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Sentenza — n. 28454/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28454/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26 novembre 2020 il tribunale di Catania adito nell'interesse di Interdonato Orazio ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo di 10.000 filtri di carbone attivo e 3999 filtri a ossidoriduzione elettrochimica in relazione all'art. 4 comma 49 della L. 350/2003, siccome recanti la falsa indicazione di provenienza o di origine "made in Italy", confermava il sequestro.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, artt. 517 c.p, art. 517 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28454/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 4 della L. 350/2003 rilevando come si porrebbe in contrasto con la previsione della possibilità di sanare l'illecito dal punto di vista amministrativo, presupposto considerato dalla giurisprudenza per la revoca del sequestro.

Parole chiave

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prodotti provenienti dai paesi terzi paese d'origine sicuro contraffazione di merci violazione del segreto commerciale attività e prodotti considerati reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 26 novembre 2020 il tribunale di Catania adito nell'interesse di Interdonato Orazio ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo di 10.000 filtri di carbone attivo e 3999 filtri a ossidoriduzione elettrochimica in relazione all'art.
artt. 517 c.p
in relazione agli artt. 517 c.p.
art. 517 c.p
Si sottolinea inoltre come l'art. 517 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Non deve disporsi condanna in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria, che è prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Interdonato Orazio nato a Messina il 31/01/1962; avverso la ordinanza del 26/11/2020 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 26 novembre 2020 il tribunale di Catania adito nell'interesse di Interdonato Orazio ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo di 10.000 filtri di carbone attivo e 3999 filtri a ossidoriduzione elettrochimica in relazione all'art. 4 comma 49 della L. 350/2003, siccome recanti la falsa indicazione di provenienza o di origine "made in Italy", confermava il sequestro.

2. Avverso la predetta ordinanza Interdonato Orazio propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo sei motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 517 c.p. e 4 comma 49 L. 350/2003. Si osserva come nel caso in esame nessun marchio sarebbe stato impresso sui filtri ma solo si sarebbe apposta la dicitura "Made in Italy" su un'etichetta removibile cosicchè non sussisterebbe la "stampigliatura" richiesta per integrare il reato per cui è disposto il sequestro. Si aggiunge che i filtri sarebbero stati progettati in Italia e non sarebbero separati dal prodotto finale assemblato in Italia, per cui sarebbe stata rispettata la disciplina europea che individua l'origine di un prodotto secondo l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale subita; la società Terminter che ha importato i filtri sarebbe al più incorsa in un errore di fatto avendo importato la merce in base alla convinzione che i filtri fossero stati etichettati correttamente dalla impresa estera che li aveva materialmente realizzati con apposizione della %sola etichettatura che aveva essa fornita per il filtro e corrispondente a "merce originale Terminter".

In ulteriore subordine la fattispecie rientrerebbe nella previsione relativa ad illecito depenalizzato di cui all'art. 4 comma 49 bis della L. 350/2003. Inoltre, rilevato che i filtri non sarebbero vendibili separatamente dalla apparecchiatura di depurazione in cui sono inglobati e che e' prodotta in Italia, la loro eventuale importazione integrerebbe un tentativo inidoneo per carenza di offensività della condotta. Non potendosi riverberare alcun inganno sul consumatore. Si sottolinea inoltre come l'art. 517 c.p. sia ispirato alla tutela del consumatore e che e che il concetto - rilevante al riguardo - di "origine" del prodotto va inteso in senso giuridico funzionale senza coinvolgere necessariamente il luogo di materiale produzione.

Nella stessa prospettiva va inquadrato l'art. 4 citato, per cui nessun illecito penale sussisterebbe per l'importazione di prodotti su cui non sia indicata la prov9nienza estera ove non sussista idoneità ingannevole come nel caso in cui vi sia chiaro collegamento tra il prodotto e l'impresa, senza necessità che sia quindi indicato il luogo di produzione e sempre che il produttore assuma la responsabilità della qualità del prodotto.

