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Sentenza — n. 28440/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28440/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28440/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26 ottobre 2020, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza emessa il 10 settembre 2020 dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, con la quale, nell'ambito di un procedimento relativo a una pluralità di indagati, era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Massimiliano Panella, in quanto gravemente indiziato di 4 episodi aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 10, 11, 12 e 13), a lui contestato per aver acquistato da Valentino Urpi 3 kg. di marijuana il 10 dicembre 2018 (capo 10) e il 17 dicembre 2018 (capo 11), per aver ceduto 108 grammi di marijuana a Franco Foschetti (capo 12) e per aver detenuto non meno di 50 grammi di hashish destinati ad Andrea Cortegiano (capo 13), fatti accertati in Roma tra il 10 dicembre 2018 e il 20 febbraio 2019.

Regesto Legislator

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art. 192 comma 2 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28440/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Panella va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di eroina procedimento penale pendente consumo di canapa azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 192 comma 2 cod. proc. pen
Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Panella va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Panella Massimiliano, nato a Roma il 07-09-1970, avverso l'ordinanza del 26-10-2020 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2020, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza emessa il 10 settembre 2020 dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, con la quale, nell'ambito di un procedimento relativo a una pluralità di indagati, era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Massimiliano Panella, in quanto gravemente indiziato di 4 episodi aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 10, 11, 12 e 13), a lui contestato per aver acquistato da Valentino Urpi 3 kg. di marijuana il 10 dicembre 2018 (capo 10) e il 17 dicembre 2018 (capo 11), per aver ceduto 108 grammi di marijuana a Franco Foschetti (capo 12) e per aver detenuto non meno di 50 grammi di hashish destinati ad Andrea Cortegiano (capo 13), fatti accertati in Roma tra il 10 dicembre 2018 e il 20 febbraio 2019.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale capitolino, Panella, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla gravità indiziaria, osservando che il Tribunale si sarebbe limitato a riportare quanto affermato dall'ordinanza genetica, omettendo di fornire adeguate risposte alle specifiche questioni che erano state devolute attraverso l'impugnazione cautelare. In particolare, per quanto concerne i capi 10 ed 11, i giudici cautelari avrebbero omesso di considerare che la mera qualità di •acquirente della droga non configura automaticamente un illecito penale, dovendosi individuare elementi probatori da cui trarre che quell'acquisto di stupefacente fosse finalizzato allo spaccio, Né in tal senso può ritenersi sufficiente l'asserito ingente quantitativo della sostanza, in assenza di altri riscontri, come, a titolo esemplificativo, l'accordo intercorso tra Panella e altri acquirenti, ciò al fine di accertare se l'indagato avesse o meno l'intenzione di cedere quella sostanza ed eventualmente in che misura la stessa fosse finalizzata allo spaccio o piuttosto all'uso personale.

Peraltro, nella vicenda in esame, il G.I.P. e il Tribunale avevano un obbligo motivazionale aggiuntivo, poiché all'ascolto delle conversazioni captate non aveva fatto seguito alcun riscontro probatorio, come ad esempio un sequestro. Rispetto al capo 10), inoltre, l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito alcuna risposta alle argomentazioni difensive, con cui era stato evidenziato che Panella, sebbene sottoposto ininterrottamente a intercettazioni telefoniche, non aveva avuto contatti diretti allo smistamento della sostanza acquistata, essendo in ogni caso gli episodi del 10 e del 17 dicembre 2018 estremamente differenti tra loro, per cui le relative contestazioni non avrebbero potuto essere correlate.

Anche in relazione al capo 12), il Tribunale avrebbe mancato di confrontarsi con le doglianze contenute nell'atto del riesame, in cui era stato sottolineato come non vi fosse alcuna prova che il quantitativo di droga rinvenuto nella disponibilità di Foschetti sia stato ceduto a questi da Panella nella propria abitazione poco prima dell'arresto, ben potendo quello stupefacente essere già occultato nell'auto o sulla persona di Foschetti, tanto più che la perquisizione a carico di questi è avvenuta tempo dopo e in un luogo diverso, così da elidere ulteriormente qualunque legame tra la detenzione riscontrata a la visita a casa di Panella.

Né le intercettazioni sul punto erano interpretabili in maniera univoca, per cui neanche poteva escludersi che sia stato Foschetti a essersi recato presso l'abitazione di Panella al fine di cedere a quest'ultimo anche in parte la sostanza. Da ultimo, la difesa contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata anche con riferimento al capo 13), avendo il Tribunale confuso la cessione di stupefacenti effettuata nel maggio 2019, da cui derivò l'arresto in flagranza di Panella, con l'episodio contestato appunto al capo 10 imputazione, che si riferisce a un fatto diverso, avvenuto in altra data; in ogni caso, la prova della detenzione dello stupefacente è stata tratta da due circostanze non rilevanti sul piano indiziario, ovvero la correlazione di tale episodio del febbraio 2019 con quello del 7 maggio successivo, e l'interpretazione di alcune conversazioni telefoniche; sotto il primo aspetto, si osserva che non vi sono elementi diversi dalla sola corrispondenza con il presunto acquirente, Andrea Cortigiano, che possano essere utilizzati in via analogica al fine di ritenere dimostrata la sussistenza di una condotta illecita di cessione di stupefacente che sarebbe avvenuta due mesi prima, mentre, in ordine al secondo profilo, si evidenzia come sia stata arbitrariamente interpretata la conversazione progr. 30385, atteso che nella stessa i due interlocutori parlavano dei rispettivi profili Instagram e dei relativi followers, termine che ingiustificatamente è stato associato a grammi di stupefacente.

Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è la valutazione dei requisiti della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, non essendo stato considerato il lungo tempo trascorso dai fatti oggetto delle provvisorie imputazioni, essendosi l'ordinanza ripiegata su affermazioni congetturali circa l'esistenza del pericolo di reiterazione dei reati, senza alcun confronto con i rilievi difensivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre innanzitutto richiamare il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero:

1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.

2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve dunque ribadirsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza o di manifesta illogicità.E invero i giudici cautelari, nel ripercorrere le risultanze investigative acquisite per ciascuna imputazione/ hanno richiamato, quanto ai capi 10 e 11, tra loro connessi, sia il sequestro di 3 chili di marijuana in danno di Riccardo Iobbi, avvenuto il 17 dicembre 2018, sia i contestuali contatti tra . Valentino Urpi e Massimiliano Panella, chiaramente evocativi di una imminente consegna di stupefacente ("ti mando le mie amiche belle...ok ti mando tre ragazze"...) che sarebbe avvenuto da una persona a bordo di una Punto bianca; tale consegna tuttavia non andava in porto, in quanto la P.G. provvedeva a fermare Iobbi alla guida di una Punto bianca, in prossimità dell'abitazione di Panella.

I contatti successivi tra Urbi e Panella hanno confermato che quello sequestrato era proprio lo stupefacente oggetto dell'accordo tra i due, e tanto anche in ragione del fatto che gli agenti notavano Panella passare a breve distanza dalla Punto bianca, mentre Iobbi forniva alla P.G. i propri documenti di identità. La circostanza che all'accordo rivelato dai contatti telefonici e dai contestuali comportamenti riscontrati dalla P.G. non abbia fatto seguito la consegna della droga è stata correttamente ritenuta non rilevante dal Tribunale ai fini della configurabilità del reato per cui si procede, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr.

Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Rv. 259284 e Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, dep. 2012, Rv. 251736), secondo cui la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la diversa condotta di detenzione. Ora, l'arresto di Iobbi, oltre a fare luce sulla condotta di cui al capo 11, ha anche consentito di decodificare il linguaggio criptico utilizzato da Urbi e Panella nelle conversazioni del 10 dicembre 2018, riferite all'episodio oggetto del capo 10, in cui i due indagati hanno proceduto con analoghe modalità a uno scambio di marijuana dello stesso quantitativo di quello sequestrato una settimana dopo, essendo rivelatrice in tal senso la frase "come l'altra volta 3 al massimo", scritta da Panella in risposta alla domanda "quante ragazze?" di Urpi, con la sola differenza che in tal caso la consegna andò a buon fine, come desumibile dai messaggi: "Va bene", "tutto a posto", di cui al progr. 1401 RIT 6880/2018.

