Sentenza — n. 28411/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24 marzo 2015, il Tribunale di Lecce ha condannato l'imputato - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva - alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 3000,00 di multa, per i reati di cui agli artt.: 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, per avere, senza essere coinvolto nel procedimento di duplicazione o riproduzione, detenuto per la vendita e comunque posto in commercio, a scopo di lucro, 150 CD e relative copertine, contenenti brani musicali abusivamente duplicati; 171-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 633 del 1941, per avere, a scopo di lucro, posto in vendita e comunque detenuto a tal fine i 150 CD privi del contrassegno della S.I.A.E; art. 648 cod. pen. per avere, al fine di trarne profitto, acquistato e comunque ricevuto gli stessi 150 CD musicali e relative copertine, abusivamente duplicati o riprodotti quali proventi del delitto di abusiva duplicazione o riproduzione ai fini di lucro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28411/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Peluso Luigi, nato a Porto Cesareo il 18/06/1963 avverso la sentenza del 30/09/2019 dalla Corte d'appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 marzo 2015, il Tribunale di Lecce ha condannato l'imputato - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva - alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 3000,00 di multa, per i reati di cui agli artt.: 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, per avere, senza essere coinvolto nel procedimento di duplicazione o riproduzione, detenuto per la vendita e comunque posto in commercio, a scopo di lucro, 150 CD e relative copertine, contenenti brani musicali abusivamente duplicati; 171-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 633 del 1941, per avere, a scopo di lucro, posto in vendita e comunque detenuto a tal fine i 150 CD privi del contrassegno della S.I.A.E; art. 648 cod. pen. per avere, al fine di trarne profitto, acquistato e comunque ricevuto gli stessi 150 CD musicali e relative copertine, abusivamente duplicati o riprodotti quali proventi del delitto di abusiva duplicazione o riproduzione ai fini di lucro.
Con sentenza del 30 settembre 2019, la Corte d'Appello di Lecce, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 633 del 1941, perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, eliminato il relativo aumento di pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la Corte d'Appello avrebbe riconosciuto l'estraneità dell'imputato rispetto alla condotta di riproduzione dei CD abusivi. Ad essere rimarcata è la circostanza che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto delle evidenze difensive, limitandosi, invece, a richiamare il ragionamento probatorio del giudice di primo grado, senza considerare che la figlia dell'imputato aveva dichiarato che era lui a effettuare la masterizzazione abusiva dei CD. 2.2.
Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla prova della finalità di lucro nella condotta contestata all'imputato, in quanto la Corte d'Appello avrebbe omesso di dare conto delle prove emerse nel corso del dibattimento, le quali, se debitamente valutate, avrebbero dovuto insinuare nel giudice il ragionevole dubbio in ordine al fatto che i CD sequestrati fossero destinati all'ascolto da parte dei potenziali acquirenti di altri CD lecitamente detenuti e non già alla vendita. Non sarebbero state poi valutate le dichiarazioni rese dalla figlia e dalla moglie dell'imputato - la prima delle quali confermava che i CD fossero utilizzati solo per l'ascolto - né le dichiarazioni rese in dibattimento dagli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali si erano occupati sia dell'attività di indagine sia del sequestro della merce posta in vendita. 2.3.
Con una terza censura, la difesa contesta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di merito avrebbe ritenuto ostativa l'esistenza di precedenti specifici; precedenti contraddittoriamente considerati come poco gravi ai fini del giudizio di equivalenza fra la recidiva specifica e la particolare tenuità della ricettazione. 2.4. Da ultimo, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della continuazione rispetto alle precedenti condanne a carico dell'imputato, essendo stato scorrettamente considerato il lasso di tempo intercorso tra i predetti fatti, di circa sei anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Esso si fonda sugli stessi motivi proposti con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado; trova dunque applicazione il principio giurisprudenziale che afferma, per tali casi, sia l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex plurimis, sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566). 1.1.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'estraneità dell'imputato rispetto alla condotta di riproduzione dei CD abusivi, è inammissibile perché incentrato su argomentazioni generiche e inidonee a scalfire la linearità del provvedimento impugnato. Per un verso, infatti, l'affermazione secondo la quale l'imputato avrebbe provveduto personalmente alla duplicazione illecita dei CD rimane una mera allegazione della difesa che le dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia non sono state in grado di confermare, rivelandosi contraddittorie e poco credibili ed essendo confliggenti con il ragionamento probatorio del Tribunale.
E la Corte di merito evidenzia adeguatamente come l'imputato non abbia fornito alcuna prova circa la disponibilità di strumentazioni adeguate a procedere alla duplicazione dei supporti, se non richiamando l'esistenza di un semplice masterizzatore casalingo, di per sé insufficiente. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, perché sganciato dalle ragioni poste a fondamento del provvedimento censurato, che avrebbe avuto invece l'onere di richiamare e criticare. La difesa infatti argomenta che, se fossero state correttamente valutate le prove emerse nel corso del dibattimento - nello specifico le dichiarazioni di moglie e figlia, nonché quelle degli agenti di polizia giudiziaria - queste avrebbero dovuto insinuare il ragionevole dubbio che i CD sequestrati non fossero destinati alla vendita ma all'ascolto dei potenziali acquirenti.
In particolare, viene contestata la mancata considerazione delle dimensioni della bancarella, tale da contenere un numero di CD molto elevato rispetto ai quali il numero di quelli sequestrati era da considerarsi sicuramente irrisorio. Deve però rilevarsi che la Corte d'appello si confronta con tali circostanze, mettendo in evidenza il carattere contraddittorio delle dichiarazioni rese dai familiari dell'imputato, e giudicando gli elementi di prova a discarico non attendibili, dal momento che, per diverse opere musicali, vi erano più copie duplicate; e non avrebbe avuto alcun senso creare decine di copie - asseritamente riservate al solo ascolto da parte di potenziali clienti - dello stesso album, costituendo questa attività un inutile spreco di tempo e denaro. 1.3.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche è parimenti inammissibile. A tal proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, in forza del quale il giudice di merito è chiamato ad esprimere sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o della esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269). Orbene, in virtù di tale premessa, devono ritenersi non configurabili i vizi evocati, avendo il giudice d'Appello - condividendo il ragionamento del Tribunale - ritenuto sufficiente, ai fini della esclusione delle attenuanti generiche, il riferimento in sentenza ai precedenti penali dell'imputato. 1.4. Il quarto e ultimo motivo, è ugualmente inammissibile, in quanto l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 Rv. 275222).
Non solo, il considerevole lasso di tempo intercorso fra le azioni delittuose (nel caso di specie sei anni) può essere dal giudice negativamente apprezzato, costituendo un elemento di valutazione certamente rilevante ai fini dell'esclusione dell'unicità di tale disegno, come bene evidenziato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione.
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.
Così deciso il 16/02/2021. Il Con