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Sentenza — n. 28430/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28430/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28430/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 20 luglio 2020, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale dell'Aquila che aveva dichiarato la penale responsabilità di Fabrizio Felice per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente al periodo di imposta 2009, e gli aveva irrogato la pena di un anno e tre mesi di reclusione. Secondo i giudici di merito, l'imputato, quale legale rappresentante della società "Gemma Car s.r.l.", al fine di evadere l'IRES, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione fiscale per il 2009, pur essendovi obbligato, ed avendo conseguito un reddito imponibile IRES pari a 210.424,35 euro, con evasione di tale imposta pari a 57.867,00 euro, con condotta consumata alla data del 30 novembre 2011, termine ultimo di adempimento degli obblighi tributari come stabilito per le zone terremotate del cratere aquilano dal D.P.C.M. 4 agosto 2011.

Regesto Legislator

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art. 2 cod. pen, art. 189 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione della soglia di punibilità. Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ha omesso di considerare che la soglia di punibilità era pari a 77.468,53 euro alla data dell'i gennaio 2010, e che quella è la data in cui inizia ad assumere rilievo la mancata presentazione della dichiarazione. Si conclude che, di conseguenza, deve applicarsi la disciplina vigente alla data dell'i gennaio 2010 quale disciplina più favorevole, secondo i principi fissati dall'art. 2 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva comunicazione fiscale responsabilità civile del consulente fiscale omissione della contabilità arretrati d'imposta assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 2 cod. pen
Si conclude che, di conseguenza, deve applicarsi la disciplina vigente alla data dell'i gennaio 2010 quale disciplina più favorevole, secondo i principi fissati dall'art. 2 cod. pen.
art. 189 cod. proc. pen
Innanzitutto, costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Felice Fabrizio, nato a Campobasso il 14/11/1967 avverso la sentenza in data 20/07/2020 della Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse del ricorrente dall'avvocato Luigi Di Penta, che replica alle conclusioni del Procuratore generale e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 20 luglio 2020, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale dell'Aquila che aveva dichiarato la penale responsabilità di Fabrizio Felice per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente al periodo di imposta 2009, e gli aveva irrogato la pena di un anno e tre mesi di reclusione. Secondo i giudici di merito, l'imputato, quale legale rappresentante della società "Gemma Car s.r.l.", al fine di evadere l'IRES, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione fiscale per il 2009, pur essendovi obbligato, ed avendo conseguito un reddito imponibile IRES pari a 210.424,35 euro, con evasione di tale imposta pari a 57.867,00 euro, con condotta consumata alla data del 30 novembre 2011, termine ultimo di adempimento degli obblighi tributari come stabilito per le zone terremotate del cratere aquilano dal D.P.C.M. 4 agosto 2011.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Fabrizio Felice, con atto a firma dell'avvocato Luigi Di Penta, articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 1 d.P.C.M. del 4 agosto 2011, 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e 2 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione della data di commissione del reato nel 30 novembre 2011. Si deduce che la sentenza impugnata è viziata perché:

a) il ricorrente è divenuto amministratore della società solo il 20 settembre 2011;

b) il termine ordinario per presentare la dichiarazione per il 2009 scadeva il 31 dicembre 2010;

