Sentenza — n. 28906/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25 marzo 2019, la Corte di appello di Ancona, per quanto in questa sede rileva, confermava la sentenza del 26 novembre 2015, con la quale il Tribunale di Ancona, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di persone, aveva condannato Zoran Adzoyic, Dejan Sejdovic e Dritan Kushi alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 30.000 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 73 comma 1 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a loro rispettivamente contestato ai capi Cl (Adzovic e Sejdociv) e C2 (Kushi), essendo stata in quest'ultimo caso riqualificata nella fattispecie consumata l'ipotesi tentata originariamente ascritta all'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo, infine, è stata eccepita la violazione dell'art. 110 cod. pen., rimarcandosi l'assenza di prova in merito al concreto apporto concorsuale fornito da Kushi, la cui condotta non si è sostanziata in alcun contributo agevolatore dell'altrui comportamento illecito, venendo al più in rilievo un'ipotesi di connivenza non punibile, essendosi il ricorrente limitato ad aver accompagnato il coimputato Hajdini verso la stazione di servizio di Rezzato, senza essere a conoscenza del suo intento di ricevere la sostanza stupefacente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Adzovic Zoran, nato in Montenegro il 15-04-1958, Sejdovic Dejan, nato in Bosnia Erzegovina il 05-05-1972, Kushi Dritan alias Ivan, nato in Albania il 09-10-1977, avverso la sentenza del 25-03-2019 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per il ricorrente Sejdovic l'avvocato Federico Vaccaro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria trasmessa il 12-02-2021; udito per il ricorrente Kushi l'avvocato Gianbattista Ludovico Scalvi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 marzo 2019, la Corte di appello di Ancona, per quanto in questa sede rileva, confermava la sentenza del 26 novembre 2015, con la quale il Tribunale di Ancona, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di persone, aveva condannato Zoran Adzoyic, Dejan Sejdovic e Dritan Kushi alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 30.000 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 73 comma 1 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a loro rispettivamente contestato ai capi Cl (Adzovic e Sejdociv) e C2 (Kushi), essendo stata in quest'ultimo caso riqualificata nella fattispecie consumata l'ipotesi tentata originariamente ascritta all'imputato.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, Adzovic, Sejdovic e Kushi, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Adzovic ha sollevato due motivi. Con il primo motivo, la difesa censura l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, rilevando che la stessa era stata fondata su mere presunzioni, ovvero sulla base di una intercettazione telefonica tra Adzovic e Bejko, senza considerare l'esistenza di un'eventuale ipotesi di favoreggiamento. Mancherebbe infatti, nel caso di specie, la prova certa circa la detenzione dello stupefacente da parte di Adzovic attraverso il trasporto prima dell'auto BMW e poi del furgone Ford Transit, risultando generici i richiami alle conversazioni telefoniche intrattenute con i soggetti coinvolti nel traffico della droga, essendosi in presenza, quanto al ricorrente, di un quadro probatorio non certo univoco.
Con il secondo motivo, la difesa contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato contestato nelle forme del reato tentato, osservando che, nel caso di specie, è venuta a mancare la traditi° della sostanza stupefacente, posto che, a seguito dell'importazione in Italia dello stupefacente, quest'ultimo veniva stipato all'interno del furgone Ford Transit, furgone che, a seguito del controllo della Polizia stradale di Arezzo, non era stato più preso in consegna da Adzovic. L'imprevisto aveva quindi comportato l'interruzione della progressione criminosa ideata da Bejko, nel senso che, essendo venuta meno la fiducia nell'imputato, questi veniva estromesso dagli affari, non realizzandosi più il progetto delittuoso, venendo la condotta ripresa da altro soggetto e terminata poi da altre persone.
Dunque, il capo Cl rappresenta sì la fase successiva dell'importazione di cui al capo C, ma, in entrambi i casi, parte integrante della descrizione fattuale delle condotte contestate agli imputati è la mancanza dell'evento, cioè la mancata presa in consegna del furgone volta alla traditi° della droga ai destinatari finali. 2.2. Sejdovic ha sollevato due motivi.ffl Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, avendo i giudici di merito desunto l'apporto causale del ricorrente dalla mera presenza dello stesso in auto accanto ad Adzovic, non essendosi considerato che i due sono stati vicini solo quando sono stati fermati ad Arezzo dalla Polizia stradale, per cui, avendo le conversazioni telefoniche riguardato solo Bejko e Adzovic, Sejdovic era stato un mero passeggero e accompagnatore di Adzovic, cioè di colui che era davvero implicato sin dall'inizio nell'affare illecito.
A differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, che avrebbe in tal senso ignorato le specifiche censure sollevate nell'atto di impugnazione, la condotta dell'imputato, dunque, avrebbe integrato non un concorso nel reato, ma una mera forma di connivenza non punibile, non avendo Sejdovic apportato alcun contributo, morale o materiale, alla realizzazione delle condotte criminose già ideate e pianificate da altri, non essendogli stato affidato alcuna mansione specifica nell'ambito del piano ideato da Bejko, Adzovic e Dubreta Nikita. Del resto, il ricorrente non compare sin dall'origine della vicenda delittuosa descritta ai capi C, C1 e C2, ma appare per la prima volta accanto ad Adzovic dopo l'ingresso di questi in Italia, quando i piani criminosi era stati già attuati.
Con il secondo motivo, ad essere censurata è la mancata riqualificazione giuridica del reato contestato nella forma del delitto tentato, osservandosi che, dopo l'importazione della droga dall'Albania, la stessa era destinata al Nord Italia, ma, benché il viaggio verso Brescia fosse stato intrapreso da Adzovic e Sejdovic per prendere il carico della droga, vi fu un imprevisto, costituito dal controllo effettuato dalla Polizia stradale di Arezzo, per cui Adzovic fu costretto a consegnare le chiavi e i documenti del mezzo al fratello di Bejko Durim, al quale era stato nel frattempo trasmesso l'incarico, per cui la condotta funzionale all'impossessamento del mezzo integra il solo tentativo del reato, non essendosi realizzato l'evento per circostanze esterne non ascrivibili alla volontà dei correi. 2.3.
Kushi ha sollevato quattro motivi. Con il primo, è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen., rilevandosi che il Tribunale aveva riqualificato il delitto di cui al capo C2) dalla forma tentata a quella consumata, avendo ciò comportato una modifica in peius del trattamento sanzionatorio. La violazione del principio di correlazione tra l'imputazione deriverebbe quindi non dal non essere stato messo l'imputato nelle condizioni di esercitare le sue difese rispetto al fatto, ma dal conseguente pregiudizio sanzionatorio arrecatogli.
Peraltro, nel caso di specie, il principio di correlazione tra imputazione e condanna risulterebbe violato anche nella misura in cui la condotta contestata è stata modificata da ricezione ad acquisto; ora, se l'originario capo C2 aveva una sua coerenza, perché, rispetto alla ricezione, era contestato il tentativo, tale coerenza viene meno sostituendo alla condotta di ricezione quella di acquisto.Con il secondo motivo, strettamente connesso con il precedente, ci si duole della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al pregiudizio sanzionatorio concretamente arrecato all'imputato in conseguenza della nuova qualificazione giuridica, avendo in tal senso la Corte territoriale disatteso la previsione di cui all'art. 6 della C.E.D.U., che impone di valutare che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa originariamente elevata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che quest'ultima non comporti una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio e della prescrizione.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservandosi che la Corte territoriale aveva compiuto un'analisi parziale del materiale probatorio, omettendo di spiegare, ad esempio, se l'utenza telefonica, ritenuta nella disponibilità di Hajdini e di Kushi, fosse a quest'ultimo intestata e, soprattutto, da quale dei due imputati fosse utilizzata. Da tale spiegazione non si poteva invece prescindere, posto che dalle conversazioni trascritte non si evince chi fosse l'interlocutore di Bejko Zalo, essendo tale interlocutore identificato con la generica dizione "voce uomo 2".
