Sentenza — n. 28425/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 08/11/2018 la Corte di appello di Bari ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ha ridotto, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del precedente 22/03/2013, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Cassano Giulio in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A) e di illecita detenzione e illecita cessione continuata di sostanze stupefacenti (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28425/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso presentato nell'interesse di Cassano Giulio risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cassano Giulio, nato a Bari il 18/06/1980, avverso la sentenza in data 08/11/2018 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 08/11/2018 la Corte di appello di Bari ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ha ridotto, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del precedente 22/03/2013, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Cassano Giulio in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A) e di illecita detenzione e illecita cessione continuata di sostanze stupefacenti (capo B).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cassano, articolando tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto, per un verso, dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, per altro verso, dagli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nello specifico, rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il delitto associativo a fronte di condotte sussumibili, al più, nel concorso in attività di detenzione e spaccio continuati di sostanze stupefacenti, in quanto gli elementi acquisiti consentirebbero di ritenere provata non già l'esistenza di un sodalizio - di cui difetterebbero in radice la struttura e una pur minima organizzazione - ma, piuttosto, l'operatività di accordi occasionali, collocati in un lasso temporale comunque contenuto, finalizzati allo svolgimento in comune dell'illecito traffico. 2.2.
Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene, segnatamente, che il giudice del merito avrebbe erroneamente escluso la configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, atteso che non risulta accertato il valore ponderale della droga complessivamente commercializzata e che la derubricazione non è preclusa né dalla natura non episodica o addirittura continuativa dello spaccio, né, tantomeno, dalla diversa qualità delle sostanze che ne hanno formato oggetto. 2.3.
Con il terzo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Assume, in particolare, che il percorso argomentativo della decisione gravata sarebbe viziato nella parte in cui ha ritenuto configurabile il delitto associativo pur senza riconoscere ad alcuno dei consociati la qualifica di promotore od organizzatore del sodalizio.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso presentato nell'interesse di Cassano Giulio risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Destituita di fondamento appare, innanzitutto, la doglianza fatta valere con il primo motivo, mediante il quale il ricorrente lamenta violazione di legge, per un verso, in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, per altro verso, in relazione agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in punto di ritenuta configurabilità del delitto associativo a fronte di condotte sussumibili, al più, nel concorso in attività di detenzione e spaccio continuati di sostanze stupefacenti, atteso che gli elementi acquisiti deporrebbero per l'esistenza di meri accordi occasionali, circoscritti nel tempo, finalizzati al comune svolgimento del traffico illecito.
In proposito, osserva il Collegio che la censura in parola risulta caratterizzata da un evidente difetto di specificità, che rende, in parte qua, inammissibile il gravame. Ciò perché è di fatto riproposta una questione già devoluta illo tempore alla Corte di appello di Bari e dal giudice di merito puntualmente esaminata e disattesa con motivazione coerente e adeguata (rinvenibile, segnatamente, alla pag. 20 e alle pagg. 24-27 della decisione gravata), che, oltretutto, non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.
In particolare, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto configurabile il delitto associativo, valorizzando, in conformità all'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità al paradigma normativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ad assicurare consegne quotidiane di stupefacenti in ambiti territoriali diversi, il congruo lasso temporale in cui si è protratta la concreta operatività di tale struttura, la buona dotazione di mezzi di trasporto e di strumenti di comunicazione di cui essa disponeva, il rilevante numero dei delitti-fine commessi, il notevole affiatamento esistente tra i singoli, che si manifestava sistematicamente in occasione delle retate delle forze dell'ordine e la costante sinergia che ne orientava l'attività, testimoniata dall'attività captativa svolta (in tal senso Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, Il Grande e altro, Rv. 245282-01 e Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 25/02/2013, Cecconi e altri, Rv. 255312-01).
Con tale impianto motivazionale non si confronta la parte, che si limita, sostanzialmente, a riproporre le lamentazioni in precedenza prospettate alla Corte distrettuale. Orbene, è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).
3. Manifestamente infondato appare, poi, anche il secondo motivo di doglianza, con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, in punto di denegata configurabilità della fattispecie prevista da tale norma, non essendo stato in alcun modo accertato il valore ponderale degli stupefacenti commercializzati e non risultando preclusa l'invocata derubricazione né dalla natura non episodica o addirittura continuativa dello spaccio, né dalla diversa qualità delle sostanze che ne hanno formato oggetto.
Osserva al riguardo il Collegio che la questione non è stata fatta valere in appello dalla difesa del ricorrente, che, in quella sede, ha oltretutto espressamente rinunciato a tutte le censure relative alla penale responsabilità, con la sola eccezione di quelle afferenti alla configurabilità del delitto associativo e alla concessione delle attenuanti generiche. Tale circostanza determina la non deducibilità della doglianza in sede di legittimità, in conformità al consolidato principio per cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577-01).
4. Palesemente infondato risulta, infine, anche il terzo motivo di doglianza, con cui si lamenta carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si è ritenuto configurabile il delitto associativo pur senza riconoscere ad alcuno dei consociati la qualifica di promotore od organizzatore del sodalizio. Ritiene, infatti, il Collegio che anche tale censura risulta caratterizzata da un evidente difetto di specificità, che rende anche in parte qua inammissibile il gravame. Ciò perché è di fatto riproposta una questione già devoluta illo tempore alla Corte di appello di Bari e dal giudice di merito puntualmente esaminata e disattesa con motivazione coerente e adeguata (rinvenibile, in specie, alla pag. 19, ultimo capoverso, della decisione gravata), che, oltretutto, non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che non assume rilievo la circostanza che non sia stata riconosciuta all'imputato una "veste qualificata", evidenziando che la giurisprudenza «... ammette la configurazione di una associazione pure in un gruppo privo di ruoli di vertice». Tale conclusione risulta, peraltro, pienamente condivisibile, ben potendosi caratterizzare la fattispecie associativa di cui trattasi per l'esistenza di una struttura organizzativa nel cui organigramma non siano contemplate figure di vertice, quali quelle dell'organizzatore o del promotore.
E invero costituisce consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «Per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine» (così Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 08/03/2016, Salvadori e altri, Rv. 266286-01, nonché Sez. 6, n. 25454 del 13/02/2009, P.G. c/Mammoliti e altri, Rv. 244520-01).
Con le argomentazioni spese dalla Corte di appello di Bari non si è, comunque, confrontata la parte, che - come detto - si è limitata, in sostanza, a riproporre la medesima censura già prospettata in precedenza. Alla stregua delle esposte considerazioni, deve quindi ritenersi infondato per evidente aspecificità anche il terzo motivo di doglianza, in quanto riproduttivo delle medesime ragioni già discusse e ritenute prive di pregio dal giudice gravato. Né può sottacersi che la deduzione difensiva risulta manifestamente infondata, sì da rendere inammissibile il ricorso in parte qua, anche sotto altro profilo, atteso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (così SS.UU., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am