c) la proroga del termine, disposta dall'art. 1 d.P.C.M. del 4 agosto 2011, era funzionale esclusivamente a consentire di regolarizzare gli obblighi fiscali, e, quindi, non costituiva una proroga, bensì una sanatoria. Si aggiunge che la soluzione secondo cui il d.P.C.M. del 4 agosto 2011 avrebbe introdotto una proroga è ancor meno convincente se si considera l'effetto in malam partem determinato dall'abbassamento della soglia di punibilità, che, solo per effetto del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, è stato ridotto da 77.468,53 euro a 30.000,00 euro. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di omessa presentazione della dichiarazione. Si deduce che la sentenza impugnata è viziata perché il superamento della soglia di punibilità, pari a soli 7.867,00, posto che, attualmente, la soglia di punibilità è pari a 50.000,00 euro, è stato determinato sulla base di un accertamento tributario di natura induttiva, fondato su presunzioni, come riconosciuto dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate escusso a dibattimento, sebbene le presunzioni tributarie, ai fini del giudizio penale, rilevano come meri indizi (si cita, in particolare, Sez. 3, n. 37335 del 2014). Si evidenzia, inoltre, che, anche dalla lettura del testo della motivazione della sentenza impugnata, emerge con chiarezza l'allineamento della Corte d'appello all'accertamento induttivo senza ulteriori approfondimenti. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omessa presentazione della dichiarazione. Si deduce che la sentenza impugnata è viziata anche perché ha omesso di esaminare il motivo di appello concernente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e che, a tal fine, rileva anche la consapevolezza e volontà di realizzare una evasione superiore alla soglia di punibilità, integrando questa un elemento costitutivo del reato (si citano Sez. U, n. 37424 del 2013, e Sez. 3, n. 32490 del 2018).

Si segnala che l'esame della censura era tanto più doveroso se si considera che: -) l'imputato è divenuto amministratore della società oltre un anno e mezzo dopo la chiusura dell'esercizio al quale si riferisce l'omissione dichiarativa; -) la sede della società era inaccessibile a causa del sisma, come documentato dal verbale dell'assemblea in cui il medesimo è stato nominato legale rappresentante dell'impresa; -) il tempo per presentare la dichiarazione dalla nomina alla scadenza del termine previsto dal d.P.C.M. è stato molto breve. 2.4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e 2 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione della soglia di punibilità. Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ha omesso di considerare che la soglia di punibilità era pari a 77.468,53 euro alla data dell'i gennaio 2010, e che quella è la data in cui inizia ad assumere rilievo la mancata presentazione della dichiarazione. Si conclude che, di conseguenza, deve applicarsi la disciplina vigente alla data dell'i gennaio 2010 quale disciplina più favorevole, secondo i principi fissati dall'art. 2 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che è stata irrogata una pena ben superiore al minimo edittale sull'erroneo presupposto di un'evasione IRES pari a 210.424,35 euro, mentre questo è l'imponibile dichiarato, e, invece, l'imposta evasa è pari a 57.867,00 euro, ossia a soli 7.867,00 euro in più della soglia di_phi-194bilità.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena, mentre è infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'individuazione al 30 novembre 2011 della data del commesso reato, costituito dall'omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRES per i redditi conseguiti nel 2009 dalla società "Gemma Car s.r.l.", deducendo, in particolare, che la proroga del termine, disposta dall'art. 1 d.P.C.M. del 4 agosto 2011, in quanto funzionale esclusivamente a consentire di regolarizzare gli obblighi fiscali, prevedeva non una proroga, ma una sanatoria. 2.1. La disposizione di cui all'art. 1 d.P.C.M. 4 agosto 2011, dettata dichiaratamente - come evidenzia il preambolo del medesimo d.P.C.M. - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 39, commi 1, 3-bis e 3-ter, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e modificato dall'art. 2, comma 3-quater, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha previsto precisamente una proroga, e quindi un differimento, dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, relative ai soggetti interessati dallo stato di emergenza per gli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009. 2.1.1.

Questa conclusione si evince innanzitutto dal dettato normativo. Invero, l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., è chiarissimo nel fissare la data di "presentazione" delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2009 al 31 dicembre 2011. La disposizione appena indicata, infatti, recita: «Le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2009 sono presentate entro il 31 dicembre 2011 dalle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dai soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari superiore a 200.000 euro, dai sostituti d'imposta, individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, nei cui confronti i termini di sospensione degli adempimenti tributari sono cessati il 30 giugno 2010».

