Sentenza — n. 28458/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fornoni Enea, nato a Chiari il 17/06/1987 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del Tribunale della libertà di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Luigistelio Becheri del foro di Brescia, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 311 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28458/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il ricorrente che la motivazione addotta dal Tribunale in relazione alla sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui ha escluso la rilevanza di costi esposti dalla società nel modello SC2015 e nei dati del bilancio 2014 perché sforniti di documenti giustificativi, sarebbe illogica e priva di riscontro probatorio, in assenza di accertamenti e/o contestazioni di tali atti. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fornoni Enea, nato a Chiari il 17/06/1987 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del Tribunale della libertà di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Luigistelio Becheri del foro di Brescia, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRIMO 1. Con l'impugnata ordinanza, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, il Tribunale di Bergamo disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di 789.093,64 euro nei confronti della Activity s.r.I., e, in subordine, in caso di impossibilità totale o parziale, anche transitoria, di reperire l'indicata somma presso la società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a carico di Enea Fornoni, da eseguirsi su beni immobili e beni mobili di proprietà o nella disponibilità dell'indagato, fino alla concorrenza di 789.093,64 euro, in relazione ai delitti di cui agli artt. 4 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Enea Fornoni, in proprio e quale legale rappresentante della Activity s.r.I., per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per Cassazione affidato due motivi. 2.1. Con il primo motivo cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il ricorrente che la motivazione addotta dal Tribunale in relazione alla sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui ha escluso la rilevanza di costi esposti dalla società nel modello SC2015 e nei dati del bilancio 2014 perché sforniti di documenti giustificativi, sarebbe illogica e priva di riscontro probatorio, in assenza di accertamenti e/o contestazioni di tali atti. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) in relazione all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Assume il ricorrente che il delitto in esame non sarebbe configurabile, in quanto oggetto dell'asserita indebita compensazione non sarebbero tributi, bensì contributi INPS ed INAIL, come affermato da Cass., Sez. I, n. 38042 del 2019, la quale, in tal senso, ha valorizzato il disposto dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, che, nel disciplinare la specie causa di non punibilità del pagamento del debito tributario, non fa riferimento ai contributi assistenziali e previdenziali. In ogni caso, ad avviso del ricorrente, il mancato accertamento dell'entità e della natura dei costi non permetterebbe di disporre la misura reale, come affermato da Cass., n. 3200 del 2000.
3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, in quanto pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di quindici giorni.4. Con la recente sentenza n. 1626/2021 del 24 settembre 2020 (dep. il 14 gennaio 2021, ric. Bottari), le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 , comma 2, cod. proc. pen. del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
5. Appare dunque evidente, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che il rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare si riflette, a sua volta, sul rispetto del termine per proporre impugnazione: ove il ricorso non sia presentato presso la cancelleria del Tribunale del riesame, come prescrive il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen., occorre perciò considerare, ai fini della tempestività, non il momento del deposito, bensì quello in cui il ricorso perviene alla cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.
6. Nel caso in esame, dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata, per via telematica, al difensore, avv. Luigistello Becheri, in proprio e quale domiciliatrio dell'indagato, il 23 gennaio 2021, ore 12.06, e che il ricorso per cassazione è stato depositato il 5 febbraio 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Brescia, anziché presso il Tribunale di Bergamo, dove il ricorso è pervenuto il 10 febbraio 2021, quando, ormai, era già decorso l'indicato termine di quindici giorni.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla . condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente S