Sentenza — n. 28424/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cavazza Ingri nato a Montebelluna il 18/01/1974; avverso la sentenza del 22/07/2019 della Corte di Appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28424/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si rappresenta che il ricorrente non presenterebbe un profilo criminale rilevante ai fini della applicazione della predetta norma codicistica, e che nel quadro di una valutazione complessiva della vicenda andrebbe rilevato come l'immobile fosse utilizzato solo due mesi all'anno, mentre il comune, avendo concesso ivi la residenza all'imputato e ai familiari, aveva creato un legittimo 'affidaniento rispetto alla liceità della permanenza nel manufatto. Peraltro, la situazione abitativa in esame avrebbe integrato una soluzione contro il nomadismo proprio dei giostrai, categoria di appartenenza del ricorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cavazza Ingri nato a Montebelluna il 18/01/1974; avverso la sentenza del 22/07/2019 della Corte di Appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E CONSDIERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22 luglio 2019, la corte di appello di Venezia confermava la sentenza del 17 maggio 2018 del tribunale di Treviso, con la quale Cavazza Ingri era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 31 e 44 lett.
b) DPR 380/01.
2. Avverso la predetta sentenza Cavazza Ingri propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.
3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si rappresenta che il ricorrente non presenterebbe un profilo criminale rilevante ai fini della applicazione della predetta norma codicistica, e che nel quadro di una valutazione complessiva della vicenda andrebbe rilevato come l'immobile fosse utilizzato solo due mesi all'anno, mentre il comune, avendo concesso ivi la residenza all'imputato e ai familiari, aveva creato un legittimo 'affidaniento rispetto alla liceità della permanenza nel manufatto. Peraltro, la situazione abitativa in esame avrebbe integrato una soluzione contro il nomadismo proprio dei giostrai, categoria di appartenenza del ricorrente.
Non inciderebbe inoltre negativamente, sulla occasionalità della condotta, la precedente segnalazione per abuso edilizio intervenuta a carico dell'imputato nel 2014. Il danno e pericolo sarebbero infine lievi, in ragione delle ridotte dimensioni dell'opera rispetto all'area complessiva di proprietà, all'utilizzo per periodi limitati di tempo e al limitato impatto visivo del manufatto. Inoltre, la Corte non avrebbe concesso, immotivatamente, un rinvio funzionale alla documentazione dell'intervenuto smantellamento dell'opera.
4. Il ricorso è manifestamente infondato. La corte ha escluso l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità considerando, da una parte, la refrattarietà dell'imputato all'adempimento dell'ordinanza di sospensione dei lavori e di rimessione in pristino, manifestata attraverso la continuazione e completamento del manufatto, nonostante tali provvedimenti amministrativi. Dall'altra, considerando la precedente realizzazione, sul medesimo luogo, di altri abusi sin dal 2011, come la creazione di vasche di smaltimento fognario, l'allocazione senza titolo di giostre e roulottes, la creazione di tre case mobili.
Si tratta di una valutazione che tiene legittimamente conto delle modalità della condotta oltre che della abitualità della stessa, così come della intensità del dolo. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, con particolare riferimento al caso di specie, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (cfr.
Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016 Rv. 266586 - 01; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015 Rv. 265450 - 01). Ricorre legittimamente anche il dato ostativo della abitualità, a fronte di condotte edilizie in assenza di permesso, accertate incidentalmente, quali la creazione o installazione di condotte fognarie e di case mobili oltre che di roulotte. In linea con l'indirizzo di questa Suprema Corte per cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6 -, n. 6551 del 09/01/2020 Rv. 278347 - 01).
Né osta l'eventuale intervenuta prescrizione delle altre condotte accertate, atteso il principio per cui l'istituto della prescrizione, sebbene comporti l'estinzione del reato agli effetti penali, non esdude che di esso possa tenersi conto quale fatto storicamente rilevante (in motivazione, Sez. 3, n. 57108 del 17/05/2017 Rv. 271993 - 01).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14 april