Sentenza — n. 28907/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19 settembre 2019 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 16 novembre 2016 del Tribunale di Parma, in forza della quale Remo Furia, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Furia, era stato condannato, accordati i doppi benefici e riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con sospensione anche delle sanzioni accessorie e confisca, anche per equivalente, fino a concorrenza di euro 792.202,39.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 522 cod. proc. pen, art. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Col terzo motivo infine il ricorrente ha osservato di avere compiutamente documentato, all'udienza del 19 settembre 2019, l'avvenuta definizione dell'intero debito tributario, mentre la Corte territoriale si era limitata a confermare la disposta confisca.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Furia Remo, nato a Noceto il 07/01/1939 avverso la sentenza del 19/09/2019 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, relativamente alla confisca, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna. Rigettarsi nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 settembre 2019 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 16 novembre 2016 del Tribunale di Parma, in forza della quale Remo Furia, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Furia, era stato condannato, accordati i doppi benefici e riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con sospensione anche delle sanzioni accessorie e confisca, anche per equivalente, fino a concorrenza di euro 792.202,39.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata eccepita nullità della sentenza atteso che la contestazione originaria concerneva l'ipotesi di cui all'art. 2 del d.lgs. 74 cit., con conseguente nullità del provvedimento a norma dell'art. 522 cod. proc. pen.. In realtà la Corte territoriale, rifugiandosi nella motivazione per relationem, non aveva inteso replicare alle specifiche censure in proposito formulate dall'appellante. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha ribadito la carenza dell'elemento soggettivo del reato, dal momento che tutta la contestata operazione era stata compiuta dall'amministratore delegato Maria Pia Furia, non ritenendo in tal modo sufficiente - ai fini dell'affermazione di responsabilità - la mera carica formale rivestita dal ricorrente stesso. 2.3.
Col terzo motivo infine il ricorrente ha osservato di avere compiutamente documentato, all'udienza del 19 settembre 2019, l'avvenuta definizione dell'intero debito tributario, mentre la Corte territoriale si era limitata a confermare la disposta confisca.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento del provvedimento impugnato, relativamente alla confisca, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, e del rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati. 4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per la concessione delle attenuanti generiche nel massimo grado, nel giudizio di appello), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.
Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv.216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). 4.2. Ciò posto, quanto alla pretesa violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in ragione dell'avvenuta qualificazione del fatto a norma dell'art. 3 cit. e non dell'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 originariamente contestato, ed alla correlata invocata nullità della sentenza a norma dell'art. 522 cod. proc. pen., la contestazione originaria, e mantenuta tale - quanto all'avvenuta indicazione, in sede di presentazione della dichiarazione annuale delle imposte, di elementi passivi fittizi avvalendosi del contratto di partecipazione stipulato con la società Immobiliare Elle Bi srl, quale documento rappresentativo di operazione oggettivamente inesistente - ha comunque consentito il dispiegarsi dell'attività difensiva senza limitazione alcuna (in relazione alla natura del contratto, alle criticità ivi evidenziate, alla natura delle penali - non pagate e non dovute - ivi previste ed alle relative appostazioni, alla creazione di apparato documentale di contorno dal contenuto mendace, alle conseguenti omissioni nel pagamento del dovuto tributario), ed al riguardo per vero non è dato comprendere come la diversa qualificazione giuridica del fatto abbia leso i diritti difensivi legittimamente coltivati.
Tutto ciò, naturalmente, a prescindere dalla difficile identificazione del concreto interesse ad impugnare siffatta qualificazione giuridica, tenuto conto che all'epoca le due fattispecie di reato ricevevano altresì eguale trattamento sanzionatorio (cfr. ad es. Sez. 3, n. 38544 del 27/05/2015, Serafino, Rv. 264634). 4.2.1. In relazione poi alla lamentata carenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente, quand'anche al medesimo non possa farsi risalire la sottoscrizione del contratto in contestazione, non è stato affatto dedotto - né risulta essere mai stato chiaramente esplicitato - che l'imputato sia stato tenuto all'oscuro dell'operazione (di apparente ingente valore economico), e che pertanto abbia sottoscritto le dichiarazioni fiscali senza conoscere e condividere il contenuto di quanto ivi rappresentato. 4.3.
Fondato è invece il terzo motivo di impugnazione. In proposito, infatti, dall'esame del fascicolo d'ufficio, cui può accedersi in ragione della natura processuale del vizio, si evince l'avvenuta produzione di documentazione afferente l'estinzione del debito tributario, ed al riguardo la Corte territoriale aveva altresì invitato le parti a breve discussione. Nulla è invero stato ripreso in proposito in sentenza, a fronte dell'oggettivo rilievo della questione in ordine alla conferma della misura di sicurezza patrimoniale. Ciò posto, la sentenza impugnata - rigettato nel resto il ricorso - va annullata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna