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Sentenza — n. 28415/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28415/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28415/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Genova, con sentenza dell'Il febbraio 2020 ha condannato Gasparoli Andrea Aldo alla pena di € 4.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 5, legge 283/1962, perché, quale responsabile operativo di area, dirigente per la sicurezza e operatore del settore alimentare della società Dussmann Service s.r.l. con sede [...] distribuiva per il consumo, nella mensa riservata agli agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Marassi, del riso in cattivo stato di conservazione, perché insudiciato per la presenza di un frammento di metallo proveniente dal cestello cuoci - pasta utilizzato nella cucina della predetta mensa. Commesso il 29 gennaio 2018.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28415/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per la sentenza impugnata, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte dì Cassazione, la presenza di un corpo estraneo nel piatto di riso costituisce l'elemento oggettivo del reato contestato. Infatti, "Ai fini dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.5 lett. D) legge 30 aprile 1962 n.283 e sudicia ogni sostanza alimentare che contenga internamente o esternamente corpi estranei che ne alterino la purezza e l'igienicità" (Sez. 6, Sentenza n. 398 del 20/02/1969 Ud. -dep. 03/05/1969 - Rv. 111201 - 01). 3.

Parole chiave

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contratto di ristorazione reati contro la salute pubblica inquinamento degli alimenti responsabilità per atto illecito violazione del mandato nozione di appalto pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Contraddittorietà della motivazione ex art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASPAROLI ANDREA ALDO nato il 07/09/1972 avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI: "Inammissibilità del ricorso". DEPNITATA IN CANCEL 22 LUG 2021 IL CANCELLI ERTO Andrea

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza dell'Il febbraio 2020 ha condannato Gasparoli Andrea Aldo alla pena di € 4.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 5, legge 283/1962, perché, quale responsabile operativo di area, dirigente per la sicurezza e operatore del settore alimentare della società Dussmann Service s.r.l. con sede [...] distribuiva per il consumo, nella mensa riservata agli agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Marassi, del riso in cattivo stato di conservazione, perché insudiciato per la presenza di un frammento di metallo proveniente dal cestello cuoci - pasta utilizzato nella cucina della predetta mensa. Commesso il 29 gennaio 2018.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Illogicità della motivazione nell'individuazione del ricorrente quale responsabile della violazione contestata. Il Tribunale condanna il ricorrente solo in quanto egli era il responsabile operativo di area con qualifica di operatore del settore alimentare (OSA). La posizione difensiva evidenziava altri soggetti, sottoposti (come da organigramma della società e dell'appalto in questione) ovvero Epifanio Di Marco, responsabile del servizio di ristorazione, e Anna Grieco, cuoca. La multinazionale tedesca Dussmann opera in molti paesi e in Italia con 16.000 dipendenti (ora 17.000), ed è ripartita in filiali e quattro divisioni (Trasporti, scuole, sviluppo strategico e terza età).

La multinazionale opera in particolare nelle committenze pubbliche con sistemi certificati (ISO e HACCP metodologia, quest'ultima, operativa riconosciuta a livello internazionale per la sicurezza e l'igiene nei processi di preparazione di cibi e bevande). Per il carcere di Genova, Marassi, la somministrazione di pasti era relativa a ben 78 appalti affidati alla gestione del ricorrente per le i Regioni Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia. La complessità della struttura societaria esclude la responsabilità del ricorrente; inoltre, erano stati nominati preposti nella cucina in oggetto, dove è stato somministrato il piatto di riso.

Il ricorrente è addetto alla gestione e al controllo degli appalti e non al controllo materiale dei piatti da somministrare. Il controllo dei piatti e della loro preparazione era un compito dei preposti alla cucina, i quali solo potevano controllare ed evitare la presenza di corpi estranei agli alimenti. Il Tribunale, invece, attribuisce al ricorrente una responsabilità oggettiva, per la sua posizione in azienda. L'affermazione di responsabilità per il garante della sicurezza alimentare richiede, comunque, l'omissione della predisposizione di idonee misure, per la corretta somministrazione dei cibi.

Come per il legale rappresentante anche per i preposti (nelle organizzazioni complesse) deve accertarsi la designazione (o no) di un responsabile - preposto - con relativa autonomia gestionale ed operativa. Nel carcere Marassi di Genova colui che aveva il compito di sorvegliare il lavoro nella mensa era il responsabile del servizio ristorazione - a ciò espressamente delegato - e la cuoca; non certamente il ricorrente. Ciò per evidente analogia con l'art. 299 T.U. 81/08 che richiama il principio di effettività. Solo il responsabile del servizio e la cuoca avrebbero potuto controllare il piatto di riso e la sua contaminazione con un corpo estraneo.

La responsabilità, quindi, doveva addebitarsi a chi era nella mensa e non al ricorrente. Inoltre, per le dimensioni dell'azienda - che opera nella grande ristorazione - i responsabili OSA sarebbero migliaia e per comodità quale responsabile è stato indicato, in registrazione, il ricorrente, responsabile operativo di area. 2.

2. Violazione di legge (art. 5, lettera D, legge 283/1962). Non è stato provato il pericolo per la salute pubblica. La lettera della legge che prevede la nocività per la salute pubblica ("o comunque nocive per la salute pubblica") rappresenta un'ipotesi autonoma di reato. Per la presenza di corpi estranei deve sussistere, comunque, la nocività delle sostanze alimentari (alimenti che prescindono dal superamento delle cariche microbiche). Deve sussistere l'attitudine ad arrecare danno alla salute pubblica. Nel caso in giudizio manca qualsiasi accertamento di pericolo per la salute pubblica. 2.

3. Contraddittorietà della motivazione ex art. 192 cod. proc. pen. Il Tribunale ha costruito la motivazione sulla base di un pregiudizio di responsabilità. Il Tribunale esclude la certezza che il corpo estraneo sia proveniente dal cestello cuoci - pasta, e ipotizza altre fonti di contaminazione. Inoltre, non analizza minimamente l'organigramma della società, e ritiene apoditticamente che nessuna disposizione fosse stata impartita ai preposti che avrebbero dovuto controllare solo per una loro "mera iniziativa". L'imputazione, peraltro, si regge solo su una foto dell'oggetto estraneo e ciò lascia seri dubbi sula sua origine. Non sono state accertate con motivazione logica tutte le ipotesi possibili. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2.

4. Con successiva memoria l'imputato ribadisce la fondatezza del ricorso mancando nella sentenza impugnata l'analisi sulla struttura della società (molto complessa) e del principio di effettività che escluderebbe in radice la responsabilità del ricorrente. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; peraltro, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica ha rilevato come il 29 gennaio 2018 nella mensa degli agenti della Polizia Penitenziaria era somministrato un piatto di riso con un corpo estraneo (di metallo), senza possibilità concreta di specificare meglio la sua provenienza e la sua natura (il pezzettino di metallo era stato, infatti, disperso).

Per la sentenza impugnata, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte dì Cassazione, la presenza di un corpo estraneo nel piatto di riso costituisce l'elemento oggettivo del reato contestato. Infatti, "Ai fini dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.5 lett. D) legge 30 aprile 1962 n.283 e sudicia ogni sostanza alimentare che contenga internamente o esternamente corpi estranei che ne alterino la purezza e l'igienicità" (Sez. 6, Sentenza n. 398 del 20/02/1969 Ud. -dep. 03/05/1969 - Rv. 111201 - 01). 3.

1. Non risulta necessaria, come ritenuto dal ricorrente nel ricorso in cassazione, accertare il pericolo concreto per la salute pubblica: "In tema di disciplina degli alimenti, il reato di cui all'art. 5 lett.

b) della legge 30 aprile 1962 n. 283, detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno per la salute del consumatore" (Sez. 3, Sentenza n. 2649 del 16/12/2003 Ud. - dep. 27/01/2004 - Rv. 226874 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 40772 del 05/05/2015 Ud. - dep. 12/10/2015 - Rv. 264990 - 0).

4. Anche sull'individuazione del ricorrente quale responsabile della contravvenzione la sentenza risulta adeguatamente motivata, con accertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità. Per la sentenza impugnata il soggetto preposto alla tutela dell'igiene degli alimenti deve individuarsi nel ricorrente; infatti, egli era specificamente delegato alla funzione, con procura notarile del 27 aprile 2017, designato operatore del settore alimentare (OSA). Le aree di competenze ricomprendevano anche il carcere in oggetto, dove è stato somministrato il piatto contaminato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel suo ricorso in cassazione, la sentenza impugnata analizza anche la complessità della struttura aziendale tanto che esclude la responsabilità del rappresentante legale; tuttavia, con valutazione di merito - insindacabile in questa sede di legittimità - rileva la validità della delega e la mancata predisposizione (da parte del ricorrente delegato espressamente alla sicurezza alimentare) di adeguate misure (e di vigilanza) per assicurare che gli alimenti somministrati fossero privi di contaminazione (derivante da uso di materie prime sudicie op da strumenti di lavorazione adeguati).

La sentenza rileva anche che in concreto alcuna direttiva di controlli era stata impartita, e un eventuale controllo era rimesso alla mera iniziativa degli addetti alla mensa. La natura formale e sostanziale di preposto rilevata in capo al ricorrente (attribuita con delega notarile) e la mancanza di predisposizione di idonee misure di prevenzione per la contaminazione (e di vigilanza in concreto) dei cibi, in assenza di specifiche deduzioni e prove diverse prospettate dall'imputato al giudice di merito, costituiscono elementi di fatto adeguatamente accertati e motivati dalla sentenza impugnata. 4.

1. Deve sul punto ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte in materia. "In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono' tréducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).

In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process