Parimenti, la sentenza avrebbe dovuto confrontarsi con il dato relativo all'assenza della prova quanto al proprietario dell'autovettura Golf sulla quale i due predetti imputati si trovavano, non essendo chiaro se tale auto fosse o meno ricollegabile al ricorrente, non potendo la prova della colpevolezza dell'imputato ridursi alla mera presenza di Kushi sul luogo del sequestro dello stupefacente, non avendo alcuna valenza probatoria il tentativo di fuga dell'imputato alla vista dei militari, potendo tale atteggiamento essere dovuto a molteplici ragioni.
Con il quarto motivo, infine, è stata eccepita la violazione dell'art. 110 cod. pen., rimarcandosi l'assenza di prova in merito al concreto apporto concorsuale fornito da Kushi, la cui condotta non si è sostanziata in alcun contributo agevolatore dell'altrui comportamento illecito, venendo al più in rilievo un'ipotesi di connivenza non punibile, essendosi il ricorrente limitato ad aver accompagnato il coimputato Hajdini verso la stazione di servizio di Rezzato, senza essere a conoscenza del suo intento di ricevere la sostanza stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Prima di esaminare le singole doglianze difensive, che risultano in larga parte tra loro sovrapponibili, appare utile una breve ricostruzione dei fatti che fanno da sfondo alle contestazioni (capi C1 e C2) riguardanti gli odierni imputati, coinvolti nell'ambito di un procedimento penale scaturito da un'articolata indagine in tema di traffici illeciti di stupefacenti provenienti dall'Albania.Orbene, dalle due conformi sentenze di merito risulta che, in data 2 marzo 2002, Adzovic Zoran e Sejdovic Dejan (il primo sbarcato il giorno prima al porto di Bari proveniente da Durazzo) si mettevano in viaggio verso il Nord Italia a bordo della Mercedes nella disponibilità di Adzovic, restando in contatto con il connazionale Durim Bejko, che aveva organizzato una consegna di stupefacente che sarebbe avvenuta a Brescia da parte del corriere Nikita Dubreta.
I piani tuttavia saltavano perché, nel corso del tragitto, Adzovic e Sejdovic venivano controllati dalla Polizia postale di Arezzo, che eseguiva una perquisizione personale e veicolare con esito negativo. I due venivano seguiti per un tratto e, anche attraverso il monitoraggio delle loro utenze, veniva accertato che riprendevano il cammino verso Nord, dirigendosi in particolare a Dalmine in Provincia di Bergamo, dove la sera del 3 marzo Adzovic, Sejdovic e Dubreta alloggiavano nella stessa stanza del medesimo albergo. Dalle conversazioni captate emergeva poi che Adzovic e Sejdovic comunicavano a Bejko l'imprevisto del controllo, il che destava allarme in quest'ultimo, il quale decideva a quel punto di far seguire ai due imputati le consegne di 20 e 44 Panetti di droga, ritenendo evidentemente troppo rischiosa l'esposizione delle persone e della autovettura che era stata già oggetto di controllo.
Il trasporto dello stupefacente veniva pertanto affidato a Zalo Bejko, di cui veniva fornito a Adzovic e Sejodov il numero di cellulare, desumendosi dalle conversazioni telefoniche n. 169 e 170 del 4 marzo 2002 che tra Adzovic e Zalo Bejko vi fu effettivamente un incontro con la consegna della droga. Zalo Bejko si poneva quindi alla guida del furgone Ford Transit targato AN422VM intestato ad Adzovic e il pomeriggio del 5 marzo 2002 veniva arrestato nei pressi di Rezzato, in Provincia di Brescia, essendo stati rinvenuti nel furgone 22,8 chili di eroina, suddivisi in 44 panetti; il controllo della P.G., in particolare, avveniva presso un'area di servizio Agip ubicata lungo la S.S. 45 bis e, nel medesimo contesto, gli operanti notavano sopraggiungere nel piazzale l'autovettura Golf targata AN417BY con a bordo altri due cittadini albanesi, Dritan Kushi e Arjan Hajdini, i quali, accortisi della presenza delle forze dell'ordine, tentavano di raggiungere l'uscita del piazzale, venendo tuttavia fermati dagli agenti.
