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Sentenza — n. 28431/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28431/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28431/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 28 ottobre 2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che aveva dichiarato la penale responsabilità di Egidio Rosa per i reati di cui: agli artt. 55, comma 5, lett. c), e 36, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo B);

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28431/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 (imputazione sub D), deducendo il travisamento delle deposizioni dei testi Coniglio e Cocci, costituenti le prove poste a fondamento della conclusione della mancanza del permesso di soggiorno della lavoratrice extra-comunitaria alle dipendenze dell'imputato. 2.1. Ai fini dell'esame della doglianza è utile una premessa sia con riguardo al contenuto della fattispecie incriminatrice, sia in ordine alla nozione di vizio di travisamento della prova.

Parole chiave

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cittadini stranieri soggiorno illegale esibizione dei documenti d'identità assoggettamento nel diritto degli stranieri frode alla legge sugli stranieri indennità di soggiorno all'estero
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rosa Egidio, nato a Taranto il 22/02/1954 avverso la sentenza in data 28/10/2019 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 28 ottobre 2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che aveva dichiarato la penale responsabilità di Egidio Rosa per i reati di cui:

1) agli artt. 14, comma 10, e 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo A);

2) agli artt. 55, comma 5, lett. c), e 36, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo B);

3) agli artt. 55, comma 1, lett. a), e 29, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo C); di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo D), commessi il 29 luglio 2013, e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo ha condannato alla pena di undici mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa. Secondo i giudici di merito, l'imputato, quale legale rappresentante della società "Divizia s.r.l.", nonché datore di lavoro, aveva: omesso di ottemperare all'ordine di sospensione dell'attività, per essere il personale irregolare occupato in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (capo A); omesso di fornire adeguata informazione e formazione ai lavoratori in ordine ai rischi specifici connessi alle mansioni svolte (capo B); omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi (capo C); occupato alle dipendenze della società una lavoratrice straniera nominativamente indicata, sebbene priva di permesso di soggiorno (capo D).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Egidio Rosa, con atto a firma dell'avvocato Renato Cravero, articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo D. Si deduce che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni dei testi Coniglio e Cocci. Si osserva, precisamente, che dalle due testimonianze non può evincersi la mancanza del permesso di soggiorno da parte della lavoratrice extracomunitaria, perché:

a) il teste Coniglio non ha effettuato alcun accertamento circa l'esistenza o meno di tale documento;

b) la teste Cocci ha detto che la donna in questione doveva richiedere il "rinnovo" del permesso di soggiorno. Si conclude che, posta questa premessa in ordine al travisamento della prova, non vi sono più elementi dai quali inferire l'effettività dell'assenza di permesso di soggiorno, e che, inoltre, l'affermazione della teste Coccia, secondo cui la lavoratrice extracomunitaria doveva richiedere il "rinnovo" del provvedimento, non significa che questo fosse già scaduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 (imputazione sub D), deducendo il travisamento delle deposizioni dei testi Coniglio e Cocci, costituenti le prove poste a fondamento della conclusione della mancanza del permesso di soggiorno della lavoratrice extra-comunitaria alle dipendenze dell'imputato. 2.1. Ai fini dell'esame della doglianza è utile una premessa sia con riguardo al contenuto della fattispecie incriminatrice, sia in ordine alla nozione di vizio di travisamento della prova.

In relazione al profilo sostanziale, è utile evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma incriminatrice dell'assunzione di «lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno» ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto (così Sez. 1, n. 29149 del 22/02/2011, Bellotto, Rv. 250794-01, che, in applicazione del principio, ha respinto il ricorso di un datore di lavoro il quale chiedeva annullarsi la sentenza di condanna in quanto l'extracomunitario occupato alle sue dipendenze, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno, era ancora in tempo per richiederlo, in base all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, non essendo trascorsi otto giorni dall'ingresso nello Stato).

E per questa ragione, si è anche precisato che la responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero (Sez. 1, n. 18300 del 14/02/2020, Di Natale, Rv. 279365-01). Per quanto concerne il profilo processale, poi, costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui il travisamento della prova consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, se decisive ai fini della pronuncia (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117-01, e Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). 2.2.

La sentenza impugnata ha spiegato in modo preciso e sulla base di un analitico esame delle dichiarazioni dei testi Coniglio e Cocci, oltre che delle altre risultanze istruttorie, perché deve ritenersi che l'imputato abbia occupato alle dipendenze della società da lui gestita una lavoratrice extra-comunitaria, di nazionalità moldava, Maria Macaru, sebbene priva di permesso di soggiorno. Il Tribunale, innanzitutto, ha premesso che il permesso di soggiorno della lavoratrice appena indicato non è stato esibito né dalla stessa, né dall'imputato.

Ha precisato, poi, all'esito di specifica analisi, che:

a) il teste Coniglio ha indicato esattamente Maria Macaru come la lavoratrice extra-comunitaria priva di permesso di soggiorno, nonché destinataria di ordinanza ingiunzione proprio per tale ragione;

b) la teste Cocci ha ricordato come Maria Macaru avesse problemi per il permesso di soggiorno e le avesse detto di non poter chiederne il rinnovo in 3 Z‘4e14/1") mancanza di un contratto. Ha concluso, quindi, che le dichiarazioni della teste Cocci, al più, rappresentano che la specificata lavoratrice extra-comunitaria aveva avuto un permesso di soggiorno ormai scaduto, e che, però, anche ad accogliere questa ricostruzione, il reato contestato al capo D è perfezionato, perché l'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 sanziona espressamente con la stessa pena sia l'occupazione di lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, sia l'occupazione di lavoratore straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo. 2.3.

Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate e, in particolare, non è certo rilevabile il vizio di travisamento della prova denunciato. Invero, il significato delle dichiarazioni dei testi Coniglio e Cocci è desunto all'esito di specifico confronto con le risultanze istruttorie, puntualmente riportato in sentenza, e le critiche formulate in proposito nel ricorso costituiscono, in realtà, contestazioni assertive alla valutazione che di tali fonti di prova ha dato il Tribunale sulla base di una argomentata motivazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2021 Il