Sentenza — n. 28453/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26 novembre, 2020, il tribunale di Grosseto, adito nell'interesse di Todaro Gaetano ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in relazione all'art. 10 bis del DIgs. 74/2000 in via equivalente sulla somma di euro 632.203,4, nei confronti di Makarov Gennadi, e sulla somma di euro 80.051,21 nella disponibilità di Todaro Gaetano, rigettava la richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 cod. proc. pen, art. 322 ter c.p; Sentenza — n. 28453/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 322 ter c.p. Nel confermare il sequestro per equivalente delle somme dell'indagato, il tribunale avrebbe omesso di rilevare come quelle depositate sulle polizze vita fossero state versate molti anni prima rispetto al reato ipotizzato e mai incrementate. Si aggiunge che la predetta qualificazione del vincolo reale sarebbe erronea, siccome inerente a somme di denaro che, come tali, avrebbero dovuto portare a qualificare la misura disposta in termini di sequestro diretto, con i relativi limiti e garanzie, invece disattesi, quali la successiva verifica della insussistenza della confusione delle somme giacenti sulle polizze vita con denaro di presunta provenienza illecita.
Parole chiave
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Todaro Gaetano nato ad Agrigento il 04/03/1973; avverso la ordinanza del 26/11/2020 del tribunale dì Grosseto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to Iacopo Benevieri che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 26 novembre, 2020, il tribunale di Grosseto, adito nell'interesse di Todaro Gaetano ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in relazione all'art. 10 bis del DIgs. 74/2000 in via equivalente sulla somma di euro 632.203,4, nei confronti di Makarov Gennadi, e sulla somma di euro 80.051,21 nella disponibilità di Todaro Gaetano, rigettava la richiesta.
2. Avverso la predetta ordinanza Todaro Gaetano propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Deduce, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. per motivazione apparente. Il tribunale non avrebbe esaminato le censure proposte dalla difesa. In particolare, si era dedotto che il sequestro era stato irritualmente disposto nella forma per equivalente piuttosto che nella forma diretta, che avrebbe assicurato, a fronte della mancata confusione del denaro provento da illecito penale con altro denaro dell'indagato rinveniente da fonti lecite, la non eseguibilità del vincolo sulle stesse, con particolare riferimento a quello inerente tre polizze Vita, siccome ivi versato antecedentemente ai fatti. Si tratterebbe di una questione non meramente formale perché fodera di conseguenze diverse circa l'estensibilità del sequestro. Con riferimento a tali censure, nel respingerle, il tribunale avrebbe elaborato considerazioni inerenti a temi completamente diversi. Così da integrare una motivazione apparente.
4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 322 ter c.p. Nel confermare il sequestro per equivalente delle somme dell'indagato, il tribunale avrebbe omesso di rilevare come quelle depositate sulle polizze vita fossero state versate molti anni prima rispetto al reato ipotizzato e mai incrementate. Si aggiunge che la predetta qualificazione del vincolo reale sarebbe erronea, siccome inerente a somme di denaro che, come tali, avrebbero dovuto portare a qualificare la misura disposta in termini di sequestro diretto, con i relativi limiti e garanzie, invece disattesi, quali la successiva verifica della insussistenza della confusione delle somme giacenti sulle polizze vita con denaro di presunta provenienza illecita.
5. Con il terzo motivo, rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen per violazione di legge in relazione al mantenimento del sequestro su somme di denaro confluite su conto bancario dell'indagato in data precedente al sequestro, a titolo di retribuzione lavorativa e di T.F.R. e, come tali, insuscettibili di sequestro per intero. Il tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'istanza con la quale si era chiesto di dissequestrare il denaro di cui al conto corrente n. 2212, acceso presso la BNL, nella quota di legge prevista, trattandosi di conto alimentato in parte con versamenti corrispondenti a retribuzioni lavorative e a TFR, come tali non sottoponibili a misura reale per intero. Tanto sul rilievo, appunto erroneo, per cui vi sarebbe stata confusione tra importi di diversa provenienza. Si osserva al riguardo che le somme corrisposte a titolo di stipendio o TFR sono per legge impignorabili, a prescindere dalla ricorrenza o meno di fenomeni di commistione con altro denaro.
6. I primi due motivi, riguardando entrambi il tema della corretta qualificazione del sequestro disposto nei confronti del ricorrente, devono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, nei termini di seguito illustrati. A fronte della deduzione difensiva per cui, in sintesi, in ragione della inerenza del sequestro a somme di denaro, la misura reale avrebbe dovuto per ciò solo qualificarsi in termini di sequestro finalizzato alla confisca "diretta", con le conseguenti limitazioni da considerare in presenza di denaro che risulti non riconducibile all'accrescimento conseguente al reato, il tribunale si è limitato soltanto, come correttamente sostenuto dal ricorrente, a fornire un quadro giuridico generale in ordine alla possibile struttura mista che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca e correlato a reati tributari, può assumere.
Senza poi approfondire i termini della questione sollevata, ovvero la correttezza o meno della qualificazione, in termini di sequestro per equivalente, con le relative implicazioni evidenziate dalla difesa, del vincolo reale imposto su denaro del ricorrente. E respingendo le deduzioni sopra citate. Così da incorrere nella redazione di una motivazione apparente, atteso che non è dato desumere il percorso logico giuridico seguito dal collegio per confermare la qualificazione data al sequestro operato nei confronti del ricorrente. Questa Suprema Corte ha infatti precisato che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente - unico vizio motivazionale deducibile in sede di impugnazione di misure reali, coincidente in ultima analisi con quello di carenza della stessa - è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014 (dep. 05/03/2015) Rv. 263100 - 01 7.
Il fondamento delle predette censure rende pleonastico l'esame di quelle restanti.8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio al tribunale di Grosseto per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale del riesame di Grosseto per nuovo giudizio. Così deciso in