Tale comportamento, unitamente al tenore delle conversazioni intercorse nel pomeriggio del 5 marzo 2002 tra Zalo Bejko e i suoi connazionali, consentiva di comprendere che Dritan Kushi e Arjan Hajdini sarebbe stati i destinatari della partita di droga, parlando gli interlocutori delle modalità in cui dovevano incontrarsi (in tal senso la sentenza di primo grado riporta il contenuto del progr. 51 del 5 marzo 2002 da cui si desume chiaramente l'esistenza degli accordi per l'incontro), risultando altresì significativo che all'interno del furgone è stato rinvenuto un foglio in cui il numero 44 (quello dei panetti) era annotato accanto al numero (338/5335955) dell'utenza usata da Dritan Kushi e Arjan Hajdini.2.
Orbene, alla luce di tali risultanze, scaturite da un'attenta disamina delle fonti dimostrative disponibili, sintetizzate in dibattimento dal teste Ziffarelli, i giudici di merito sono coerentemente pervenuti all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, osservando, quanto al capo Cl, che lo stesso è risultato senz'altro ascrivibile sia a 2oran Adzovic che a Dejan Sejdovic, i quali hanno condiviso le fasi salienti della spedizione, interloquendo entrambi con Durim Bejko, che, nella conversazione n. 92 del 3 marzo 2002, parlando con Adzovic, gli chiedeva se con lui ci fosse "Dejan", ricevendo risposta positiva.
I due imputati peraltro hanno occupato la medesima camera di albergo con il corriere Dubreta e hanno agito in sinergia durante i passaggi essenziali della vicenda, per cui legittimamente la condotta illecita è stata attribuita a entrambi, e tanto anche in ragione del carattere fiduciario che ha caratterizzato l'iniziativa, nel corso della quale i due si sono mostrati immediatamente disponibili rispetto al cambio di strategia imposto da Bejko dopo il controllo della Polizia stradale. Non può condividersi invece l'obiezione difensiva secondo cui i due imputati sarebbero stati estromessi dalla vicenda dopo la perquisizione dagli stessi subita, atteso che, come risulta dai colloqui intercorsi, Adzovic e Sejodic in realtà sono rimasti coinvolti nel traffico della droga, sebbene non più in prima persona.
E tuttavia i due ricorrenti, seguendo le direttive di Durim Bejko, regista dell'operazione, hanno interagito con Zalo Bejko, postosi successivamente alla guida del furgone Ford Transit, intestato ad Adzovic, con il carico di droga. Dunque, lungi dal diventare estranei all'affare, gli imputati hanno in realtà cooperato al suo sviluppo pur in presenza di un imprevisto, ciò a conferma della loro vicinanza operativa rispetto all'ideatore della cessione dello stupefacente. Quanto al capo C2, la destinazione a Kushi dello stupefacente rinvenuto nel furgone condotto da Zalo Bejko è stata ragionevolmente desunta da una pluralità di elementi indiziari posti in correlazione logica, costituiti dalle conversazioni preparatorie dell'incontro e nella manovra di tentato allontanamento posta in essere al cospetto degli operanti, non essendo del resto spiegabile in un'ottica diversa la ragione per cui il conducente del furgone con oltre 22 chili di eroina avrebbe dovuto perdere tempo per incontrare su un'area di servizio i due connazionali, che peraltro avevano in uso un'utenza annotata accanto ai panetti.
Né appaiono decisive le circostanze relative al mancato accertamento della proprietà dell'auto su cui si trovavano Kushi e Hajdini o all'omessa individuazione di chi tra i due avesse in uso l'utenza da cui partivano i contatti con Bejko, posto che l'agire dei due occupanti dell'auto è stato contraddistinto da una condivisione di intenti, che del resto nessuno dei due interessati risulta avere mai smentito. Il giudizio sull'ascrivibilità delle condotte agli odierni imputati non presenta quindi criticità, non potendosi sottacere che le doglianze difensive di fatto sollecitano una differente valutazione delle intercettazioni telefoniche e del restante materiale probatorio acquisito, operazione questa non consentita in questa sede, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 2.1. Ribadita la posizione di primo piano assunta da Adzovic, coinvolto nei principali dialoghi riguardanti la gestione dell'operazione illecita e intestatario del furgone dove è stata nascosta la droga (furgone che peraltro nel mese di gennaio del 2002 era stato portato in Albania dai coimputati Durim Bejko e Claudio Cerroni), resta solo da precisare che, rispetto alle posizioni di Sejcovic e di Kushi, non colgono nel segno le obiezioni difensive secondo cui il loro comportamento darebbe luogo a una mera ipotesi di connivenza non punibile.