Anche la disposizione di rango primario che costituisce il presupposto dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 4 agosto 2011, e precisamente l'art. 39 d.l. n. 78 del 2010, come convertito e modificato, ricorre ai termini di "proroga" e di "effettuazione degli adempimenti". Invero, tale previsione normativa stabilisce: -) al comma 1, che «il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari [...] è prorogato al 20 dicembre 2010; -) al comma 3-bis e al comma 3- quater, che «gli adempimenti tributari, non eseguiti per effetto della predetta sospensione [si tratta delle sospensioni disposte con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009] sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate». 2.1.2.

Questa conclusione, inoltre, è suggerita da ragioni sistematiche. Invero, lo "slittamento" del termine non è accompagnato da sanzioni o maggiorazioni di imposta, diversamente da quanto avviene nel caso di "presentazione tardiva". In caso di "presentazione tardiva" della dichiarazione fiscale, infatti, sempre che questa avvenga entro novanta giorni dalla scadenza prevista, la legge, se esclude che si sia verificata una omessa presentazione, prevede comunque l'applicazione di una sanzione pecuniaria (cfr. l'art. 13, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni). 2.2.

Ora, se il termine per presentare la dichiarazione fiscale per il 2009, nei casi previsti dall'art. 1 d.P.C.M. 4 agosto 2011, giunge a compimento il 30 novembre 2011 [rectius: il 31 dicembre 2011], è questa la data in cui rileva e si verifica il mancato compimento dell'azione dovuta, e, quindi, è questo il momento in cui si individua il soggetto tenuto al rispetto dell'obbligo giuridico e, però, inadempiente. Di conseguenza, corrette sono le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla individuazione tanto della data del commesso reato nel giorno 30 novembre 2011 [rectius: il 31 dicembre 2011], quanto dell'autore del fatto nel ricorrente, amministratore già dal 20 settembre 2011 della società "Gemma Car s.r.l.", impresa avente sede in Abruzzo.

3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano il ritenuto superamento della soglia di punibilità, determinata in ragione dell'imposta evasa, deducendo, in particolare, che questo superamento, specie per la sua modesta entità, non può essere ravvisato, come nella specie, esclusivamente sulla base di un accertamento di natura induttiva. 3.1. Con riferimento ai principi applicabili in materia di determinazione dell'imposta evasa, vanno richiamati gli orientamenti ormai stabilizzati della giurisprudenza di legittimità in materia.

Innanzitutto, costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581-01, e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619-01).

Né con questo indirizzo si pongono in contrasto le decisioni che, come quella richiamata nel ricorso (Sez. 3, n. 37335 del 15/07/2014, Buonocore, Rv. 260188- 01), affermano la competenza esclusiva del giudice penale nell'accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. Invero, queste decisioni escludono non l'utilizzabilità ai fini della decisione degli elementi posti a base dell'accertamento tributario induttivo, ma, diversamente, che l'accertamento compiuto in sede tributaria sia, di per sé, vincolante per il giudice penale; quest'ultimo, pertanto, può utilizzare detti elementi, ma deve sottoporli ad autonoma valutazione critica e a compararli con le altre risultanze processuali (cfr., in questo senso, oltre a Sez. 3, n. 37335 del 2014, cit., anche Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Piccolo, Rv. 254852-01).

Va poi osservato che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (così Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120-01, la quale, in relazione a fattispecie di bancarotta cd. fiscale, ha respinto l'eccezione difensiva di inesatta determinazione dei debiti tributari causativi del dissesto, dovuta alla mancata valutazione dei costi deducibili, per essere gli stessi non ricostruibili a causa dell'omessa tenuta delle scritture contabili e dell'assenza di ulteriori elementi dimostrativi dei relativi esborsi; cfr. inoltre, nello stesso senso, tra le tantissime, Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz Franz Hermann, Rv. 275586-01, e Sez. 3, n. 53907 del 01/06/2016, Caterina, Rv. 268717-01). 3.2.

La sentenza impugnata ha individuato l'ammontare dell'imposta evasa sulla base degli accertamenti effettuati da funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Precisamente, in forza della «analitica ricostruzione effettuata dall'amministrazione finanziaria e puntualmente ripercorsa in sede dibattimentale», la Corte d'appello ha evidenziato che gli importi non dichiarati ai fini IRES per l'anno 2009 erano pari a 210.424,35 euro, e sulla base di questi ricavi ha individuato una evasione per la medesima imposta pari a 57.867,00 euro. L'odierno ricorrente, dal canto suo, non risulta aver effettuato contestazioni specifiche in ordine a tali accertamenti, nemmeno negli atti di impugnazione.3.3.

Sulla base dei principi giuridici applicabili e degli elementi fattuali evidenziati dai giudici di merito, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine al superamento della soglia di punibilità risultano correttamente motivate. Ed infatti, posto che il giudice penale può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, e che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza, la sentenza impugnata legittimamente ha utilizzato le risultanze delle indagini dell'Amministrazione finanziaria, dopo averle ritenute analitiche e puntualmente esposte in dibattimento dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò, tanto più che nessuna specifica deduzione contro le stesse risulta essere mai stata formulata dall'imputato o dal suo difensore, salvo la generica deduzione dell'inaffidabilità degli accertamenti tributari di natura induttiva ai fini del giudizio penale.

4. Infondate, ancora, sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'accertamento del dolo con riferimento al superamento della soglia di punibilità, deducendo, in particolare, che l'imputato è divenuto amministratore della società oltre un anno e mezzo dopo la chiusura dell'esercizio al quale si riferisce l'omessa dichiarazione ed ha avuto pochissimo tempo per presentare la dichiarazione, e che la sede della società era inaccessibile a causa del sisma. 4.1. Occorre premettere che il superamento della soglia di punibilità rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa deve formare oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente, in quanto elemento costitutivo del reato, ma può esserlo anche a titolo di dolo eventuale.

In questo senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, in particolare, ha osservato: «il fine di evasione, richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non ricomprende anche la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; tale ultimo elemento, infatti, al pari degli altri elementi costituitivi del reato, deve essere oggetto di semplice previsione e volizione da parte dell'agente e, quindi, rientra nel dolo generico che deve sorreggere la condotta tipica, sia nella forma del dolo diretto che in quella del dolo eventuale» (così Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578-01).

E questa conclusione, ad avviso del Collegio, risulta condivisibile perché la formulazione letterale della fattispecie - «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila» - richiede il fine di evasione, ma non anche il fine di realizzare un evasione superiore a quella fissata come soglia di punibilità.

Invero, se il superamento della soglia di punibilità non deve costituire finalità della condotta, non vi sono ragioni per escludere l'applicabilità, in relazione a tale elemento, dei principi generali in materia di dolo, e, quindi, l'ammissibilità del dolo eventuale. 4.2. Ritenuta l'ammissibilità del dolo eventuale con riferimento al profilo del superamento della soglia di punibilità, occorre tener conto dei principi generali applicabili in relazione a tale forma di colpevolezza. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (così Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104-01). Inoltre, sempre secondo le Sezioni Unite, per accertare se l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa, e, quindi, se sia ravvisabile il dolo eventuale, è possibile ricorrere ad una serie di indicatori, tra i quali la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa e il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105- 01). 4.3.

Nella specie, dalla sentenza impugnata emergono, in particolare, sia la lontananza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa, sia il contesto illecito in cui si è svolta l'azione. Ed infatti, la prima condotta doverosa era quella di presentare la dichiarazione, e, però, il ricorrente, nonostante il conseguimento di un reddito imponibile ai fini IRES per il 2009 pari a 210.424,35 euro, ha omesso del tutto tale adempimento. Inoltre, l'omissione dichiarativa si è svolta in un contesto di illecito fiscale più ampio, perché ha riguardato anche un volume di affari ai fini IVA per il medesimo 2009 pari a 365.483,35 euro, con evasione di questa imposta pari a 46.805,00 euro, ossia poco al di sotto della pertinente soglia di punibilità.