Rispetto al capo 12, invece, l'ordinanza impugnata ha richiamato il sequestro di' 108 grammi di marijuana e di 20 grammi di hashish operato il 28 gennaio 2019 in danno di Franco Foschetti e le coeve intercettazioni telefoniche che attestano i contatti tra Panella e Foschetti, con quest'ultimo che si recava presso l'abitazione del primo, sita in Fiumicino, alla via Stoccolma 11, per cui la droga trovata nella disponibilità di Forchetti è stata ragionevolmente ricondotta alla "visita" di questi a casa di Panella, il quale nei giorni precedenti aveva avuto una serie di contatti con Urpi, chiaramente finalizzati ad acquisire la disponibilità di stupefacente.Infine, quanto al capo 13, avente ad oggetto la detenzione di 50 grammi di hashish destinati ad Andrea Cortegiano, sia il G.I.P. che il Tribunale del Riesame hanno valorizzato le conversazioni di cui al progr. 30376 del 19 febbraio 2019, da cui si evince che Panella e Cortegiano si accordavano per una cessione di stupefacente, a fronte della quale il secondo avrebbe corrisposto la somma di duecento euro al primo, il quale spiegava al suo interlocutore che lo stupefacente era contrassegnato con la scritta "Instagram", precisando di avere già "50 followers", chiaro riferimento alla quantità di 50 grammi di hashish.

I due quindi si accordavano per vedersi la mattina successiva a piazza Irnerio, stesso luogo peraltro dove i due si sarebbero incontrati il 7 maggio 2019, allorquando Panella veniva arrestato proprio nell'atto di cedere allo stesso Cortegiano 51 grammi di hashish, ovvero verosimilmente la stessa sostanza che fu oggetto dell'accordo del 19 febbraio precedente, sebbene la relativa consegna non sia stata riscontrata, tanto è vero che al capo 13 è stata contestata a Panella la sola detenzione illecita della sostanza, destinata sempre a Cortegiano.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale non ha operato alcuna confusione tra gli episodi del febbraio e del maggio 2019, ma, nel tenerli distinti, li ha posti in correlazione logica alla luce dell'identità del soggetto acquirente, del luogo in cui è avvenuto l'incontro tra i due e delle relative modalità dell'accordo, influendo tali assonanze nell'ambito di una valutazione che è stata comunque ancorata anche ad altri elementi investigativi di qualificato spessore indiziario. Orbene, in quanto preceduto da un'adeguata disamina del materiale investigativo e sorretto da considerazioni non illogiche, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata (al pari di quella genetica), si sottrae alle censure difensive, che invero sollecitano di fatto una diversa lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione non consentita in sede di legittimità, e ciò senza considerare i pur evidenti limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a singoli atti investigativi, il cui contenuto non è stato allegato o riportato.

In definitiva, fatti salvi gli sviluppi probatori suscettibili di essere approfonditi nel prosieguo del procedimento penale, deve ribadirsi che, almeno per quanto concerné la fase cautelare, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Panella non presenta vizi di legittimità, a ciò dovendosi solo aggiungere che, rispetto a ciascuna imputazione, il Tribunale, sia pure in sintesi, non ha mancato di confrontarsi con le singole deduzioni difensive.

3. Parimenti immune da censure è la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale del Riesame richiamato in modo pertinente, da un lato, la pluralità delle condotte ascritte a Panella, sintomatiche di uno stabile inserimento dello stesso nel commercio degli stupefacenti, e ciò anche avuto riguardo alla sua condizione di disoccupato e, dall'altro, l'esistenza a carico dell'indagato di ben quattro precedenti specifici, l'ultimo dei quali risalente al 2012, per cui il pericolo di recidiva, lungi dall'essere affidato ad affermazioni congetturali, è stato in realtà fondato su circostanze specifiche e logicamente correlate tra loro.

Sul punto deve unicamente aggiungersi che i fatti oggetto delle provvisorie imputazioni risalgono alla fine del 2018 e ai primi mesi del 2019, dunque a un'epoca non molto distante da quella (settembre 2020) in cui, all'esito della disamina dell'ampio compendio investigativo, è stata emessa l'ordinanza cautelare del G.I.P., per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, anche in tal senso non adeguatamente specifiche.

4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Panella va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

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