Deve sul punto ribadirsi che, ai fini della configurabilità del concorso di persone, è necessario un contributo causale, seppure in termini minimi di "facilitazione" della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (cfr. Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454). In particolare, in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, è stato precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186, Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465 e la già citata Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454), con affermazione cui si ritiene di dover dare continuità, che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente, profilo questo ravvisabile per entrambi i ricorrenti.
Ed invero Sejdovic non si è limitato ad accompagnare in macchina e in albergo Adzovic, ma ha interloquito a sua volta con Durim Bejko, fornendo il suo apporto materiale anche nel momento in cui si è verificato l'imprevisto del controllo. Allo stesso modo, non può ritenersi che Kushi sia stato casualmente presente in auto nel momento in cui doveva avvenire la consegna dell'eroina nell'area di servizio, essendo emerso che egli ha affiancato il connazionali Hajdin nelle fasi preparatorie dell'incontro, non essendovi alcun elemento da cui inferire l'eventuale dissociazione dell'imputato dall'iniziativa della persona che era in macchina con lui, avendo anzi i giudici di merito valorizzato le percepibili manifestazioni di timore espresse da Kushi per la presenza della Polizia.
Dunque, anche la condotta di Kushi, al pari di quella di Sejdovic, risulta essersi collocata ben al di là del perimetro della connivenza non punibile.
3. Anche la qualificazione giuridica dei fatti appare immune da censure. 3.1. Ed invero, quanto al capo C1, è stato correttamente evidenziato che lo stesso costituisce una specificazione della più ampia operazione di importazione in Italia, trasferimento e cessione di droga descritta al capo C, tenendo conto il successivo capo Cl degli sviluppi dell'azione che hanno riguardo i due ricorrenti. A ciò deve solo aggiungersi che, a prescindere dal "cambio di strategia" voluto da Bejko, cambio che come detto ha visto comunque interagire nel prosieguo dell'operazione Adzovic e Sejdoc sotto la supervisione dello stesso Bejko, il reato è stato correttamente contestato nella forma consumata, pur non essendosi perfezionata la traditi° della droga, ciò in coerenza con il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Rv. 276981 e Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, dep. 32012, Rv. 251736), secondo cui il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo. 3.2.
Proprio alla luce di tale principio, non presta il fianco alle censure difensive anche la riqualificazione operata dai giudici di merito rispetto al capo C2, elevato a carico di Kushi, della condotta da tentata a consumata, atteso che l'accordo tra questi, Hajdin e Zalo Bejko in merito all'acquisto dello stupefacente custodito sul furgone Transit si era già perfezionato prima che intervenissero sull'area di servizio le forze dell'ordine, per cui la mancata consegna del carico all'imputato non incide sulla già avvenuta consumazione del delitto in esame.
Sul punto deve solo precisarsi che l'aver ritenuto configurabile la fattispecie consumata in luogo di quella tentata non determina alcuna violazione dell'art.521 cod. proc. pen., avendo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051) chiarito che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.Nel caso di specie, il fatto descritto al capo C2, pur contestando la fattispecie tentata valorizzando l'intervento delle forze dell'ordine, evocava tuttavia chiaramente l'arresto di Bejko avvenuto poco prima dell'incontro con i due futuri acquirenti, Hajdini e Kushi, della partita di 22 chili di eroina trasportata dal corriere, per cui deve escludersi che vi sia stata una effettiva trasformazione del fatto, che viceversa ha solo ricevuto una più corretta definizione giuridica, alla luce delle coordinate interpretative circa la sufficienza del mero accordo ai fini della configurabilità del reato di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti.
Alcuna violazione del diritto di difesa appare quindi ravvisabile nella vicenda in esame, dovendosi richiamare l'ulteriore affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655), secondo cui l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o comunque, come nella specie, l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa.
4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi devono essere quindi rigettati, con congeguente