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Sentenza — n. 28451/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28451/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28451/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 12/10/2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato a Vodha Apolon, in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, la pena di anni 4 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa e ha disposto, inoltre, la confisca della somma di danaro trovata nella disponibilità del predetto.

Regesto Legislator

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art. 253 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di Vodha Apolon è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

Parole chiave

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confisca penale azione di rivocazione del sequestro beni sequestrati confisca dei beni appropriazione indebita di fondi sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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art. 253 cod. proc. pen
D'altro canto, non può sottacersi che, per come riferito dallo stesso ricorrente nell'atto di gravame, la somma di danaro di cui è stata disposta la confisca per sproporzione fu sottoposta, nell'immediato, a sequestro probatorio dal pubblico ministero procedente ai sensi dell'art. 253 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vodha Apolon, nato in Albania il 28/12/1985, avverso la sentenza in data 12/10/2020 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12/10/2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato a Vodha Apolon, in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, la pena di anni 4 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa e ha disposto, inoltre, la confisca della somma di danaro trovata nella disponibilità del predetto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Vodha, articolando un unico motivo di doglianza. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 103, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, 191, 620, 627, comma 3, e 648 cod. proc. pen. e 111 Cost., in relazione alla disposta confisca della somma di danaro caduta in sequestro. Nello specifico, il difensore premette che la sentenza gravata risulta emessa all'esito dell'annullamento senza rinvio di una precedente pronunzia del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 26/06/2019, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevedeva la pena minima di anni 8 di reclusione, pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2019.

Rileva, inoltre, che la restituzione della somma è stata richiesta in sede di rinnovazione dell'accordo e denegata dal giudice per le indagini preliminari sul rilievo che non sarebbe possibile «... modificare il trattamento dell'imputato oltre il punto oggetto di annullamento da parte della Cassazione, stanti i poteri del giudice di rinvio», aggiungendo che lo stesso giudice ha, per converso, disposto la confisca della somma de qua ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. Tanto chiarito, sostiene che la perquisizione domiciliare che ha condotto al rinvenimento e al sequestro della droga e del danaro di cui l'imputato aveva la disponibilità sarebbe avvenuta in violazione del disposto dell'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'attività d'indagine a carico del predetto durava da tempo, sicchè non ricorrevano le condizioni di particolare urgenza in presenza delle quali può farsi ricorso a tale mezzo di ricerca della prova in assenza dell'autorizzazione del pubblico ministero; conclude, quindi, che l'illegittimità dell'attività d'indagine avrebbe comportato l'illegalità del sequestro della somma e, per l'effetto, l'illegalità della sua confisca, non trovando applicazione con riguardo a tale bene - cui non può riconoscersi natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato di illecita detenzione di stupefacenti - il principio secondo cui alla nullità della perquisizione non consegue l'inutilizzabilità come prova di quanto acquisito con il sequestro ad essa seguito, quando detto sequestro costituisca atto dovuto.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di Vodha Apolon è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Priva di pregio appare, infatti, la doglianza dedotta, con cui si lamenta violazione di legge e, in specie, degli artt. 103, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, 191, 620, 627, comma 3, e 648 cod. proc. pen. e 111 Cost., in relazione alla disposta confisca della somma di danaro sequestrata nell'immediatezza dei fatti. 2.1. Occorre premettere che, come evidenziato dal difensore, la sentenza gravata risulta emessa all'esito dell'annullamento senza rinvio di una precedente decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, disposto da questa Corte con pronunzia del 26/06/2019, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevedeva la pena minima di anni 8 di reclusione, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2019.

Tanto chiarito, osserva in via preliminare il Collegio che il giudice gravato ha erroneamente rigettato l'istanza di dissequestro della somma, avanzata nel corso dell'udienza di definizione del giudizio, sul rilievo che sarebbe preclusa la possibilità di «... modificare il trattamento dell'imputato oltre il punto oggetto di annullamento da parte della Cassazione, stanti i poteri del giudice di rinvio». Si ritiene, infatti, che, per effetto dell'annullamento senza rinvio di una sentenza di patteggiamento ascrivibile all'illegalità della pena concordata, l'accordo raggiunto sia caducato in quanto viziato e le parti siano rimesse nella situazione anteriore alla scelta del rito (in tal senso Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, P.G. in proc.

Ndiaye, Rv. 246930-01, nonché Sez. 6, 7952 del 07/01/2008, Pepini, Rv. 239082-01, Sez. 3, n. 34302 del 14/06/2007, P.G. in proc. Catuogno, Rv. 237124-01, Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, deo. 19/01/2007, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033-01 e Sez. 3, n. 30581 del 12/06/2001, Santullo, Rv. 220046-01). Ne deriva che, nel giudizio conseguente all'annullamento senza rinvio, la difesa ben può avanzare istanza di restituzione di un bene in sequestro, la cui delibazione non è, peraltro, interdetta al giudice procedente, ove si consideri che nessuna preclusione scaturisce, con riguardo ai suoi poteri decisori, dalla pronunzia della Suprema Corte. 2.2.

Le considerazioni testè esposte non impediscono, tuttavia, di ritenere che la confisca per sproporzione della somma rinvenuta nell'abitazione dell'imputato sia stata dal giudice gravato correttamente disposta ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. e adeguatamente motivata, trattandosi di provvista di cui il predetto aveva la diretta disponibilità, di valore non proporzionato ai suoi redditi di operaio saldatore temporaneamente disoccupato e rispetto alla cui provenienza non era stata fornita alcuna giustificazione valevole ad attestarne la liceità.

Né appare conferente l'argomentazione difensiva secondo cui la disposta confisca sarebbe illegittima perché avente ad oggetto somme sequestrate in esito a una perquisizione eseguita dal personale di polizia fuori dai casi consentiti dall'art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. Giova, infatti, evidenziare che le vicende della misura ablatoria sono del tutto svincolate da quelle del sequestro eventualmente disposto in precedenza, avendo chiarito la Suprema Corte che «È legittima la confisca di beni nonostante la mancanza o l'annullamento del precedente provvedimento di sequestro degli stessi» (in tal senso Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 24/01/2017, Buzi, Rv. 254751-01).

D'altro canto, non può sottacersi che, per come riferito dallo stesso ricorrente nell'atto di gravame, la somma di danaro di cui è stata disposta la confisca per sproporzione fu sottoposta, nell'immediato, a sequestro probatorio dal pubblico ministero procedente ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., in quanto cosa pertinente al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente formante oggetto di contestazione. Tale circostanza rende di per sé irrilevante l'eventuale illegittimità della perquisizione domiciliare in precedenza eseguita, ex art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, dal personale di polizia operante, essendosi chiarito da tempo nella giurisprudenza di questa Corte che «L'illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen.» (così Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685-01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/04/2021 Il c