Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for police misconduct due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by five police officers inadmissible. The appellants argued that the lower court erred in applying criminal statutes regarding abandonment of duty and minor offenses, claiming insufficient evidence of actual misconduct. The court rejected these arguments, noting the appeals lacked the required specific factual illustrations and legal reasoning necessary for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be supported by specific factual and legal grounds; generic assertions without detailed analysis fail to meet the burden of illustration required for the court to exercise its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Travaglini Mirko nato a Pescara il 12/10/1978; Balzano Gianluca nato a Castellammare di Stabia il 18/01/1980; Colapietro Matteo nato a Roma il 30/06/1986; Avvisati Luigi nato a Torre Annunziata il 12/07/1988; Vigilante Luigi nato a Salerno il 13/02/1980; avverso la sentenza del 27/01/20204,della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte di appello di Milano adita nell'interesse di Travaglini Mirko Balzano Gianluca, Colapietro Matteo, Avvisati Luigi e Vigilante Luigi, riformava parzialmente la sentenza del 13 gennaio 2016 del tribunale di Como, assolvendo gli appellanti dai capi b), c), d), f), i), nonché Vigilante Luigi anche dal capo g), rideterminando per ciascuno di essi la pena finale.
2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propongono ricorso, mediante il proprio difensore, Balzano Gianluca, Colapietro Matteo, Avvisati Luigi, Vigilante Luigi e Travaglini Mirko, deducendo i primi quattro due motivi di impugnazione, e il quinto tre motivi di impugnazione 3. I primi quattro ricorrenti deducono, con il primo motivo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in ordine alla applicazione dell'art. 72 comma 1, 2 n. 5, 3 L. 121/1981, 25 e 27 Cost., con riguardo ai capi a) e g). Si rappresenta come la nozione di abbandono, di cui al reato in esame, presupponga la mancata effettiva prestazione del servizio svolto, superando una accezione meramente ed esclusivamente materiale. Non sarebbe quindi sufficiente il mero allontanamento dal luogo di servizio per integrare la predetta nozione, essendo piuttosto anche necessario l'aver disatteso l'espletamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza.
La corte di appello si sarebbe discostata da tali parametri esegetici. In ordine al capo a), i giudici non avrebbero dedotto alcun riscontro probatorio circa l'effettiva omissione delle funzioni affidate agli imputati Balzano e Colapietro, essendo insufficienti i dati attestanti solo la localizzazione della pattuglia nei pressi della discoteca "Alert Club". I giudici avrebbero violato il principio di materialità, che impone che il reato trovi estrinsecazione nella realtà senza punire mere intenzioni e quello di offensività, atteso che non sarebbe stato neppure messo in pericolo il bene tutelato, alla luce delle modalità della condotta come emerse.
Invero, a fronte della appurata sosta, per soli 25 minuti, dinnanzi al locale suindicato, non vi sarebbero elementi per ricavare che i due imputati siano effettivamente entrati nella discoteca. Sarebbe ragionevole presumere, in tale contesto, che i ricorrenti si siano recati presso il locale per espletare le mansioni di prevenzione e controllo cui erano adibiti. In ogni caso, non sussisterebbero elementi per ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che abbiano sostato fuori del locale per finalità private, avendo essi anche continuato ad indossare la propria divisa.Analoghe violazioni si riscontrerebbero anche con riguardo al capo g), per il quale è intervenuta assoluzione ex art. 131 bis cod. pen., attesa l'assenza dell'elemento materiale del reato alla luce dei canoni interpretativi suesposti, considerato un allontanamento di soli 5 minuti dal posto di blocco di pertinenza, e la distanza di 40 della abitazione del Vigilante dal tratto di strada cui i due ricorrenti, Vigilante e Avvisati, erano adibiti.
Inoltre, sarebbe del tutto carente ogni offesa al bene protetto, per cui sarebbe stato violato il principio di offensività.
4. Con il secondo motivo hanno dedotto il vizio di mancanza di motivazione in relazione alla configurazione del reato ex art. 72 comma 1, 2 n. 5, 3 L. 121/1981. La corte avrebbe rilevato la sussistenza del reato di cui al capo a) con motivazione carente ed apodittica. I giudici non avrebbero indicato alcun riscontro probatorio a sostegno della ritenuta responsabilità dei due coimputati in rapporto alla effettiva mancata prestazione del servizio affidato, richiamando dati estremamente generici e inidonei a tale fine. Laddove la circostanza della assenza di comando per svolgere attività di controllo e prevenzione nei pressi della discoteca costituirebbe al più motivo per contestare un illecito disciplinare.
Eguali considerazioni dovrebbero svolgersi in relazione al capo g), non essendo state illustrate le ragioni per cui una così breve sosta avrebbe integrato l'omissione del servizio. Si aggiunge che per la condotta di cui al capo a) riguardante il Balzano e il Colapietro, sarebbero comunque rinvenibili i presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen, essendo stato cagionato un danno o pericolo esiguo e non essendovi abitualità nel reato. Anche l'intensità del dolo sarebbe minima.
5. I medesimi ricorrenti Balzano e Colapietro hanno altresì presentato motivi nuovi ex art, 585 comma IV c.p.p., ribadendo le censure di cui al ricorso, sottolineando come gli schemi organizzativi di cui al foglio di servizio o al foglio itinerario non contengano indicazioni vincolanti e che non sarebbe condivisibile individuare l'abbandono dal servizio ogni qual volta una pattuglia di discosti o allontani dal percorso predeterminato. Potendosi svolgere il servizio di controllo prevenzione e repressione a prescindere dalle strade o dalle assegnazioni ricevute e dovendosi comunque riconoscere un'autonomia di organizzazione e di svolgimento, in capo ai soggetti incaricati del servizio. Si aggiunge che il comportamento ascritto al Balzano e Colapietro sarebbe di lieve entità e al più integrerebbe un illecito disciplinare. Inoltre l'allontanamento dall'itinerario stabilito andrebbe rapportato al più agli usi e consuetudini operanti presso gli organi di Polizia.Infine sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen.
6. Travaglini Mirko con il primo motivo ha dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
b) nonché quello di carenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. La corte avrebbe travisato la prova, identificando l'abbandono del posto di servizio con l'allontanamento dall'itinerario assegnato nell'ordine di servizio. Ricostruzione censurata, atteso che il ricorrente non avrebbe mai abbandonato la vettura di servizio, e nessuna prova sarebbe emersa in senso contrario, e che occorrerebbe distinguere tra abbandono del posto di servizio e allontanamento dall'itinerario di servizio, il quale ultimo non può identificarsi nel posto di servizio, in quanto il posto di servizio sarebbe costituito prevalentemente dall'auto di servizio e dalle arterie stradali, urbane extraurbane o autostradali.
Si osserva come sarebbero stati considerati 24 minuti come integranti l'arco temporale di durata del reato, senza tuttavia distinguere tra il tempo di percorrenza del tratto stradale, a partire dal discostamente dall'itinerario di servizio, l'arresto, la sosta della vettura e la ripartenza; si osserva altresì che in maniera illogica e contraddittoria non sarebbero stati rinvenuti i presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen., al contrario riconosciuti con riguardo al capo g) a fronte di uno scarto di tempo riguardante il ritenuto abbandono del posto pari a pochi minuti in meno rispetto a quelli integranti l'abbandono di cui al capo a).
Quanto alla mancata prestazione del servizio, di cui al reato ex art. 72 L. 121/1981, sarebbe mancata la prova della stessa e la motivazione sarebbe carente della verifica circa l'incidenza della condotta ascritta sulle esigenze di servizio. La fattispecie ex art. 72 citata sarebbe altresì violata, perché farebbe riferimento all'espletamento di operazioni particolarmente delicate, e a danni particolarmente gravi rispetto ai compiti istituzionale demandati, mentre nel caso concreto mancherebbero tali presupposti.
7. Con il secondo motivo ha dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen. La corte avrebbe applicato la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. in favore del coimpotato Vigilante, escludendola per l'attuale ricorrente, così incorrendo nei vizi suindicati e violando il principio di proporzionalità, atteso che il ritenuto allontanamento del ricorrente non sarebbe stato considerato alla stessa stregua di quello tenuto da altri coimputati, pur trattandosi di circostanze di poco differenti, cui è stata riconosciuta la fattispecie citata.8. Con il terzo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità in ordine all'art. 165 cod. pen. La corte, rideterminata la pena nei confronti del ricorrente, non ha disposto nulla in ordine alla sospensione condizionale della pena e, soprattutto, in ordine alla durata dei lavori socialmente utili cui la stessa è stata subordinata; beneficio già concesso dal primo giudice a fronte anche dei reati poi esclusi in secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I due motivi del ricorso proposto da Balzano Gianluca, Colapietro Matteo, Avvisati Luigi, Vigilante Luigi, riguardando la ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 72 della I. 121/81, devono essere esaminati congiuntamente, siccome omogenei.
2. Occorre premettere che il comma 1 dell'art. 72 della legge 1.4.1981 n. 121 punisce l'appartenente alla polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandoni il posto o il servizio o violi l'ordine e le disposizioni generali o particolari a lui impartite. Il comma 3 definisce un"aggravante, integrata allorquando dal fatto derivi l'interruzione del servizio, ovvero grave danno. La giurisprudenza di questa corte ha avuto modo di chiarire, in tema di reato di abbandono del posto di servizio ad opera dell'appartenente alla Polizia di Stato, che rientra nella nozione di abbandono non solo il materiale allontanamento dal luogo ove il servizio debba essere prestato, ma anche la mancata effettiva prestazione del servizio da parte del soggetto a ciò tenuto (Sez. 3, n. 43412 del 28/10/2010 (dep. 07/12/2010 ) Rv. 248673 - 01), anche se costui sia rimasto presente (ma inerte o assorbito da altra attività) in loco.
E poiché si ha interruzione del servizio quando esso viene a cessare o sia gravemente turbato nel suo regolare svolgimento, consegue che anche una parziale (ma significativa) discontinuità dell'attività configura il reato in questione, se, in tal maniera, vengono vanificate le misure organizzative approntate per il regolare svolgimento del servizio stesso (Sez. 5, n. 5550 del 25/11/2015 (dep. 10/02/2016 ) Rv. 266057 - 01). Se dunque rimane accertato l'aliud agere dei componenti delle pattuglie, di volta in volta incaricate del controllo del territorio, non è dubbio che il servizio debba ritenersi, appunto, interrotto.
Dei predetti principi ha fatto applicazione la corte di appello, rinvenendo il reato ex art. 72 L. 121/81 in relazione alla contestazione di cui al capo a), laddove ha evidenziato sia l'abbandono- della tratta autostradale di assegnazione, per l'espletamento di attività di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti di autovetture, attraverso l'intervenuta deviazione del tragitto di servizio da parte dei tre coimputati, per raggiungere una discoteca, sia il tempo, non trascurabile, impiegato ai predetti fini, sia l'assenza di ogni svolgimento del servizio assegnato; tanto meno quello più generale di prevenzione e controllo, anche in ragione della mancanza di direttive riguardanti l'effettuazione di tali attività presso la discoteca.
Analoghe considerazioni devono formularsi in ordine alla ricostruzione dei fatti di cui al capo g), in relazione alla condotta del Vigilante, laddove, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il collegio ha evidenziato come l'omissione del servizio si sia concretizzata per tutto il periodo intercorso dal contatto con il corriere sino al suo accompagnamento presso l'abitazione del Vigilante e alla installazione del televisore, per un periodo anche in tal caso tutt'altro che irrisorio, essendosi sottolineato in sentenza come, secondo il corriere, sarebbe trascorsa per la consegna circa un quarto d'ora.
Tale ricostruzioni, delineando una condotta effettiva, espressiva non di mere intenzioni bensì del concreto "abbandono" contestato, non appaiono in contrasto con il principio di materialità invocato dalla difesa, e tantomeno con quello di offensività, alla luce dell'appurata astensione dalle funzioni affidate, intervenuta per un periodo tutt'altro che irrisorio nei due episodi predetti, atteso che, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, nel caso di cui al capo a) il tempo sottratto alle incombenze di istituto, comprensivo non solo del percorso verso la discoteca e dello stazionamento ivi, ma anche del ritorno sul tragitto istituzionale, risulta compreso in sentenza tra le 23.32 circa e le 00.25 circa, ossia pari a circa 57 minuti.
Nel caso di cui al capo g), ad almeno un quarto d'ora. Rispetto a tale motivazione, logicamente coerente e giuridicamente corretta, le deduzioni difensive sono manifestamente infondate, sia perché, oltre che superate dalla coerenza della motivazione elaborata r appaiono formulate su un piano di mera rivalutazione del fatto, in questa sede inammissibile, sia perchè inappropriate sul piano giuridico: infatti, non solo trovano riscontro in sentenza i principi di materialità e offensività, ma risulta altresì destituita di fondamento la critica proposta nel senso di una intervenuta lettura della norma incriminatrice circoscritta dai giudici di merito al solo profilo materiale dell'"abbandono del posto": come illustrato infatti in precedenza, la corte, in ordine al capo a), ha avuto cura di evidenziare la stretta connessione tra l'abbandono del tragitto di servizio e l'omissione del medesimo, sia specifico ( circa il controlli dei conducenti di vetture), sia generale, in ordine agli ordinari compiti di controllo e prevenzione affidati al personale di Polizia.
Su tale ultimo punto appare del resto carente di specificità la censura circa la mancata considerazione della possibilità che un tale servizio fosse stato svolto presso la discoteca, in assenza di ogni puntale e specifica illustrazione sul servizio asseritamente svolto, a fronte del perspicui rilievi del collegio di appello circa l'assenza di direttive impartire agli imputati in tal senso. Considerazioni analoghe ed egualmente valide sono quelle che hanno accompagnato la rilevata omessa prestazione del servizio nel caso di cui al capo g). Da quanto sopra esposto, deriva la chiara infondatezza anche di ogni tentativo, palesato anche nei motivi presentati ex art. 585 cod. proc. pen., di ricondurre i fatti nell'ambito della irrilevanza penale.
Tentativi peraltro estremamente generici nella loro illustrazione, perché puramente assertivi, privi di puntuali illustrazioni delle ragioni della proposta riconduzione dei fatti a fattispecie irrilevanti o al più speciali, di tipo disciplinare, e come tali carenti di specificità intrinseca, laddove, come noto, il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Rv. 228586).
Con riguardo infine, al rilievo della applicabilità della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. in relazione alla condotta di cui al capo a), la relativa censura risulta sia puramente assertiva, sia carente di specificità intrinseca ed estrinseca, essendo fondata solo sulla affermazione, non accompagnata da altre specificazioni, della sussistenza di •un danno o pericolo esiguo e di una ridotta intensità del dolo, formulata senza alcun ragionato confronto con i rilievi accusatori della corte e con la intervenuta descrizione di una condotta tutt'altro che breve e, quindi, assolutamente consistente nella sua durata e nella incidenza sull'omissione del servizio dovuto.
Come tale ben diversa da quella, effettivamente meno rilevante e, quindi, tale da avere meritato un giudizio di applicabilità della previsione ex art. 131 bis cod. pen., di cui al capo g).
3. Per quanto attiene al ricorso presentato da Travaglini Mirko, alla luce delle considerazioni sopra formulate, i primi due motivi devono ritenersi manifestamente infondati, proponendosi con essi rilievi critici analoghi a quelli esaminati nel precedente paragrafo, e come tali ampiamente superati in fatto e diritto dalla motivazione della sentenza impugnata. Le considerazioni suesposte permettono anche di superare le deduzioni formulate circa l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen.fr 4. Quanto al terzo motivo, è anche esso inammissibile. Va osservato come i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità siano in questo caso semplicemente invocati, ma in alcun modo illustrati.
Infatti, il ricorrente, sulla mera constatazione del fatto per cui la corte, rideterminando la pena nei confronti dello stesso, nulla ha disposto in ordine alla sospensione condizionale della pena e in particolare alla durata dei lavori socialmente utili cui la stessa è stata subordinata, per ciò solo ha rappresentato l'integrazione dei vizi sopra citati; così evitando del tutto di farsi carico dell"onere di illustrazione delle ragioni fondanti i predetti vizi. In contrasto con il principio, già citato, per cui è onere di chi impugna indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in f