Sentenza — n. 28456/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., dichiarava estinti i reati edilizi di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, nei confronti di Innocenza Belmonte e, al contempo, rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, disposta con la sentenza di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 167 cod. pen, art. 117 Cost, art. 173 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi ora richiamati, correttamente negando, sulla base di pertinenti richiami giurisprudenziali, l'intervenuta prescrizione dell'ordine di demolizione, stante la sua natura amministrativa, con funzione "ripristinatoria", sicché esso non è soggetto alla disciplina della prescrizione della pena prevista dall'art. 173 cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Belmonte Innocenza, nata a Lamezia Terme il 01/09/1947 Trinca Giulio Cesare, nato a Rocca di Papa il 10/08/1946 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., dichiarava estinti i reati edilizi di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, nei confronti di Innocenza Belmonte e, al contempo, rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, disposta con la sentenza di condanna.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Innocenza Belmonte e Giulio Cesare Trinca, per il tramite del comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. Assumono i ricorrenti che, stante la natura di "pena" dell'ordine di demolizione agli effetti convenzionali - e, conseguentemente, interni, ai sensi dell'art. 117 Cost. - dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina della prescrizione di cui all'art. 173 cod. pen., con la conseguenza che detto ordine sarebbe prescritto.
Sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di revoca della sospensione, senza considerare la pendenza del procedimento amministrativo tra i ricorrenti e il Comune di Rocca di Papa ad oggetto il provvedimento con cui il quale il Comune ha avanzato ingiunzione di demolizione; ad avviso dei ricorrenti, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto revocare o sospendere l'ordine di demolizione, essendo probabile l'emissione di atti amministrativi con esso incompatibili, quali l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune. 2.2.
Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione, essendosi il Tribunale limitato a richiamare massime giurisprudenziali, senza argomentare se non mediante affermazioni ritenute apodittiche.
3. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, esaminabili congiuntamente essendo connessi.
4. Quanto al primo profilo dedotto, il ricorrente non si misura con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa, configurandosi, appunto, quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (ex muitis, Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016 - dep. 30/12/2016, Fontana, Rv. 268844; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258518;
Sez. 3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511; si veda anche Sez. U, n. 15 del 19/06/1996 - dep. 24/07/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336). Stante la natura amministrativa dell'ordine di demolizione, si è coerentemente negata l'estinzione della sanzione per il decorso del tempo, ai sensi dell'art. 173 cod. pen., il quale si riferisce alle sole pene principali, e, comunque, non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 - dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Delorier, Rv. 265540;
Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670); ed altresì è stata negata l'estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, stabilita dall'art. 28 I. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre l'ordine di demolizione integra una sanzione "ripristinatoria", che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 - dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736;
Sez. 3, Sentenza n. 16537 del 18/02/2003, Filippi, Rv. 227176).
5. Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi ora richiamati, correttamente negando, sulla base di pertinenti richiami giurisprudenziali, l'intervenuta prescrizione dell'ordine di demolizione, stante la sua natura amministrativa, con funzione "ripristinatoria", sicché esso non è soggetto alla disciplina della prescrizione della pena prevista dall'art. 173 cod. pen.
6. Manifestamente infondato è anche il secondo profilo dedotto. 6.1. Va ricordato che, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 - dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763). A tal proposito, il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare:
a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento;
b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014 - dep. 17/11/2014, Russo, Rv. 261212). 6.2. Orbene, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi ora indicati, avendo correttamente evidenziato che l'esistenza, sull'immobile abusivo, di un vincolo paesaggistico rende improbabile l'emissione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con l'ordine di demolizione, anche considerando che il T.A.R. non ha concesso alcuna sospensiva in sede cautelare e che il procedimento giurisdizionale per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione si è instaurato quattro anni fa. Si tratta di una motivazione immune da errori di diritto e da vizi logici, che, quindi, merita conferma.
7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/04/2021. Il Consigliere estensore Il P