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Sentenza — n. 28439/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28439/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28439/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 19 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza dell'8 luglio 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di persone, aveva applicato la misura di massimo rigore nei confronti di Maria Filastro, gravemente indiziata del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; in particolare, si addebita all'indagata di aver fatto parte di un'articolata organizzazione operante in Bovalino, Careri e luoghi limitrofi dall'ottobre del 2015 al febbraio del 2016, occupandosi la ricorrente, unitamente ad altri sodali, della fase di distribuzione al dettaglio della sostanza stupefacente e della destinazione della stessa ai mercati di spaccio della Puglia e della Sicilia, agendo su indicazione dei Giorgi e dei Mammoliti, promotori dell'associazione, avendo inoltre l'indagata detenuto, insieme a Domenico Pellegrino, nel loro deposito, armi per conto dei Giorgi.

Regesto Legislator

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art. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28439/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Filastro va disatteso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti capacità di subire la carcerazione carcerazione preventiva eccessiva atto sessuale con un detenuto partecipazione al reato ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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art. 275 comma 3 cod. proc. pen
47 del 2015, l'ambito di operatività delle presunzioni di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
pen., tale previsione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Filastro va disatteso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Filastro Maria, nata a Locri il 13-08-1974, avverso l'ordinanza del 19-08-2020 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza dell'8 luglio 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di persone, aveva applicato la misura di massimo rigore nei confronti di Maria Filastro, gravemente indiziata del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; in particolare, si addebita all'indagata di aver fatto parte di un'articolata organizzazione operante in Bovalino, Careri e luoghi limitrofi dall'ottobre del 2015 al febbraio del 2016, occupandosi la ricorrente, unitamente ad altri sodali, della fase di distribuzione al dettaglio della sostanza stupefacente e della destinazione della stessa ai mercati di spaccio della Puglia e della Sicilia, agendo su indicazione dei Giorgi e dei Mammoliti, promotori dell'associazione, avendo inoltre l'indagata detenuto, insieme a Domenico Pellegrino, nel loro deposito, armi per conto dei Giorgi.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, la Filastro, tramite i suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi, esposti congiuntamente, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 274-275 comma 3 cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, rispetto al giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e in ordine alla scelta della misura di massimo rigore, osservando che il Tribunale aveva omesso di considerare il decorso del tempo tra l'applicazione della misura, risalente al gennaio 2020, e l'epoca in cui hanno avuto termine i fatti contestati, febbraio 2016.

Peraltro, alla luce della riforma operata dalla legge n. 47 del 2015, l'ambito di operatività delle presunzioni di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. risulta ridimensionato, nel senso che la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere non opera per il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata dunque ritenuta erronea, non essendo state valutate, ai fini dell'affievolimento delle esigenze cautelari, oltre al fattore temporale, anche la condizione di incensurata della Filastro, oltre che la circostanza che, in occasione dell'arresto in flagranza per l'episodio di detenzione illecita di stupefacenti (capi A10 e A11), ovvero il 7 gennaio 2016, l'indagata aveva già fruito degli arresti domiciliari, per poi tornare libera in data 16 aprile 2018, per cui la misura inframuraria, applicata in un periodo di operatività del sodalizio, si era già rivelata adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che non è in discussione la valutazione sulla gravità indiziaria, deve ritenersi che il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della scelta della misura appare immune da censure. Deve premettersi, al riguardo, che la misura di massimo rigore è stata applicata alla ricorrente con riferimento a un reato, quello di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale opera la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, avendo questa Corte precisato che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tale previsione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr. ex multis Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280248).

Ora, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, tale duplice presunzione vale anche qua* si procede per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che, se è vero che l'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., nella versione novellata dalla legge n. 47 del 2015, menziona al secondo periodo i reati di cui agli art. 270, 270 bis e 416 bis cod. pen., è altrettanto vero che il successivo terzo periodo della norma richiama altresì i delitti di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen., disposizione che ricomprende, tra le altre, anche la fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per cui correttamente è stata ritenuta operativa nel caso di specie la presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

Tanto premesso, occorre rilevare che il G.I.P. e il Tribunale del riesame, all'esito 'di una disamina adeguata e non illogica degli elementi investigativi disponibili, hanno ragionevolmente ritenuto non superata tale duplice presunzione, rimarcando la qualificata propensione a delinquere dell'indagata, la quale è risultata inserita, anche grazie ai legami familiari, in una strutturata organizzazione delinquenziale capace di gestire significative quantità di droga. Quanto alla pendenza di altro procedimento cautelare a carico della Filastro, è stato rilevato che in realtà dallo stesso, al di là delle diverse determinazioni assunte in ordine alla scelta della misura, sono desumili elementi volti a corroborare il giudizio di pericolosità dell'indagata, poiché costei, nel procedimento pendente presso il Tribunale di Locri (91/2016 RGNR), aveva tra l'altro dichiarato, al pari di suo marito, di non essersi mai accorta del nascondiglio della droga ricavato nella sua macchina, mentre nel presente procedimento sono innumerevoli le conversazioni captate (ad esempio progr. 57, RIT n. 2139/2015), da cui si evince che la Filastro e i suoi familiari utilizzavano il vano per riporvi la droga o il denaro ricavato dalle cessioni di stupefacente.2.

A ciò è stato aggiunto un ulteriore elemento indubbiamente pregnante, ovvero il fatto che il personale del Commissariato di Siderno, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, ha notato nel locale taverna dell'abitazione la presenza di un'intercapedine al di sotto della pavimentazione: perforato il punto dove insisteva la predetta, gli operanti scorgevano Giovanni Giorgi e Sebastiano Pelle intenti a versare del liquido contenuto in una tanica di colore bianco; nonostante la resistenza dei due, che azionavano il congegno di copertura al fine di impedire l'accesso degli agenti, i poliziotti riuscivano a introdursi e ad arrestare i due uomini, i quali stavano quindi cercando di sottrarsi all'esecuzione della misura nascondendosi in un bunker ricavato da un'intercapedine del pavimento della taverna, cui si poteva accedere azionando un congegno elettromeccanico, mentre nel bunker venivano rinvenuti residui di sostanze stupefacenti e ingenti somme di denaro.

Tale circostanza è stata ritenuta dai giudici cautelari sintomatica dell'attuale operatività dell'associazione di cui la Filastro faceva parte a pieno titolo, deduzione questa che, oltre a essere non manifestamente illogica, non si pone in insuperabile contrasto con il limite temporale della contestazione, circoscritta all'epoca ricompresa tra l'ottobre 2015 e il febbraio 2016, e ciò sia perché le imputazioni cautelari, proprio per il loro carattere provvisorio, sono inevitabilmente fluide e suscettibili di eventuali integrazioni in ragione di possibili sopravvenienze, sia perché, in ogni caso, le valutazioni compiute dal Tribunale, lungi dall'estendere i confini della responsabilità indiziaria oltre il perimetro dell'attuale imputazione, attengono esclusivamente al profilo della pericolosità sociale, che ben può essere fondata su circostanze che, per quanto formalmente estranee al contenuto formale della contestazione, tuttavia rivelano il protrarsi di una situazione illecita rivelatrice del persistere di un ben determinato modello comportamentale, indubbiamente rilevante nel giudizio sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari richiesto dall'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen. In tal senso, il riferimento alla creazione da parte di Giovanni Giorgi di un bunker segreto dove era custodito il denaro ha consentito quindi di superare le censure difensive volte a sottolineare lo iato temporale tra la fine della condotta illecita, cristallizzata nel febbraio 2016, e l'epoca di applicazione della misura (luglio 2020), ciò in coerenza con l'affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983, Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861 e Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269957), secondo cui, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di • • un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce il citato art. 275 comma 3.

Dunque, nel caso di specie non può parlarsi di un vero e proprio "tempo silente" tra i fatti e la misura, in quanto le condotte accertate dagli agenti al momento dell'esecuzione delle misure (la creazione del bunker segreto e l'opposizione da parte di Giorgi al controllo della P.G.) hanno rivelato la perdurante operatività di un modus agendi, riferibile non solo alle persone direttamente coinvolte ma al gruppo di appartenenza, e quindi idoneo a consentire un giudizio di attualità delle esigenze cautelari anche rispetto alla ricorrente e a imporre l'applicazione della misura più severa, in coerenza con la presunzione normativa, non essendo stati comprovati, allo stato, concreti elementi in grado di orientare diversamente la valutazione sul pericolo di reiterazione dei reati e sulla scelta della misura.

3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Filastro va disatteso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così decis