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Sentenza — n. 28414/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28414/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28414/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 31 ottobre 2019, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 10 ottobre 2017, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore unico di una società, indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2011, allo scopo di evasione, elementi passivi fittizi ed Iva indebitamente detratta, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla OML s.r.l.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28414/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Parole chiave

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fatture fittizie falsità in documenti di servizio omissione della contabilità false indicazioni su attività commerciali reticenza dolosa dei difetti falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
La prospettazione difensiva si risolve, infatti, in tentativo di ottenere da questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio; rivalutazione preclusa in sede di legittimità, dove sono ammesse solo censure riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pierozzi Ugo, nato a Terranuova Bracciolini il 06/10/1961 avverso la sentenza del 31/10/2019 dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Gino Bove.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 ottobre 2019, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 10 ottobre 2017, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore unico di una società, indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2011, allo scopo di evasione, elementi passivi fittizi ed Iva indebitamente detratta, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla OML s.r.l.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso pér cassazione, deducendo:

1) il travisamento della prova e l'omessa valutazione di una prova decisiva, sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe ritenuto fondata, a differenza del Tribunale, l'argomentazione difensiva in ordine all'assenza di valore di prova dell'atto di adesione all'accertamento tributario predisposto con l'Agenzia delle Entrate(vrebbe basato la responsabilità penale su elementi di prova non valorizzati dal giudice di primo grado - quali l'offerta inviata dalla OML alla società dell'imputato, la fattura emessa dalla OML, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, le dichiarazioni rese da alcuni testimoni e dipendenti, la fattura n. 13 del 2012 emessa dalla ditta Rinaldo per la riparazione dell'impianto - e avrebbe desunto che i lavori svolti e portati in fattura sarebbero consistiti nella sola sostituzione dei tubi dell'impianto di condizionamento, senza considerare alcuni fogli manoscritti che riportano l'intestazione della OML e che riguardano la descrizione dei lavori, escludendo che questi siano consistiti nella sola fornitura di manodopera;

2) vizi della motivazione in relazione alla valutazione della prova, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'importo indicato in fattura sovrabbondante rispetto all'entità dei lavori svolti, attraverso un criterio presuntivo che non terrebbe conto dei fogli manosceitti sopramenzionati, né del fatto che anche la sostituzione dei tubi comporta un costo per il committente, la cui quantificazione avrebbe dovuto tenere conto di quanto dichiarato da tre persone in sede di indagini difensive, nel senso che i tubi erano più grandi ed erano stati spostati; mentre non avrebbe senso il paragone fatto dei giudici d'appello con il prezzo della riparazione dello stesso impianto, di euro 9704,20, trattandosi di lavori diversi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso - le cui doglianze possono essere trattate congiuntamente perché attengono entrambe alla valutazione della prova della responsabilità penale - è inammissibile. La prospettazione difensiva si risolve, infatti, in tentativo di ottenere da questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio; rivalutazione preclusa in sede di legittimità, dove sono ammesse solo censure riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen. La difesa non giunge a confutare compiutamente, sul piano della logicità o della carenza, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello, la quale, del tutto coerentemente, desume la sovrafatturazione contestata da una serie di elementi univoci e concordanti. In particolare si valorizzano:

1) i tempi di svolgimento dei lavori e la circostanza che si trattasse della sola fornitura di manodopera per la realizzazione dell'impianto e non anche di materiali;

2) la mancanza di prova di effettiva esecuzione degli stessi da parte di più di tre o quattro operai della OML (dei quali, peraltro, alcuni mai identificati), che non erano dipendenti della stessa ed avevano con questa dei rapporti non chiariti;

3) la circostanza che i dipendenti della società dell'imputato, sentiti in sede di indagini difensive, avevano semplicemente confermato di aver visto una modifica all'impianto di condizionamento, ma nessuno di loro aveva assistito all'effettiva esecuzione dei lavori, se non una dipendente, che aveva parlato della presenza di soli due operai;

4) la circostanza che vi era stato un intervento eseguito pochi mesi dopo da altra ditta, che - contrariamente a quanto ritenuto da difesa - aveva natura del tutto analoga rispetto a quella dell'intervento portato dalla fattura oggetto dell'imputazione, e che era costato una cifra enormemente inferiore;

5) il fatto che la prestazione era del tutto estranea all'oggetto sociale della OML, che si occupava della produzione di bobine in ferro. Quanto, poi, alla prospettazione secondo cui si trattava della fornitura anche di apparecchiature, la difesa si è limitata ad un generico riferimento ad una prova documentale il cui effettivo Gille<ontenuto non è stato compiutamente richiamato, neanche per sommi capi, con il ricorso per cassazione; e ciò, a prescindere da ogni considerazione circa la genuinità di tale documentazione, a fronte della presenza di univoci elementi che depongono per la inesistenza, quantomeno parziale, della prestazione oggetto di fatturazione.

4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Così deciso il 16/02/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Mar