Sentenza — n. 28459/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Messina Giovanni, quale legale rappresentante dalla B.M.C. s..r.I., avverso il decreto del pubblico ministero presso il Tribunale di Genova del 26 gennaio 2021 di convalida del sequestro probatorio di 15 flaconi da 10 ml. di "Therapy Flowers CBD Oil Full SPectrum", ipotizzando il reato di cui all'art. 147, comma 2, d.lgs. n. 219 del 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28459/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidatovun motivo, con cui deduce !a a01 violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Messina Giovanni, nato a Paternò il 06/02/1994 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Messina Giovanni, quale legale rappresentante dalla B.M.C. s..r.I., avverso il decreto del pubblico ministero presso il Tribunale di Genova del 26 gennaio 2021 di convalida del sequestro probatorio di 15 flaconi da 10 ml. di "Therapy Flowers CBD Oil Full SPectrum", ipotizzando il reato di cui all'art. 147, comma 2, d.lgs. n. 219 del 2006.
2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidatovun motivo, con cui deduce !a a01 violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 253 e 325 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il Tribunale cautelare ha confermato il provvedimento di convalida, sebbene esso non indichi le esigenze probatorie giustificative dell'apposizione del vincolo, essendo la motivazione per un verso apparente, in quanto fa riferimento alla natura del bene e alla necessità di verificarne la composizione e la natura, e, per altro verso, illogica, perché il pubblico ministero ha già fatto richiesta di emissione di decreto penale di condanna, senza aver disposto alcun tipo di accertamento. Sotto altro profilo, poiché il reato contestato riguarda la messa in commercio senza l'autorizzazione, oggetto di sequestro, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto essere il sito, attraverso cui viene commercializzato il prodotto, e non gli oli, le cui targhette indicano la composizione del prodotto, senza descrivere eventuali proprietà curative.
3. Il ricorso è fondato con riferimento al primo profilo, con assorbimento del secondo.
4. Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, nel solco della propria giurisprudenza (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, e, in precedenza, Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861) hanno riaffermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.
U, n. 36072 del 19/04/2018 - dep. 27/07/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548).Secondo le Sezioni Unite, la motivazione del provvedimento ablativo e del decreto di convalida, per quanto succinta e pur potendosi ammettere l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate, deve ineludibilmente esplicitare la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, ossia delle esigenze probatorie a fondamento del sequestro. E ciò anche nel caso in cui la res appresa sia il corpo del reato, perché il tenore dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. non consente, nell'ambito dell'onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra.
5. Nel caso in esame, il decreto di convalida reca la seguente motivazione: "V° si convalida, trattandosi di corpo del reato su cui è necessario compiere accertamenti". Si tratta, a ben vedere, di una motivazione apparente perché non indica né il tipo, né la finalità degli accertamenti da compiere; del resto, è lo stesso Tribunale cautelare a rendersi conto di tale lacuna motivazionale, laddove ritiene che, con riguardo agli oli rinvenuti in sede di accesso ispettivo, sia "in re ipsa la necessità di verificarne la composizione e la natura", in ciò, a ben vedere, esplicitando la finalità probatoria sottesa al sequestro, il che non è consentito.
Invero, il Tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (da ultimo, cfr.
Sez. 2 n. 49436 del 22/11/2019, dep. 05/12/2019, Vallese, Rv. 277989).
6. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro devono essere annullati senza rinvio, con restituzione dei beni all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida del sequestro probatorio del p.m. del Tribunale di Catania in data 26 gennaio 2021 e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 28/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corb