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Sentenza — n. 28445/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28445/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28445/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 maggio 2020, il Tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza del 23 aprile 2020, con cui il Tribunale di Palermo aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora nel Capoluogo siciliano nei confronti di Domenico Managò, indagato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver effettuato almeno tre cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish a tre persone rimaste ignote, prelevandola da un nascondiglio sotto una mattonella di calcestruzzo posta sulla pubblica via, dove venivano altresì rinvenute 37 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivo di 13,5 grammi, fatti accertati in Palermo il 22 aprile 2020.

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28445/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Managò va rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pén., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

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detentore del domicilio pericolo di traffico di stupefacenti inchiesta per reati di droga reato di coazione perquisizione domiciliare fermo di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, infine, la difesa contesta la violazione dell'art. 275 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Managò Domenico, nato a Palermo il 01-12-1980, avverso l'ordinanza del 14-05-2020 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 maggio 2020, il Tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza del 23 aprile 2020, con cui il Tribunale di Palermo aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora nel Capoluogo siciliano nei confronti di Domenico Managò, indagato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver effettuato almeno tre cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish a tre persone rimaste ignote, prelevandola da un nascondiglio sotto una mattonella di calcestruzzo posta sulla pubblica via, dove venivano altresì rinvenute 37 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivo di 13,5 grammi, fatti accertati in Palermo il 22 aprile 2020.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, Managò, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rimarcandosi l'assenza dei requisiti della concretezza e della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, non essendo stati considerati gli elementi di segno contrario segnalati dalla difesa, ovvero l'occasionalità della condotta e l'assenza di precedenti penali specifici a carico di Managò, le cui pregresse condanne, peraltro risalenti, riguardavano reati contro il patrimonio. Con il secondo motivo, infine, la difesa contesta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., osservando che, una volta esclusa la misura degli arresti domiciliari, il divieto di uscire dal Comune di Palermo e quello di allontanarsi dalla sua abitazione dalle 22 alle 7 non avevano alcuna attinenza con la ravvisata esigenza cautelare, essendo avvenute le ipotesi di cessione nelle ore diurne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. E invero, premesso che la gravità indiziaria non è oggetto di censure, deve rilevarsi che, rispetto alla valutazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, non sono ravvisabili vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Iniziando dal primo aspetto, occorre evidenziare che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, ha ragionevolmente valorizzato sia i numerosi precedenti penali riportati dall'indagato, sia le modalità della condotta, rivelatrici di una marcata propensione a delinquere, essendo stato Managò sorpreso a "operare" in una zona abitualmente frequentata da spacciatori, con un significativo quantitativo (13,5 grammi) di stupefacente, già suddiviso in parecchie dosi (37), avendo effettuato tre cessioni nell'arco di pochi minuti, venendo riconosciuto come pusher dai tre acquirenti, che gli si sono avvicinati in tempi diversi, dando la chiara impressione di sapere a chi rivolgersi.

Di qui l'affermazione dei giudici cautelari secondo cui l'indagato era inserito nei circuiti criminali legati allo spaccio, essendo dunque socialmente pericoloso. Orbene, come rilevato in modo condivisibile dal Procuratore generale, l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le risultanze investigative disponibili, non presta il fianco alle obiezioni difensive, che invero sollecitano sostanzialmente un diverso apprezzamento di merito, operazione non consentita in questa sede.

2. Anche la valutazione sulla scelta della misura non presenta criticità Il Tribunale del riesame, infatti, al pari del giudice della cautela, ha ritenuto proporzionata alla gravità dei fatti la misura dell'obbligo di dimora con divieto per l'indagato di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 22 alle 7, misura questa che, pur essendo meno afflittiva di quelle custodiali, tuttavia consente di operare un controllo sull'indagato, arginandone sia pure in parte la libertà di movimento sul territorio, nell'ottica di contenere i suoi contatti con gli ambienti dello spaccio, non apparendo decisiva in senso contrario l'obiezione secondo cui le cessioni di droga siano avvenute in orario non serale, avendo la misura in atto la funzione di scongiurare il rischio di recidiva, ponendo un limite alla libera circolazione dell'indagato, il che ben può avvenire anche in orari diversi da quelli in cui sono avvenuti i fatti in relazione ai quali è stato applicato il regime cautelare.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Managò va rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pén., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/03/2021 Il n •gliereestensore Il Pr sidente Zunica Gast ndreazza