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Sentenza — n. 28420/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28420/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28420/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 febbraio 2020, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 14 gennaio 2010, con cui il G.U.P. del Tribunale di Bari aveva condannato Davide Divittorio alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), art. 2 della legge n. 895 del 1967 (capo B) e 497 bis e 497 ter cod. pen. (capo C), reati accertati in Rutigliano il 3 maggio 2019 e contestati all'imputato per aver illecitamente detenuto 82 grammi di hashish, 1,2 grammi di cocaina e 10 semi di marijuana, oltre che per aver detenuto illecitamente una mitraglietta mod. Skorpion, arma da guerra, con caricatore inserito completo di 19 proiettili, e infine per aver detenuto diversi indumenti e oggetti (paletta segnaletica) in uso a Corpi di polizia o comunque in grado di simularne la funzione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28420/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le Sezioni Unite, in particolare, nella pronuncia sopra richiamata, hanno stabilito che "ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri, ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti violazioni della legge sulle armi esplosivi e articoli pirotecnici arma personale dipendenza da sostanze contrabbando di guerra
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Divittorio Davide, nato a Conversano il 12-09-1974, avverso la sentenza del 15-02-2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note di replica rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Guido Ceci, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 febbraio 2020, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 14 gennaio 2010, con cui il G.U.P. del Tribunale di Bari aveva condannato Davide Divittorio alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), art. 2 della legge n. 895 del 1967 (capo B) e 497 bis e 497 ter cod. pen. (capo C), reati accertati in Rutigliano il 3 maggio 2019 e contestati all'imputato per aver illecitamente detenuto 82 grammi di hashish, 1,2 grammi di cocaina e 10 semi di marijuana, oltre che per aver detenuto illecitamente una mitraglietta mod. Skorpion, arma da guerra, con caricatore inserito completo di 19 proiettili, e infine per aver detenuto diversi indumenti e oggetti (paletta segnaletica) in uso a Corpi di polizia o comunque in grado di simularne la funzione.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Divittorio, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione sollevando un unico motivo, con il quale la difesa, rispetto all'imputazione di cui al capo A, censura il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309 del 1990, osservando che i giudici di merito avrebbero errato nel valorizzare il rinvenimento e il sequestro del materiale custodito all'interno della sua abitazione (la mitraglietta e gli indumenti in uso ai Corpi di Polizia), poiché la gravità del fatto andrebbe parametrata alla sola attività di spaccio e non anche ad eventuali reati pure contestati al ricorrente, reati che, nella vicenda in esame, sono risultati privi di alcun collegamento con l'attività di spaccio della sostanza stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Premesso che non è in contestazione l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai tre reati a lui ascritti, ma solo il diniego della fattispecie di cui all'art. 73 rispetto al delitto di cui al capo A, deve osservarsi che, sul punto, la sentenza impugnata non appare immune da censure. Ed invero occorre premettere che la Corte di appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità valorizzando il dato che nella disponibilità dell'imputato sono stati rinvenuti beni di diversa tipologia, ovvero 82 grammi di hashish, 1,2 grammi di cocaina, 10 semi di marijuana, un'arma da guerra di tipo mitraglietta modello Skorpion con caricatore inserito completo di 19 proiettili cal. 7,65 e selettore di tiro sulla posizione "a raffica", ulteriori proiettili, oltre a diverse uniformi dei Carabinieri, una paletta segnaletica con adesivi recante la scritta "Comune di Bari", e una calzamaglia di colore blu con due fori praticati al centro.Di qui il giudizio sulla gravità del fatto, corroborato dalla considerazione che Divittorio, lungi dall'essere, come da lui adombrato, una vittima di s'oggetti pericolosi o comunque un mero depositario dei predetti beni, era in realtà vicino a circuiti criminali di un certo spessore, che lo avevano individuato come persona di fiducia, affidandogli un carico che altrimenti egli non avrebbe ricevuto.

2. Ora, tale valutazione non appare invero del tutto coerente con la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Rv. 264491Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Rv. 270562 e da ultimo Sez. Un., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076) secondo cui, in tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dall'eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi 'idonei a escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva.

Le Sezioni Unite, in particolare, nella pronuncia sopra richiamata, hanno stabilito che "ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri, ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra .gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Ed è parimenti necessario, hanno aggiunto le Sezioni Unite, che il percorso valutativo si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività; in quest'ottica, deve pertanto escludersi che una singola circostanza possa assumere a priori e in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.

3. Alla luce di tali premesse interpretative, non può sottacersi che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale è risultata imperniata non tanto sulle caratteristiche dell'attività di spaccio, quanto piuttosto sulle parallele condotte di illecita detenzione di arma da guerra e delle uniformi e della paletta delle Forze dell'ordine, senza che sia stato adeguatamente illustrato il nesso di pertinenza di tali attività delittuose con quelle inerenti lo spaccio delle sostanze detenute. Rispetto a queste ultime, è stata rimarcata la loro eterogeneità, oltre che la presenza tra le stesse di un quantitativo di droga pesante, senza tuttavia tenere conto che, come detto, non si tratta di parametri in sé risolutivi, tanto più in un contesto in cui i dati ponderali non risultino molto elevati, soprattutto in rapporto alla tipologia delle sostanze oggetto di detenzione (si tratta nel caso di specie di 1,2 grammi di cocaina, di 85 grammi di hashish e di 10 semi di marijuana).

Si impone pertanto l'esigenza di una rivalutazione in sede di merito della vicenda, con particolare considerazione degli elementi che, pur nell'ambito di un esame necessariamente complessivo dei fatti accertati, siano tuttavia riferibili alla detenzione illecita delle sostanze stupefacenti, dovendo essere ancorato rispetto a questo specifico segmento di condotta il giudizio sulla lieve entità del fatto.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73 comma V del d.P.R. 309/90.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello