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Sentenza — n. 28416/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28416/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28416/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 ottobre 2019 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 9 febbraio 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in forza della quale Roberto Diana era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e di euro ventimila di ammenda per il reato di cui agli artt. 44, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28416/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In proposito, l'accertamento era contraddittoriamente avvenuto circa settanta giorni dall'ultimo giorno di copertura della concessione, allorché l'imputato aveva quindi ancora una ventina di giorni per la rimozione della struttura senza incorrere nelle violazioni siccome contestate. 2.2. Col secondo motivo è stato censurato il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che in proposito l'evidenziata presenza di una sola sentenza passata in giudicato, per reati della medesima indole, non era ostativa a detto riconoscimento.

Parole chiave

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durata dell'infrazione termine di perenzione permesso di dimora scaduto autorizzazione susseguente deduzione in funzione della durata del possesso restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Col secondo motivo è stato censurato il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che in proposito l'evidenziata presenza di una sola sentenza passata in giudicato, per reati della medesima indole, non era ostativa a detto riconoscimento.
art. 133 cod. pen
103, in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce l'esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da condursi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sottratta, come tale, alla cognizione della Corte di legittimità e rimessa unicamente al giudice di rinvio (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Diana Roberto, nato a Casal di Principe il 04/06/1965 avverso la sentenza del 17/10/2019 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2019 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 9 febbraio 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in forza della quale Roberto Diana era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e di euro ventimila di ammenda per il reato di cui agli artt. 44, lett.

c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 81 capoverso cod. pen. (capo a), 54 e 1161 cod. nav. (capo b), 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo c).

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato un complessivo vizio motivazionale quanto all'accertamento della penale responsabilità, laddove la relativa prova era stata desunta solamente dalla rilevata presenza delle opere, in tesi abusive, in epoca successiva alla scadenza della concessione demaniale di cui era titolare l'imputato. Al contrario, le opere erano state costruite in totale conformità alla concessione, e comunque esse, in quanto precarie, avrebbero dovuto essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine di novanta giorni dalla scadenza della concessione.

In proposito, l'accertamento era contraddittoriamente avvenuto circa settanta giorni dall'ultimo giorno di copertura della concessione, allorché l'imputato aveva quindi ancora una ventina di giorni per la rimozione della struttura senza incorrere nelle violazioni siccome contestate. 2.2. Col secondo motivo è stato censurato il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che in proposito l'evidenziata presenza di una sola sentenza passata in giudicato, per reati della medesima indole, non era ostativa a detto riconoscimento.

Tra l'altro detta sentenza risaliva al 2009 e il nuovo reato era stato contestato nel 2014, senza ulteriori eventi pregiudizievoli nelle more. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente si è doluto sia della severità della pena che del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Una pena inferiore avrebbe invece consentito, unitamentè al più ampio riconoscimento delle attenuanti, di applicare in concreto una pena prossima ai minimi edittali.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. La sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 4.1. In proposito, infatti, non può anzitutto definirsi manifestamente infondato il rilievo del ricorrente, laddove ha annotato che l'accertamento degli illeciti - così come contenuto nel capo d'imputazione - era intervenuto anteriormente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla scadenza della concessione demaniale, termine entro il quale avrebbero dovuto essere rimosse le opere precarie realizzate dallo stesso concessionario. In tal modo all'imputato era stata in effetti contestata una condotta allorché egli avrebbe ancora avuto un termine per adempiere ex lege.4.2.

Allo stesso tempo l'odierno ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Al riguardo, il primo Giudice ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche, di ignota consistenza, al dichiarato fine di adeguare la pena irroganda al fatto. In proposito, peraltro, il Tribunale - con valutazione confermata dalla Corte territoriale, che non ha comunque riportato in motivazione la pena pecuniaria limitandosi a ricordare la sanzione detentiva - ha inteso applicare altresì la continuazione e, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), ha determinato una pena, non meglio specificata e senza l'esplicitazione di alcun calcolo, di mesi quattro di arresto ed euro ventimila di ammenda. 4.2.1.

Al riguardo, però, non può non essere in ogni caso rilevato che l'omessa quantificazione - come in specie - degli aumenti di pena per ogni singolo reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. costituisce causa di annullamento con rinvio della sentenza, non potendo trovare applicazione l'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce l'esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da condursi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sottratta, come tale, alla cognizione della Corte di legittimità e rimessa unicamente al giudice di rinvio (Sez. 5, n. 14688 del 27/01/2020, Abusnaynna Hassan, Rv. 279150). 4.2.2.

In definitiva, alla specifica doglianza del ricorrente questa Corte non è in grado di fornire risposta, proprio in ragione delle non corrette modalità di calcolo della pena, che impediscono qualsivoglia controllo. 4.3. Ciò posto, le censure del ricorrente non possono essere così considerate prima facie manifestamente prive di consistenza e tali da giungere ad una pronuncia d'inammissibilità del ricorso. Al contrario, il rapporto processuale d'impugnazione deve intendersi senz'altro costituito. D'altro canto, tenuto conto della data di accertamento dei reati (15 dicembre 2014), un eventuale annullamento con rinvio non potrebbe che concludersi con una declaratoria di intervenuta prescrizione, cui il ricorrente non ha rinunciato, atteso il già avvenuto decorso del termine quinquennale previsto in tema di reati contravvenzionali dagli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2, cod. peri..

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.Così deciso in Roma il 03/03/2021 Il Consi