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Sentenza — n. 28432/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28432/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28432/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 febbraio 2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 4 dicembre 2014 del Tribunale di Nola, in forza della quale Filomena Ciano e Angelo De Luca erano stati condannati alla pena, sospesa quanto a Filomena Ciano, rispettivamente di mesi quattro di reclusione ed euro ottanta di multa per la Ciano e di mesi otto di reclusione ed euro centoventi di multa per De Luca per il reato di cui agli artt. 110 e 349, comma 2, cod. pen.. Le attenuanti generiche erano riconosciute in prevalenza per la Ciano rispetto alla contestata aggravante, ed in regime di equivalenza per il De Luca anche in ragione delle recidiva.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. pen, art. 349 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28432/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen., i ricorrenti hanno dedotto l'applicazione della norma di cui all'art. 45 cod. pen., dal momento che non era stato eseguito alcun intervento volto a preservare il manufatto assoggettato a sequestro, laddove la rimozione delle tegole era stata appunto dovuta solamente agli avversi eventi meteorologici. In definitiva, la Corte territoriale era solamente partita da un presupposto errato, ossia che c'era stato un intervento non autorizzato volto alla salvaguardia del manufatto. 2.3. Col terzo motivo i ricorrenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che, se l'accertamento della violazione risaliva al 5 novembre 2012, il tempus commissi delicti andava determinato nel 18 ovvero nel 29 aprile 2011.

Parole chiave

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sequestro di mezzi di prova violazione di sigilli dissigillamento di atti copertura provvisoria assunzione di prove a titolo cautelare soppressione di documenti

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. pen
pen., i ricorrenti hanno dedotto l'applicazione della norma di cui all'art. 45 cod. pen., dal momento che non era stato eseguito alcun intervento volto a preservare il manufatto assoggettato a sequestro, laddove la rimozione delle tegole era stata appunto dovuta solamente agli avversi eventi meteorologici.
art. 349 cod. pen
In proposito, infatti, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Ciano Filomena, nata a Cercola il 02/03/1974 2. De Luca Angelo, nato a Pollena Trocchia il 06/02/1972 avverso la sentenza del 14/02/2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 febbraio 2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 4 dicembre 2014 del Tribunale di Nola, in forza della quale Filomena Ciano e Angelo De Luca erano stati condannati alla pena, sospesa quanto a Filomena Ciano, rispettivamente di mesi quattro di reclusione ed euro ottanta di multa per la Ciano e di mesi otto di reclusione ed euro centoventi di multa per De Luca per il reato di cui agli artt. 110 e 349, comma 2, cod. pen.. Le attenuanti generiche erano riconosciute in prevalenza per la Ciano rispetto alla contestata aggravante, ed in regime di equivalenza per il De Luca anche in ragione delle recidiva.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto dagli imputati ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti, invocando vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., hanno lamentato travisamento delle prove atteso che, contrariamente a quanto indicato dalla Corte territoriale, la violazione dei sigilli era consistita nella rimozione delle tegole in conseguenza degli eventi meteorici e del maltempo, e non era riferibile alla condotta attiva degli imputati. 2.2. Col secondo motivo, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., i ricorrenti hanno dedotto l'applicazione della norma di cui all'art. 45 cod. pen., dal momento che non era stato eseguito alcun intervento volto a preservare il manufatto assoggettato a sequestro, laddove la rimozione delle tegole era stata appunto dovuta solamente agli avversi eventi meteorologici. In definitiva, la Corte territoriale era solamente partita da un presupposto errato, ossia che c'era stato un intervento non autorizzato volto alla salvaguardia del manufatto. 2.3. Col terzo motivo i ricorrenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che, se l'accertamento della violazione risaliva al 5 novembre 2012, il tempus commissi delicti andava determinato nel 18 ovvero nel 29 aprile 2011.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per la concessione delle attenuanti generiche nel massimo grado, nel giudizio di appello), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.

Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). 4.2. Ciò posto, ed in relazione ai primi due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro evidente connessione, la prima sentenza aveva appunto osservato come gli accertamenti in fatto avevano dato conto - in contrasto con le allegazioni degli imputati, con le quali il Tribunale e quindi la Corte territoriale si sono comunque confrontati, il secondo Giudice altresì condividendo integralmente i rilievi del primo - di lavori di sistemazione del tetto da parte degli odierni ricorrenti, con una squadra di operai, con tegole ordinatamente rimosse e nell'assenza di elementi tali da ritenere la condotta determinata da uno stato di necessità, mentre appunto lo stato dei luoghi non palesava alcun particolare sconvolgimento dettato da fattori meteorologici.

Né, ancor meno, risultavano sussistenti i requisiti tali da integrare un preteso stato di necessità. Da un lato vi erano pertanto lavori in corso - senza alcun tipo di interlocuzione con la pubblica autorità procedente - aventi ad oggetto un immobile vincolato a giustizia ed in particolare il suo tetto con le tegole, e dall'altro - a tutto concedere - non può non osservarsi che, in tema di violazione dei sigilli, incombeva l'obbligo sull'agente, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente (Sez. 3, n. 27134 del 08/04/2015, Pecoraro, Rv. 264305), l'elemento psicologico del reato essendo configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente.

D'altronde la presenza sui luoghi di una squadra di ben cinque operai, circostanza mai smentita né giustificata, dava non illogico conto di un intervento non emergenziale e non improvvisato, sì che a maggior ragione la condotta appare censurabile. In proposito, infatti, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un vulnus alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata (Sez. 7, n. 24276 del 08/02/2019, Chinnici, Rv. 276296). 4.4.

In relazione infine al terzo motivo, anch'esso è manifestamente infondato. Contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, infatti, le date del 18 aprile e del 29 aprile 2011, di cui al capo d'imputazione, si riferiscono all'epoca in cui gli imputati furono nominati quali custodi, e nulla hanno a che vedere con la data del 5 novembre 2012, allorché è stata accertata la violazione dei sigilli, e dalla quale decorrono i termini di prescrizione. Al momento della pronuncia (14 febbraio 2020) della Corte territoriale, pertanto, la causa estintiva non era certamente maturata alla stregua della norma di cui agli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2, cod. pen..

D'altronde gli stessi odierni ricorrenti, nella loro prospettazione, hanno indicato in tale torno di tempo il loro preteso intervento d'urgenza a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.

5. La manifesta infondatezza delle censure proposte (che in parte neppure si confrontano appieno con la motivazione così formata) non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26