Di conseguenza, deve ritenersi che sono evidenziati elementi congrui per inferire la sussistenza del dolo eventuale in relazione al superamento della soglia di punibilità. Né tali conclusioni possono essere inficiate dai rilievi formulati nel ricorso. Segnatamente, le circostanze evidenziate - l'assunzione della carica di amministratore della società oltre un anno e mezzo dopo la chiusura dell'esercizio al quale si riferisce l'omessa dichiarazione, il breve periodo di tempo per presentare la dichiarazione, l'inaccessibilità della sede sociale a causa del sisma - non evidenziano vizi argomentativi e dimostrativi, anche perché l'imputato: -) non risulta aver assunto la carica gestoria per effetto di coartazione; -) ha avuto oltre due mesi per predisporre la dichiarazione, essendo stato nominato legale rappresentante il 20 settembre 2011; -) già all'atto della nomina, secondo quanto esposto anche nel ricorso, aveva contezza dell'inaccessibilità della sede sociale, in quanto documentata nel verbale della relativa assemblea.

5. Manifestamente infondate sono le censure evidenziate nel quarto motivo, che contestano l'individuazione della soglia di punibilità in 50.000,00 euro, anziché in 77. 468,53, deducendo, in particolare, che questa era la soglia di punibilità esistente al giorno 1 gennaio 2010, data in cui avrebbe potuto essere presentata la dichiarazione. Il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, infatti, per come previsto testualmente dal legislatore - «È punito [...] chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte [...]» - è chiaramente conformato come reato istantaneo che si realizza, e simultaneamente si consuma, con la mancata presentazione, nel termine stabilito dalla legge, della dichiarazione che si avrebbe l'obbligo giuridico di presentare.

Di conseguenza, la soglia di punibilità rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è quella del momento in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione. Eventualmente, potranno rilevare previsioni legislative di soglie di punibilità più favorevoli all'imputato solo se introdotte successivamente a tale momento, a norma dell'art. 2 cod. pen. Nella specie, in applicazione dei principi appena indicati, la soglia di punibilità rilevante è quella di 50.000,00 euro, così come ritenuto da entrambi i giudici di merito.

Invero, alla data del fatto, ossia al 30 novembre 2011 (rectius: 31 dicembre 2011), la soglia di punibilità era pari a 30.000,00 euro, per effetto delle modifiche recate all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. f), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148. Successivamente, la soglia di punibilità, in forza dell'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, è stata innalzata a 50.000,00 euro, rimanendo immutata fino alla data odierna. La previsione appena indicata, quindi, in quanto disposizione più favorevole all'imputato, è quella applicabile nel presente processo.

5. Fondate, infine, sono le censure esposte nel quinto motivo e che contestano l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale. / Invero, la disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente al momento del fatto per effetto delle modifiche recate dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. f), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148, prevedeva una cornice edittale da uno a tre anni di reclusione. La sentenza impugnata ha confermato la pena irrogata in primo grado in misura superiore al minimo edittale, in ragione della «non trascurabile entità delle imposte evase». In questo modo, però, la Corte d'appello ha fornito una spiegazione incongrua, e quindi viziata, in quanto l'entità dell'evasione è di soli 7.867,00 euro superiore alla soglia di punibilità.

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il Giudice del rinvio, in ordine a tale punto, assumerà le proprie determinazioni alla luce di tutti gli elementi valutabili, evitando di incorrere nell'incongruità rilevata, e cioè fissando una pena superiore al minimo edittale esclusivamente in ragione della non trascurabile entità delle imposte evase. Stante la complessiva infondatezza delle ulteriori censure, il ricorso, nel reato, deve essere rigettato, con conseguente dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel resto i