Sentenza — n. 28438/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 20 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza dell'8 luglio 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di persone, aveva applicato la misura di massimo rigore nei confronti di Antonio Pellegrino, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, addebitandosi in particolare all'indagato di aver fatto parte di un'articolata organizzazione operante in Bovalino, Careri e luoghi limitrofi dall'ottobre del 2015 al febbraio del 2016, occupandosi il ricorrente, unitamente ad altri sodali, tra cui Maria Filastro, Domenico Pellegrino, Giovanna Laganà e Francesco Parrelli, della fase di distribuzione al dettaglio della sostanza stupefacente e della destinazione della stessa ai mercati di spaccio della Puglia e della Sicilia, agendo egli su indicazione dei Giorgi e dei Mammoliti, ovvero dei promotori dell'associazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28438/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Pellegrino va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pellegrino Antonio, nato a Locri il 24-05-1996, avverso l'ordinanza del 20-08-2020 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza dell'8 luglio 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di persone, aveva applicato la misura di massimo rigore nei confronti di Antonio Pellegrino, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, addebitandosi in particolare all'indagato di aver fatto parte di un'articolata organizzazione operante in Bovalino, Careri e luoghi limitrofi dall'ottobre del 2015 al febbraio del 2016, occupandosi il ricorrente, unitamente ad altri sodali, tra cui Maria Filastro, Domenico Pellegrino, Giovanna Laganà e Francesco Parrelli, della fase di distribuzione al dettaglio della sostanza stupefacente e della destinazione della stessa ai mercati di spaccio della Puglia e della Sicilia, agendo egli su indicazione dei Giorgi e dei Mammoliti, ovvero dei promotori dell'associazione.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, Pellegrino, tramite i suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi, esposti congiuntamente, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 274-275 comma 3 cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, rispetto al giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e in ordine alla scelta della misura di massimo rigore, osservando che il Tribunale aveva omesso di considerare la distanza temporale intercorsa tra l'applicazione della misura, risalente al gennaio 2020, e l'epoca in cui hanno avuto termine i fatti contestati, ovvero febbraio 2016, essendosi in presenza di una contestazione temporalmente "chiusa".
In ogni caso, l'ordinanza impugnata aveva indebitamente fatto riferimento alla spiccata pericolosità di una persona diversa dal ricorrente, ovvero Maria Filastro, richiamando inoltre una serie di circostanze non pertinenti o decisive, come ad esempio quelle relative all'arresto di altro indagato, cioè Giovanni Giorgi. Peraltro, alla luce della riforma operata dalla legge n. 47 del 2015, l'ambito di operatività delle presunzioni di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. risulta ridimensionato, nel senso che la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere non opera per il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Premesso che non è in discussione la valutazione sulla gravità indiziaria, deve ritenersi che il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della scelta della misura appare immune da censure.Deve premettersi, al riguardo, che la misura di massimo rigore è stata applicata al ricorrente con riferimento a un reato, quello di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale opera la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, avendo questa Corte precisato che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tale previsione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr. ex multis Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280248).
Ora, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, tale duplice presunzione vale anche quardo si procede per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che, se è vero che l'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., nella versione novellata dalla legge n. 47 del 2015, menziona al secondo periodo i reati di cui agli art. 270, 270 bis e 416 bis cod. pen., è altrettanto vero che il successivo terzo periodo della norma richiama altresì i delitti di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen., disposizione che ricomprende, tra le altre, anche la fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per cui correttamente è stata ritenuta operativa nel caso di specie la presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
Tanto premesso, occorre rilevare che il G.I.P. e il Tribunale del riesame, all'esito di una disamina adeguata e non illogica degli elementi investigativi disponibili, hanno ragionevolmente ritenuto non superata tale duplice presunzione, rimarcando la qualificata propensione a delinquere dell'indagato (il cui nome talora, per una mera svista in sé non decisiva, è stato confuso con quella della coindagata Filardo), il quale, nonostante la giovane età, è risultato inserito, anche grazie ai legami familiari, in un'organizzazione delinquenziale capace di gestire significative quantità di droga.
A ciò è stato aggiunto un ulteriore elemento indubbiamente pregnante, ovvero il fatto che il personale del Commissariato di Siderno, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, ha notato nel locale taverna dell'abitazione la presenza di un'intercapedine al di ' sotto della pavimentazione: perforato il punto dove insisteva la predetta, gli operanti scorgevano Giovanni Giorgi e Sebastiano Pelle intenti a versare del liquido contenuto in una tanica di colore bianco; nonostante la resistenza dei due, che azionavano il congegno di copertura al fine di impedire l'accesso degli agenti, i poliziotti riuscivano a introdursi e ad arrestare i due uomini, i quali stavano quindi cercando di sottrarsi all'esecuzione della misura nascondendosi in un bunker ricavato da un'intercapedine del pavimento della taverna, cui si poteva accedere azionando un congegno elettromeccanico, mentre nel bunker venivano rinvenuti residui di sostanze stupefacenti e ingenti somme di denaro.2.
Tale circostanza è stata ritenuta dai giudici cautelari sintomatica dell'attuale operatività dell'associazione di cui Pellegrino faceva parte a pieno titolo, deduzione questa che, oltre a essere non manifestamente illogica, non si pone in insuperabile contrasto con il limite temporale della contestazione, circoscritta all'epoca ricompresa tra l'ottobre 2015 e il febbraio 2016, e ciò sia perché le imputazioni cautelari, proprio per il loro carattere provvisorio, sono inevitabilmente fluide e suscettibili di eventuali integrazioni in ragione di possibili sopravvenienze, sia perché, in ogni caso, le valutazioni compiute dal Tribunale, lungi dall'estendere i confini della responsabilità indiziaria oltre il perimetro dell'attuale imputazione, attengono esclusivamente al profilo della pericolosità sociale, che ben può essere fondata su circostanze che, per quanto formalmente estranee al contenuto formale della contestazione, tuttavia rivelano il protrarsi di una situazione illecita rivelatrice del persistere di un ben determinato modello comportamentale, indubbiamente rilevante nel giudizio sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari richiesto dall'art. 274 lett.
c) cod. proc. pen. In tal senso, il riferimento alla creazione da parte di Giovanni Giorgi di un bunker segreto dove era custodito il denaro ha consentito quindi di superare le censure difensive volte a sottolineare lo iato temporale tra la 'fine della condotta illecita, cristallizzata nel febbraio 2016, e l'epoca di applicazione della misura (luglio 2020), ciò in coerenza con l'affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983, Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861 e Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269957), secondo cui, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce il citato art. 275 comma 3.
Dunque, nel caso di specie non può parlarsi di un vero e proprio "tempo silente" tra i fatti e la misura, in quanto le condotte accertate dagli agenti al momento dell'esecuzione delle misure (la creazione del bunker segreto e l'opposizione da parte di Giorgi al controllo della P.G.) hanno rivelato la perdurante operatività di un modus agendi, riferibile non solo alle persone direttamente coinvolte ma al gruppo di appartenenza, e quindi idoneo a consentire un giudizio di attualità delle esigenze cautelari anche rispetto al ricorrente e a imporre l'applicazione della misura più severa, in coerenza con la presunzione normativa, non essendo stati comprovati, allo stato, concreti elementi in grado di orientare diversamente la valutazione sul pericolo di reiterazione dei reati e sulla scelta della misura.3.
In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Pellegrino va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli àdempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.