Sentenza — n. 28446/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 5 ottobre 2020, il Tribunale del Riesame di Messina confermava il decreto emesso il 26 luglio 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dei rapporti bancari intestati a Francesco Caruso e, in caso di incapienza, dei beni immobili intestati a quest'ultimo, fino alla concorrenza della somma di 365.309,91, venendo il vincolo imposto in relazione ai reati di cui agli art. 5 (capo 1) e 11 (capo 3) del d. Igs. n. 74 del 2000, commessi in Barcellona Pozzo di Gotto in epoca compresa tra il 2014 e il 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caruso Francesco, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04-12-1952, avverso l'ordinanza del 05-10-2020 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; uditi per il ricorrente gli avvocato Vittorio Di Pietro e Gianfilippo Ceccio, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 ottobre 2020, il Tribunale del Riesame di Messina confermava il decreto emesso il 26 luglio 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dei rapporti bancari intestati a Francesco Caruso e, in caso di incapienza, dei beni immobili intestati a quest'ultimo, fino alla concorrenza della somma di 365.309,91, venendo il vincolo imposto in relazione ai reati di cui agli art. 5 (capo 1) e 11 (capo 3) del d. Igs. n. 74 del 2000, commessi in Barcellona Pozzo di Gotto in epoca compresa tra il 2014 e il 2019.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale peloritano, Caruso, tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 321 comma 2, 125 comma 3 cod. proc. pen., 240 cod. pen., 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, 5 e 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, nella misura in cui il Tribunale ha confermato, tra gli importi che hanno inciso ai fini della determinazione del quantum da sequestrare, la somma di 44.674,92 euro concernente l'evasione iva che sarebbe stata commessa dalla Carpelli s.r.l. per l'anno di imposta 2016, in conseguenza della mancata presentazione della relativa dichiarazione, atteso che tale ipotizzata evasione non può dar luogo alla fattispecie di cui all'art. 5 del d.
Igs. n. 74 del 2000, in quanto inferiore alla relativa soglia di punibilità, con la conseguenza che i 44.674,92 euro non potevano essere considerati profitto del reato, ravvisandosi sul punto nell'ordinanza impugnata un difetto di motivazione a fronte di una censura espressamente formulata nella memoria e nei motivi nuovi. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancanza assoluta di motivazione rispetto all'ulteriore doglianza difensiva, con cui era stato rimarcato che la somma di 223.544 euro, indicata quale presunto profitto del reato di cui all'art. 11 del d.
Igs. n. 74 del 2000, era stata determinata in modo del tutto arbitrariø? nel provvedimento di sequestro, atteso che il predetto importo è stato stimato quale valore reale delle cessioni operate in favore della Caruso Impex s.r.l. il 3 dicembre 2014 e il 5 maggio 2016, non essendo stato fornito né dal G.I.P., né prima ancora negli atti di indagine della Guardia di Finanza, alcun chiarimento in ordine agli elementi di stima presi in esame al fine di attribuire alle cessioni dei due rami di azienda un valore di gran lunga superiore rispetto a quello indicato nei relativi atti di alienazione, stipulati rispettivamente innanzi ai notai Fazio e Giambò.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti in seguito esposti.1. Preliminarmente, deve osservarsi che il sequestro preventivo è stato disposto nei confronti di Caruso in relazione ai reati di cui agli art. 5 (capo 1) e 11 (capo 3) del d. Igs. n. 74 del 2000, contestandosi in particolare all'indagato di avere, quale legale rappresentante della società Carpelli s.r.l. dal 1984 al 23 febbraio 2017, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi annuali riferita al 2016, di avere occultato o distrutto in tutto o in parte i documenti fiscali relativi al 2016, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari (è questo l'oggetto della contestazione elevata al capo 2, relativa al reato ex art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine al quale non risulta sia stato emesso il titolo cautelare), e di avere compiuto altresì atti fraudolenti consistiti nella cessione di due rami di azienda, in favore della Caruso Impex s.r.I., di cui era legale rappresentante il figlio Nicola, e per aver trasferito l'intera quota di partecipazione nella Carpelli s.r.l. in favore di Severino Rosario Mirabile, amministratore- prestanome della Carpelli dal 25 febbraio al 7 aprile 2017, data del suo decesso.
