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Sentenza — n. 28418/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28418/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28418/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 luglio 2020 il Tribunale di Siena ha dichiarato Caliani Marcello colpevole del reato di cui all'art. 55, comma 5, lett.) d) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che sanziona l'inosservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. d) del medesimo decreto legislativo di fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, ovvero le scarpe di categoria III impermeabili per almeno 60 minuti di ammollo in acqua, condannando lo stesso ad euro duemila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Nella decisione impugnata si disponeva anche la sospensione dell'esecuzione della pena e la non menzione nel certificato generale del casellario giudiziale.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 28418/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, risulta evidente dal tenore del relativo motivo di ricorso che la doglianza è qui sollevata proprio in ragione di valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, in esso si afferma che: "questi infatti ha il massimo interesse ad eliminare quanto prima l'iscrizione nel casellario, eseguendo la sanzione pecuniaria inflittagli e potendo usufruire del sistema riservato ai responsabili di fatti suscettibili di oblazione volontaria".

Parole chiave

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responsabilità dell'appaltatore equipaggiamento di protezione obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni responsabilità dell'architetto responsabilità per danno da prodotti culpa in contrahendo

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con il primo motivo si denuncia il vizio di nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego della concessione dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caliani Marcello, nato a Montalcino il 21/12/1960 avverso la sentenza del 16/07/2020 del Tribunale di Siena, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MOLINO PIETRO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con eliminazione della stessa a cura della Corte di Cassazione e l'inammissibilità nel resto del ricorso. Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2020 il Tribunale di Siena ha dichiarato Caliani Marcello colpevole del reato di cui all'art. 55, comma 5, lett.) d) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che sanziona l'inosservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 18, comma 1, lett.

d) del medesimo decreto legislativo di fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, ovvero le scarpe di categoria III impermeabili per almeno 60 minuti di ammollo in acqua, condannando lo stesso ad euro duemila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Nella decisione impugnata si disponeva anche la sospensione dell'esecuzione della pena e la non menzione nel certificato generale del casellario giudiziale.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.

3. Con il primo motivo si denuncia il vizio di nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego della concessione dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i dispositivi individuali di sicurezza dovevano essere forniti dalla Cassa edile di Siena, e che pertanto sussisteva un affidamento del ricorrente nelle scelte e nella condotta dell'ente preposto alla fornitura che, sebbene non idoneo ad escluderne la colpa, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad applicare l'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il giudice, invece, ha escluso l'esimente alla luce del grave pericolo corso dal dipendente, valorizzando ad avviso della difesa, un elemento piuttosto riferibile al diverso reato di lesioni personali, oggetto di un differente procedimento.

4. Con il secondo motivo si censura la concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, in punto di causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, è inammissibile. Al riguardo, basti osservare che il Tribunale ha rigettato la relativa istanza in forza del congruo argomento di fatto, in questa sede non censurabile, costituito dalla non esiguità del pericolo corso dal bene giuridico tutelato dalla fattispecie in contestazione, considerato che tale pericolo si è effettivamente tradotto in un danno alla incolumità fisica del lavoratore.3. Quanto al secondo motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena disposta nei confronti dell'imputato, pur a fronte della sola sanzione pecuniaria, il Collegio ritiene di seguire sul punto l'indirizzo attestato da una risalente decisione di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, che, componendo un precedente contrasto di giurisprudenza, ha affermato che «la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato intermini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura, pertanto, tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.

Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato» (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535, Tra le altre, successivamente, Sez. 3, n. 27171 del 24/5/2019, Turra, non massimata; Sez. 3, n. 27282 del 10/1/2019, Cardani, non massimata, Sez. 1, n. 43217 del 9/2/2018, Carrielli, Rv. 274410, a mente della quale non assumono rilevanza l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, né mere valutazioni di convenienza o semplici considerazioni soggettive).

Tanto premesso, risulta evidente dal tenore del relativo motivo di ricorso che la doglianza è qui sollevata proprio in ragione di valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, in esso si afferma che: "questi infatti ha il massimo interesse ad eliminare quanto prima l'iscrizione nel casellario, eseguendo la sanzione pecuniaria inflittagli e potendo usufruire del sistema riservato ai responsabili di fatti suscettibili di oblazione volontaria".

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 9/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente