Sentenza — n. 28008/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Massa, con l'ordinanza del 14 ottobre 2020, ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto dalla ViVal Banca s.c., in persona del legale rappresentante Alessandro Belloni, avverso l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Massa del 24 settembre 2020 di rigetto dell'istanza di revoca del decreto genetico di sequestro preventivo di quattro immobili di proprietà della società Ittica Apuana Catering s.r.I., siti nel comune di Massa, ritenuti il profitto dei reati ex art. 4,5,10 d.lgs. 74/2000, commessi negli anni 2014 e 2015, ascritti a Nicola Tonelli e Renato Aldovardi, rispettivamente amministratori di diritto e di fatto della società Ittica Apuana.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322-bis cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 24 Cost, art. 117 Cost, art. 321 comma 3 cod. proc. pen, art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sempre alla persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni in sequestro preventivo fanno riferimento l'art. 322-bis sull'appello cautelare reale e l'art. 325 cod. proc. pen. sul ricorso per cassazione. 1.4. La ricorrente, quale creditore ipotecario, non ha neanche interesse alla proposizione del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione nelle procedure relative al sequestro preventivo, riesame, appello e ricorso per cassazione, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIVAL BANCA - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e San Pietro in Vincio s.c. - in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione BELLONI ALESSANDRO nato a Montecatini Terme il 29/09/1959 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di MASSA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni del difensore; Il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Massa, con l'ordinanza del 14 ottobre 2020, ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto dalla ViVal Banca s.c., in persona del legale rappresentante Alessandro Belloni, avverso l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Massa del 24 settembre 2020 di rigetto dell'istanza di revoca del decreto genetico di sequestro preventivo di quattro immobili di proprietà della società Ittica Apuana Catering s.r.I., siti nel comune di Massa, ritenuti il profitto dei reati ex art. 4,5,10 d.lgs. 74/2000, commessi negli anni 2014 e 2015, ascritti a Nicola Tonelli e Renato Aldovardi, rispettivamente amministratori di diritto e di fatto della società Ittica Apuana.
Il Tribunale del riesame ha condiviso l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale (ipoteca) - qui la ViVal Banca s.c.- non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene al sequestro preventivo, essendo destinato a trovare soddisfazione nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene come accadrebbe al propfrietario.
2. Il difensore e procuratore speciale della ViVal Banca s.c., in persona del legale rappresentante Alessandro Belloni, titolare di un diritto di garanzia reale (ipoteca) sui beni immobili oggetto di sequestro preventivo, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata avrebbe errato nel ritenere che solo il proprietario del bene sequestrato possa essere l'«interessato» indicato nell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. La decisione contrasterebbe con il tenore letterale della norma che espressamente si riferisce ad ogni soggetto «interessato», quale legittimato a chiedere la revoca del sequestro, e non al solo proprietario.
Per «interessato» si dovrebbe, al contrario, intendere chiunque possa ricevere un pregiudizio dal mantenimento della misura. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 322-bis cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, legittimato a proporre appello cautelare sarebbe non solo il titolare del diritto di proprietà, ma anche il titolare di altri diritti reali ed il soggetto che possa ricevere un pregiudizio dal sequestro. La Suprema Corte, con sentenza n. 2319 del 2014, avrebbe ritenuto legittimato a proporre riesame contro sequestro preventivo un istituto di credito titolare di diritto reale di garanzia sui beni in sequestro. 2.3.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 325 cod. proc. pen. nonché per la motivazione apparente; la motivazione sarebbe disancorata .dal caso concreto. Mentre l'ordinanza si riferirebbe all'ipotesi del tutto distinta in cui il creditore assistito da garanzia reale chieda la restituzione del bene in sequestro adducendo come unica motivazione la titolarità del diritto reale di garanzia e la volontà di soddisfare il proprio credito sul bene, nella specie la ricorrente avrebbe chiesto, senza ottenere risposta, il vaglio di legittimità del provvedimento di sequestro che produce effetti diretti anche nei suoi confronti.
Poiché il bene non avrebbe dovuto essere sequestrato, non si sarebbero conseguentemente prodotti i relativi effetti negativi nei confronti della ricorrente che si vede costretta ad attendere l'esito del procedimento penale, essendo bloccato il procedimento civile, e a dimostrare la propria buona fede rispetto ad un reato della cui commissione non è accusata e rispetto al quale essa è completamente estranea. Ciò renderebbe attuale il conflitto tra la pretesa ablatoria dello Stato e le posizioni soggettive di tutti i soggetti che sui medesimi beni hanno diritti reali anche solo di garanzia.
Inoltre, l'ordinanza impugnata incorrerebbe in palese contraddizione laddove, al fine di evitare che l'indiscriminato riconoscimento della possibilità per tutti i titolari di diritti reali di garanzia di ottenere la restituzione dei beni sequestrati vanifichi la pretesa ablatoria dello Stato, affermerebbe la carenza di legittimazione della ricorrente a chiedere il controllo giudiziale sulla legittimità del sequestro. A tale scopo, l'ordinanza affermerebbe, contrariamente al vero, che la ricorrente medesima non subisca conseguenze direttamente riconducibili al provvedimento di sequestro in quanto esso non impedirebbe la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata civile.
Osserva la ricorrente che in questo modo il Tribunale permetterebbe la vanificazione proprio di quell'aspettativa ablatoria dello Stato che avrebbe invece voluto garantire. In ogni caso, stante alla ricostruzione del Tribunale, verrebbe leso il diritto di difesa della ricorrente, unico soggetto la cui posizione soggettiva sarebbe direttamente incisa dal provvedimento di sequestro. Infatti, in sede di incidente di esecuzione, quest'ultima non potrebbe più far valere i motivi di illegittimità del provvedimento di sequestro. 2.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza della motivazione sulle prospettate doglianze di legittimità costituzionale.
L'ordinanza impugnata avrebbe del tutto ignorato le censure della ricorrente circa l'incostituzionalità per violazione degli artt. 24, 117 Cost. e 6 CEDU per l'esclusione della sua legittimazione a ,e1,2 richiedere il vaglio giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento di sequestro. La ricorrente si vedrebbe, infatti, deprivata dalla tutela giurisdizionale avverso un provvedimento che produrrebbe conseguenze dirette anche nei suoi confronti in quanto impossibilitata a tutelare il proprio diritto di credito nella naturale sede civile già azionata, dovendo attendere la conclusione del procedimento penale e vedendosi addossato un gravoso onere probatorio che in sede civile non avrebbe mai avuto. 2.5.
Infine, con il quinto motivo si solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321, comma 3, 322 bis e 325 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui privano il creditore titolare di diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro della legittimazione a presentare richiesta di revoca del medesimo per la sua illegittimità, nonché di presentare appello cautelare e ricorso per cassazione. 2.6. Sono poi state depositate le conclusioni scritte, con argomentazioni in replica alle deduzioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono tutti al problema se sia ammissibile, per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro penale, proporre istanza di revoca del sequestro preventivo, anche al fine di contestare la legittimità del sequestro preventivo che potrebbe incidere sulla pretesa civilistica sul bene: quella del terzo titolare di un diritto reale di garanzia mediante l'ipoteca. La Banca ricorrente invoca a suo favore il disposto dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.; la decisione del Tribunale del riesame sarebbe errata perché l'art.321 cod. proc. pen. che fa riferimento all'«interessato», dovrebbe essere interpretato nel senso di poter ricomprendere anche il terzo titolare di un diritto di credito con garanzia ipotecaria, che contesta la legittimità del sequestro preventivo ed al quale deriverebbe un pregiudizio attuale dal mantenimento della misura, non potendo più procedersi alla vendita, nella procedura esecutiva, del bene su cui grava l'ipoteca ma sottoposto a sequestro. 1.2.
La tesi difensiva è contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui la legittimazione del terzo interessato alla richiesta di revoca del sequestro preventivo ed alla proposizione delle successive impugnazioni è possibile solo ove l'interessato abbia diritto alla restituzione del bene. 1.3. Tale orientamento si fonda in primo luogo sul chiaro testo delle norme.(g, Se infatti l'art. 321 comma 3 cod. proc. pen. fa riferimento alla richiesta di revoca dell'interessato, l'art. 322 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione a richiedere il riesame del decreto di sequestro preventivo solo all'imputato ed al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate - e tale non è il creditore con garanzia reale - e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
Sempre alla persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni in sequestro preventivo fanno riferimento l'art. 322-bis sull'appello cautelare reale e l'art. 325 cod. proc. pen. sul ricorso per cassazione. 1.4. La ricorrente, quale creditore ipotecario, non ha neanche interesse alla proposizione del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione nelle procedure relative al sequestro preventivo, riesame, appello e ricorso per cassazione, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
Un soggetto astrattamente legittimato all'impugnazione non ha l'interesse, concreto ed attuale, all'impugnazione se non può ottenere la restituzione del bene (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan ( Rv. 271231 - 01; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, in motivazione). Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875 - 01, con riferimento al decreto di sequestro preventivo non ancora eseguito, ha affermato che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione poiché il provvedimento non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente.
Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132, ha anche affermato che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti, giacchè questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare. 1.5. Si è altresì precisato che, ai sensi degli artt. 568 comma 4 e 581 comma 1 lett.
d) cod. proc. pen., è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01). Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713, ha affermato in motivazione che affinché sia legittimato a proporre impugnazione, l'indagato o l'imputato o il terzo deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante. 1.6.
Proprio dalla prospettazione della ricorrente risulta chiaramente che la banca, quale titolare di un diritto reale di garanzia, non ha diritto alla restituzione del bene, la quale spetta in tal caso esclusivamente al titolare del diritto di proprietà. 1.7. Va pertanto ribadito il principio, affermato da Sez. 3, n. 26273 del 10/05/2018, Italfondiario Spa, Rv. 273349 - 01, per cui in tema di sequestro preventivo il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene, come invece accadrebbe per il proprietario. 1.8.
Come affermato dalla sentenza Italfondiario Spa, l'esistenza di ipoteche sui beni o di altre forme di garanzia non esclude l'assoggettabilità a sequestro preventivo dei beni medesimi, trovando il diritto di sequela del creditore ipotecario o pignoratizio soddisfazione solo nella successiva fase processuale, relativa alla confisca ed alla esecuzione della stessa. 1.9. Va altresì ribadito quanto affermato dalla sentenza Italfondiario sulla situazione del terzo creditore assistito da ipoteca rispetto al terzo proprietario in buona fede del bene. Nel caso de quo, il conflitto non è fra due soggetti che reclamano lo stesso diritto di proprietà sullo stesso bene, ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà, seppure all'esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell'imputato.
Il credito, sebbene assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal c.d. ius sequelae, non ha la stessa valenza del diritto dominicale perché il bene continua a rimanere di proprietà dell'imputato il quale, avendone la disponibilità, ben può effettuare su di esso negozi giuridici. Ed è proprio per questo che il legislatore, a tutela del (futuro) diritto ablatorio a favore dello Stato, ha previsto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca che è, appunto, una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l'imputato, nelle more del processo, possa disperdere il bene, frustrando, quindi, l'interesse dello Stato a divenirne proprietario.
Ove si consentisse al terzo creditore di anticipare la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro è stato disposto, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata a monte determinando la sostanziale impossibilità di disporre il -I *1; sequestro preventivo sui beni gravati da garanzie reali e di garantire così, anticipatamente, il buon esito della confisca. 1.10. Tali conclusioni non sono contraddette dalla sentenza Sez. 5, n. 2319 del 31/10/2014, dep. 2015, Rv. 262842, citata dalla ricorrente nei motivi di ricorso, che ha ad oggetto il diverso caso del creditore pignoratizio che nel caso concreto aveva, come risulta dalla sentenza citata, la «disponibilità» dei beni sequestrati, quanto meno sotto il profilo del possesso, che è connaturata alla stessa costituzione del pegno, tutelabile con le relative azioni in sede civile, nonché il diritto di trattenere la cosa data in pegno finché il credito non sia stato interamente soddisfatto (art. 2794 c.c.). 1.11.
Va altresì ribadito quanto affermato dalla sentenza Italfondiario Spa sull'ambito applicativo dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.: la previsione, nell'ambito del giudizio di cognizione, del contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., non comporta l'anticipazione della tutela di tali diritti prima che la statuizione sulla confisca sia divenuta definitiva. Per ragioni di sintesi, si richiama la motivazione della sentenza Italfondiario Spa quanto al rapporto tra confisca penale e diritto reale di garanzia. 1.12.
Neanche per la confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. e per le fórme di confisca relative ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. è impossibile il sequestro preventivo del bene sui cui sussiste la garanzia reale. Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., «Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
L'art. 52 del d.lgs. 159/2011 disciplina, per quanto qui interessa, nel modo che segue i «Diritti dei terzi»: «1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; 7 Ci.\ b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5. ...
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. ...
4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
2. Non vi sono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dedotta perché la sola mancanza di tutela cautelare reale è il frutto della scelta del legislatore, non arbitraria, attesa la diversa natura del diritto di credito del terzo rispetto a quello del soggetto che vanta il diritto alla restituzione del bene, e per la finalità del giudizio incidentale, che è volto a far ottenere all'avente diritto la restituzione della cosa come effetto del dissequestro. 2.1. Per altro, il terzo titolare del diritto di credito tutelato da un diritto reale di garanzia ove intenda far valere l'insussistenza del nesso di derivazione del bene dal reato e quindi la sua non confiscabilità quale profitto o prezzo del reato, nella fase delle indagini preliminari non è del tutto sfornito di tutela perché il terzo può sempre produrre al pubblico ministero gli elementi di fatto a sostegno di tale insussistenza.2.2.
Il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321 comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari è infatti tenuto a revocare il sequestro preventivo quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità del sequestro.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità