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Sentenza — n. 28455/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28455/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28455/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 09/01/2021 il Tribunale di Arezzo, Collegio per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 17/12/2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo aveva disposto il sequestro preventivo degli autocarri targati EK 957 LN, FE 987 FL e FH 128 WS di proprietà dell'impresa individuale Lerose Francesco e nella diretta disponibilità del predetto, indagato per le contravvenzioni di trasporto e smaltimento illecito, mediante interramento, di rifiuti speciali (prevista dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006).

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, artt. 41 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28455/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo, infine, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione sub specie di omessa confutazione della dedotta insussistenza del periculum in mora. Ribadisce, sostanzialmente, quanto già lamentato con il primo motivo, sostenendo che, per effetto dell'intervenuto sequestro del cantiere, non sussisterebbe il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite mediante l'impiego degli automezzi.

Parole chiave

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sequestro del veicolo sequestro conservativo bene sequestrato sottrazione di cose sequestrate confisca dei proventi di reato dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
pen., 27 e 42 Cost., nonchè vizio di motivazione per omissione in ordine all'applicazione del citato art. 321 cod. proc. pen.
artt. 41 Cost
259/1993 - che include nel novero dei soggetti responsabili del traffico illecito di rifiuti soltanto il notificatore (ovvero il committente) e il destinatario, escludendo, invece, il trasportatore - e degli artt. 41 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lerose Francesco, nato a Cutro il 24/09/1969, avverso l'ordinanza in data 09/01/2021 del Tribunale di Arezzo, Collegio per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 09/01/2021 il Tribunale di Arezzo, Collegio per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 17/12/2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo aveva disposto il sequestro preventivo degli autocarri targati EK 957 LN, FE 987 FL e FH 128 WS di proprietà dell'impresa individuale Lerose Francesco e nella diretta disponibilità del predetto, indagato per le contravvenzioni di trasporto e smaltimento illecito, mediante interramento, di rifiuti speciali (prevista dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Lerose, articolando quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 321, commi 1 e 3-bis, cod. proc. pen., 27 e 42 Cost., nonchè vizio di motivazione per omissione in ordine all'applicazione del citato art. 321 cod. proc. pen. Nello specifico, il difensore rileva che l'attività che ha dato luogo all'adozione del vincolo reale consisteva in trasporti di materiali di risulta, che l'impresa individuale di cui l'indagato è titolare effettuava, con propri automezzi, per conto della società Lerose s.r.I., aggiungendo che le prestazioni avevano natura occasionale e concludendo che, in ragione del disposto sequestro del cantiere, non sussiste il concreto pericolo che, mediante l'impiego dei veicoli, le condotte illecite possano essere reiterate. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., di violazione ed erronea applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 321, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., 27 e 42 Cost., nonché degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 e di vizio di motivazione. Sostiene, in particolare, che gli automezzi utilizzati per i trasporti, in quanto appartenenti a persona estranea all'attività asseritamente illecita, non sarebbero soggetti a confisca, tanto più ove si consideri che l'occasionalità dei trasporti stessi escluderebbe in radice ogni forma di preordinazione. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 259, comma 2, e 260, comma 4-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché vizio di motivazione per carenza con riguardo agli artt. 26 del Regolamento CEE n. 259/1993, 41 Cost. e 16 Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea e vizio di motivazione per carenza e/o contraddittorietà in punto di applicazione della confisca. Osserva al riguardo che gli artt. 259, comma 2, e 260, comma 4-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 escludono la possibilità di confiscare beni appartenenti a terzi estranei, inferendone l'illegittimità del sequestro di automezzi di proprietà di un soggetto - l'impresa individuale incaricata di effettuare il trasporto per conto della società Lerose s.r.l. - non coinvolto nell'illecita attività di gestione dei rifiuti.Per altro verso, assume che l'argomentato motivazionale dell'ordinanza gravata sarebbe carente in punto di confutazione della dedotta applicabilità, nella vicenda concreta, dell'art. 26 del Regolamento CEE n. 259/1993 - che include nel novero dei soggetti responsabili del traffico illecito di rifiuti soltanto il notificatore (ovvero il committente) e il destinatario, escludendo, invece, il trasportatore - e degli artt. 41 Cost. e 16 Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, che presidiano il valore fondamentale della libertà d'impresa. 2.4.

Con il quarto motivo, infine, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione sub specie di omessa confutazione della dedotta insussistenza del periculum in mora. Ribadisce, sostanzialmente, quanto già lamentato con il primo motivo, sostenendo che, per effetto dell'intervenuto sequestro del cantiere, non sussisterebbe il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite mediante l'impiego degli automezzi.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Lerose Francesco risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Del tutto infondato appare il primo motivo di ricorso, nella parte in cui è dedotta violazione od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 321, commi 1 e 3-bis, cod. proc. pen., 27 e 42 Cost. per essere stati sottoposti a sequestro preventivo veicoli di proprietà dell'impresa individuale dell'indagato Lerose Francesco, con cui erano stati effettuati trasporti di materiali di risulta nell'interesse della società Lerose s.r.I., malgrado i trasporti stessi avessero natura occasionale e fosse, di fatto, insussistente il pericolo di reiterazione in ragione del già avvenuto sequestro del cantiere.

Si osserva, infatti, che il provvedimento oggetto di impugnativa non incorre nel vizio denunziato, in quanto il disposto sequestro degli automezzi risulta ancorato a un concreto periculum in mora, essendosi evidenziato come le indagini svolte (rilievi eseguiti dal personale di P.G. e audizioni di informatori) avessero documentato lo svolgimento di un'attività tutt'altro che occasionale, consistita nell'effettuazione, nel breve volgere di alcuni giorni, di almeno quaranta trasporti di rifiuti speciali.Né può ritenersi - come pure sostenuto dalla difesa - che il periculum in mora difetti in ragione dell'avvenuto sequestro del cantiere da cui partivano i veicoli che trasportavano tali rifiuti, sia perché il vincolo potrebbe essere rimosso dall'Autorità giudiziaria, sia perché il rischio che si è inteso contenere con il sequestro degli automezzi è collegato alla loro idoneità allo svolgimento di un'illecita attività di trasporto, suscettibile di essere svolta dall'indagato, mediante i veicoli intestati all'impresa di cui è titolare, anche in contesti diversi.

Per altro verso, l'ordinanza del Tribunale di Arezzo non viola neanche le previsioni degli artt. 27 e 42 Cost., del pari evocate dal ricorrente. E invero, la disposta misura cautelare non contrasta con il principio di personalità della responsabilità penale, in quanto sono direttamente riconducibili alla persona di Lerose Francesco sia l'impresa individuale omonima, proprietaria dei veicoli, sia la società Lerose s.r.I., nel cui interesse erano effettuati, con tali veicoli, i trasporti dei rifiuti speciali. Non attenta, poi, alla tutela che la Carta fondamentale riconosce alla proprietà privata, dovendo questa essere bilanciata con la salvaguardia di altri diritti di rango costituzionale - quali quello alla salute e quello all'ambiente - che assumono specifico rilievo nella vicenda concreta.

3. Egualmente infondati risultano il secondo e il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui è dedotta violazione od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 321, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., 259, comma 2, e 260, comma 4-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, 27 e 42 Cost. per essere stati sottoposti a sequestro preventivo veicoli appartenenti a un soggetto terzo rispetto all'autore dell'illecito. Ritiene la Corte che nel provvedimento gravato non sia riscontrabile il vizio lamentato, ove si consideri, per un verso, che il menzionato art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede espressamente la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere uno dei reati contemplati dagli artt. 256 e 258, comma 4, d.lgs. cit., sicchè deve ritenersene consentito il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. pen. e, per altro verso, che il titolare dell'impresa individuale proprietaria dei veicoli, nel cui interesse risulta azionato il gravame, non ha dimostrato in alcun modo la sua estraneità ai fatti, richiesta onde evitare l'ablazione dei beni.

Giova, infatti, evidenziare che il consolidato orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità ritiene che «In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente» (in tal senso Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019, Dapi, Rv. 275978-01, nonché Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772-01 e Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, Castellano, Rv. 241771-01).

In ordine alla supposta violazione delle previsioni degli artt. 27 e 42 Cost., valgono, poi, le medesime considerazioni già esposte in sede di disamina del primo motivo di doglianza. Erroneo è, invece, il riferimento all'art. 260, comma 4-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, egualmente ritenuto oggetto di specifica violazione, atteso che la disposizione de qua - trasfusa nell'art. 452-quaterdecies, comma 5, cod. pen. per effetto dell'art. 3 d.lgs. n. 21 del 2018 - afferisce a fattispecie di reato (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) non formante oggetto di contestazione provvisoria.

4. Palesemente infondati risultano, da ultimo, il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione sub specie di omessa confutazione della prospettata insussistenza del periculum in mora, nonché le censure, dedotte con gli ulteriori motivi già vagliati, del pari fondate su presunti difetti argomentativi. Osserva, infatti, il Collegio che l'impianto motivo sotteso all'ordinanza del Tribunale di Arezzo si connota per intrinseca coerenza, evidente completezza e oggettiva ragionevolezza, sì da rendere positivamente apprezzabile il percorso argomentativo in concreto seguito.

Tale circostanza rende inammissibile, in parte qua, il proposto gravame, avendo la Suprema Corte costantemente affermato che «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656- 01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/04/2021 Il consigliere