4. Con il secondo motivo rappresenta l'assenza della consumazione del reato e dalle esigenze preventive. Si osserva come i filtri non siano destinati al consumo perché destinati ad essere assemblati ad altro prodotto per cui non potrebbe consumarsi la fattispecie ipotizzata, come richiesto dalla disciplina vigente, al momento della presentazione della merce alla dogana. In tal caso non vi sarebbe il requisito essenziale della "messa in circolazione" quale potenziale disponibilità da parte degli acquirenti. Anche accogliendo l'opposto orientamento quest'ultimo richiederebbe la presentazione in dogana di un prodotto finito (insussistente nel caso di specie in cui le merci erano destinate all'assemblamento in altro apparecchio), da parte di un soggetto deputato a porre in vendita il prodotto.

Cosicchè la fattispecie contestata non sarebbe consumata. Non esseno la merce destinata alla vendita e non essendo il reato consumato mancherebbe anche il cd. periculum in mora. Ovvero sarebbero insussistenti le esigenze preventive. Inoltre la Terminter si sarebbe mostrata favorevole a realizzare una appendice tecnica ove specificare la provenienza tecnica estera dei filtri inglobati nel prodotto finale conformemente alla disciplina anche secondaria vigente.

5. Con il terzo motivo dopo avere descritto i provvedimenti cautelari, diversi, intervenuti in ordine ai filtri in esame, si osserva la contraddittorietà degli stessi (prima di sequestro probatorio e poi preventivo). Il gip convalidando il sequestro preventivo non avrebbe tenuto conto del fatto che il sequestro probatorio precedentemente effettuato era stato annullato dal tribunale del riesame "ferma la necessità di regolarizzare in via amministrativa l'indicazione sull'origine della merce". Laddove tale prospettata regolarizzazione inciderebbe negativamente sulle esigenze preventive.

A fronte di cio' l'ordinanza impugnata pur riprendendo con copia incolla il precedente provvedimento di annullamento del sequestro probatorio sarebbe incorsa in un esito antitetico al precedente. In particolare nonostante il precedente dissequestro previa regolarizzazione amministrativa dei filtri il tribunale avrebbe confermato il sequestro ritenendo inidonea l'istanza di regolarizzazione amministrativa a giustificare la revoca del sequestro •preventivo, Non considerando tuttavia che la procedura di regolarizzazione richiederebbe una attività di rimozione della falsa etichetta e di stampigliatura di quella corretta che richiede la messa a disposizione della merce come del resto già consentito con il provvedimento dì revoca del sequestro probatorio.

Cosicchè la Terminter non potrebbe regolarizzare la merce perché sottrattale. Da qui la contraddittorietà e illogicità della motivazione.

6. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 4 della L. 350/2003 rilevando come si porrebbe in contrasto con la previsione della possibilità di sanare l'illecito dal punto di vista amministrativo, presupposto considerato dalla giurisprudenza per la revoca del sequestro.

7. Con il quinto motivo deduce la carenza di motivazione in relazione alle considerazioni decisive prospettate dalla difesa circa il fumus del reato e il periculum in mora.

8. Con il sesto motivo rappresenta la Mancata illustrazione delle esigenze preventive di cui al sequestro. Si osserva che il tribunale del riesame aveva annullato il sequestro probatorio ferma restando la necessità di regolarizzazione della merce in via amministrativa, mentre il Gip non avrebbe indicato le specifiche esigenze preventive e lo stesso tribunale non avrebbe chiarito il reale e concreto rischio di perpetrazione del ritenuto illecito penale. Tanto piu che si ribadisce come i filtri in sequestro non sarebbero vendibili rispetto all'apparecchio cui andrebbero assemblati e che il dissequestro precedentemente disposto dal tribunale del riesame era finalizzato alla regolarizzazione separatamente ha convalidato la amministrazione competente avrebbe accolto la richiesta di regolarizzazione per cui non sussistevano i pericoli paventati in relazione alla messa in commercio dei filtri.

9. In data 18 marzo 2021, mediante pec, il difensore dell'indagato comunicava la volontà di rinunziare al ricorso per intervenuto dissequestro della merce.

10. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, senza oneri di spese per il ricorrente. Non deve disporsi condanna in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria, che è prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. soltanto per "la parte privata che ha proposto" il ricorso inammissibile, perché ingiustamente graverebbe sull'imputato una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà - quale nel caso in esame il sopravvenuto dissequestro (Sez. 3 n. 563 del 08/10/2019 (dep. 10/01/2020) Rv. 278375 - 01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta