez. 4, n. 3538 del 23/12/2003 (dep.2004), Maisto, Rv. 230305 - 01; Sez. 2, n. 43604 del 07/10/2003, D'Angelo, Rv. 227608). Ne consegue che, all'esito del giudizio abbreviato, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve sempre aversi ri- guardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210979 - 01).

6. Nel caso di specie, dunque, la Corte di Appello ha illegittimamente ap- plicato la pena accessoria poiché là pena principale correlata risulta essere stata ridotta, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e del rito scelto, in mi- sura inferiore al limite di tre anni di reclusione stabilito dall'art. 29 c.p.

7. Si impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con conseguente eliminazione della predetta statuizione per en- trambi i ricorrenti. Nel resto, invece, il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che so'lleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena acces- soria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, statuizione che elimina ad entrambi i ricorrenti. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Motivazione semplificata. Cos