Sentenza — n. 28436/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, il Tribunale di Catania condannava Maria Torrisi alla pena di 5.000 euro di ammenda, perché ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 36 I.r. Sicilia n. 71 del 1978, 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in qualità di proprietaria committente, in difformità dal prescritto titolo abitativo, realizzava sull'immobile sito in Aci S. Antonio, via San Giuseppe n. 14, la chiusura della tettoia delle dimensioni di 9,60 m. per 4 m., nonché, omettendo di comunicare all'ufficio l'inizio dei lavori, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice, non osservava le modalità esecutive previste dal titolo abilitativo e dal regolamento edilizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28436/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Torrisi Maria, nata a Catania il 25/07/1975 avverso la sentenza del 18/09/2020 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dall'avv. Angelo Patanè, che insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Catania condannava Maria Torrisi alla pena di 5.000 euro di ammenda, perché ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 36 I.r. Sicilia n. 71 del 1978, 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in qualità di proprietaria committente, in difformità dal prescritto titolo abitativo, realizzava sull'immobile sito in Aci S. Antonio, via San Giuseppe n. 14, la chiusura della tettoia delle dimensioni di 9,60 m. per 4 m., nonché, omettendo di comunicare all'ufficio l'inizio dei lavori, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice, non osservava le modalità esecutive previste dal titolo abilitativo e dal regolamento edilizio.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Assume la ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente negato i presupposti integranti la causa di non punibilità in esame, senza considerare che: non è stata modificata la destinazione dell'immobile, la tettoia non ha inciso del carico urbanistico, non sono stati violati vincoli ambientali né altre disposizioni di legge, non sussiste difformità della sagoma e della copertura rispetto al provvedimento autorizzativo, il comportamento non è abituale.
3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo è generico e fattuale.
4. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).
5. Nel caso in esame, il Tribunale ha negato i presupposti integranti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. individuando, come elemento ostativo di carattere assorbente, la gravità dell'offesa, desunta, in maniera non manifestamente illogica, dalla modalità della condotta, estrinsecatasi nella violazione di norme non solo edilizie ma anche urbanistiche, e dal pericolo da essa derivante, certamente non esiguo in considerazione dell'entità delle opere edilizie realizzate, ossia la chiusura della tettoia delle dimensioni di 9,60 metri per 4 metri.
Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica e rispettosa dei principi sopra indicati, che, quindi, supera il vaglio di legittimità 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/04/2021. Il Consigliere estensore Il P