Il giudizio sulla configurabilità dei reati contestati è stato fondato dal G.I.P. sulla informativa della Guardia della Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto del 20 dicembre 2019, nella quale, attraverso il Metodo induttivo del cd. "spesometro integrato" dell'Agenzia delle Entrate, sono stati ricostruiti gli importi dell'imponibile non dichiarato in relazione aWanno di imposta 2016, non essendo stata presentata dunque la dichiarazione dei redditi annuali al fine di evadere l'ires per un importo pari a 86.890 euro, con imponibile non dichiarato pari a euro 381.486,29.
All'esito della verifica fiscale, veniva altresì accertato che la società Carpelli era gravata da un pesantissimo debito verso l'Erario, per un importo di oltre due milioni di euro e che, con atti del 3 dicembre 2014 e del 5 maggio 2016, la società aveva ceduto a Nicola Caruso, legale rappresentante della Caruso Impex e figlio dell'indagato, amministratore della Carpelli, due rami di azienda a prezzi modesti, ciò all'evidente fine di sottrarre al Fisco le garanzie patrimoniali del debito, a ciò aggiungendosi che Francesco Caruso, il 24 febbraio 2017, cedeva la sua intera quota di partecipazione, al prezzo di 10.200 euro, in favore di tale Severino Rosario Mirabile, soggetto non autosufficiente, che veniva a mancare nell'aprile 2017.
2. Orbene, l'impostazione accusatoria recepita dal G.I.P. è stata contestata dalla difesa di Caruso che, dinanzi al Tribunale del Riesame, ha contestato il giudizio sulla sussistenza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagato, depositando in particolare la consulenza tecnica del dr. Felice Maria Genovese e censurando, quanto al capo 1, il fatto che, tra gli importi che hanno inciso ai fini della determinazione dell'importo da sequestrare, siano stati compresi anche i 44.674,92 euro concernenti l'evasione iva, sebbene tale importo fosse inferiore alla soglia di punibilità, per cui tale somma non poteva essere sequestrata.
Quanto al capo 3, invece, la difesa eccepiva, tramite il supporto tecnico del dr. Genovese, che i prezzi corrisposti per le cessioni dei due rami di azienda (24.500 euro per la cessione del 2014 e 17.309,77 euro per la cessione del 2016) fossero congrui, anche perché, con riferimento alla seconda cessione, doveva considerarsi la concomitante cessione alla Caruso Implex delle quote del trattamento di fine rapporto maturate fino al 31 marzo in favore dei lavoratori, per euro 181.734, il che consentiva di abbattere significativamente il valore economico dell'operazione.
3. Ciò posto, deve osservarsi che il Tribunale del Riesame ha mancato di confrontarsi adeguatamente con le specifiche censure difensive prima indicate. Sul punto deve premettersi che i giudici dell'impugnazione cautelare, sviluppando e integrando la disamina operata dal G.I.P., hanno in primo luogo ripercorso diffusamente le risultanze investigative desumibili dalla verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza, rilevando che le stesse erano idonee a ritenere integrati i reati di cui agli art. 5 e 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, alla luce della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, nonostante gli elevati importi dell'imponibile correttamente determinato in via induttiva, e avuto riguardo Mia concatenazione delle operazioni negoziali che, tra il 2014 e il 2017, hanno riguardato sia il patrimonio aziendale che le quote societarie di Caruso.
Ora, ribadito che il sindacato di legittimità in sede di misure cautelari reali è circoscritto ai soli casi di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), deve osservarsi che, almeno rispetto ai due punti sopra specificati (inserimento tra gli importi da sequestrati dell'iva non dichiarata, il cui valore era però inferiore alla soglia di punibilità, e determinazione del prezzo delle cessioni dei rami di azienda), la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta o mancante o apparente.
È mancante rispetto al primo aspetto, non essendo stata fornita risposta alla censura riguardante l'iva, ed è apparente rispetto al secondo profilo, non avendo il Tribunale illustrato, se non in maniera meramente assertiva, le ragioni per cui ha ritenuto di condividere la stima dei beni operata dagli operanti (superiore e prossima a 230.000 euro), in luogo di quella ben inferiore formulata dal consulente della difesa alla luce del tenore dei singoli atti di cessione dei rami di azienda.
4. Tali carenze argomentative, lungi dall'essere qualificate come aspetti attenenti alla illogicità manifesta della motivazione (vizio che non può essere dedotto in materia cautelare reale), appaiono piuttosto integrare profili di violazione di legge, per cui, rispetto ai due temi prima indicati, riferiti a entrambi i reati in esame e suscettibili di riverberarsi sull'individuazione dei beni sottoponibili alla cautela reale, si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod.