Sentenza — n. 28004/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 29 luglio 2020 il tribunale di Venezia convalidava il provvedimento D.a.spo. del questore di Ravenna del 29/06/2020, con cui .si faceva divieto a Proiettis Giovanni di accedere a manifestazioni sportive di calcio dell'US Triestina. Avverso questa pronuncia Poriettis Giovanni propone ricorso per cassazione mediante un solo motivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 178 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Questa corte ha più volte precisato che al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile dì cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 (dep. 17/02/2016) Rv. 266223 -; sez. 3, n. 32824 dell'11.6.2013, Cesare, Rv. 256379); il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, è finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ed è causa di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Proiettis Giovanni nato a Venezia il 20/03/1969; avverso la ordinanza del 29/07/2020 del tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Ravenna del 29 giugno 2020 limitatamente all'obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 luglio 2020 il tribunale di Venezia convalidava il provvedimento D.a.spo. del questore di Ravenna del 29/06/2020, con cui .si faceva divieto a Proiettis Giovanni di accedere a manifestazioni sportive di calcio dell'US Triestina.
2. Avverso questa pronuncia Poriettis Giovanni propone ricorso per cassazione mediante un solo motivo.
2. Deduce il vizio di violazione dell'art. 6 comma 3 L. 13.12.1989 e del'art. 178 lett.
c) cod. proc. pen. per l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per la propria difesa. Il Daspo disposto nei confronti del ricorrente sarebbe stato notificato il 27/07/2020 alle ore 16.12 e il P.M. avrebbe chiesto la convalida il 28 luglio 2020 alle ore 13.44, cui avrebbe fatto seguito la convalida disposta dal Gip in data 29 luglio 2020 alle ore 12.30 ossia all'interno dell'intervallo temporale di 48 ore dalla notifica del Daspo al prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa corte ha più volte precisato che al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile dì cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 (dep. 17/02/2016) Rv. 266223 -; sez. 3, n. 32824 dell'11.6.2013, Cesare, Rv. 256379); il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, è finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ed è causa di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett.
c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 32824, dell'11/06/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez, 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). La giurisprudenza di legittimità ha formulato talune precisazioni circa la rilevanza del mancato rispetto del predetto termine da parte del Gip che convalidi l'atto del Questore, proprio tenendo conto della natura del medesimo, ossia non della sua perentorietà formale bensì della strumentalità del suo carattere dilatorio rispetto all'esercizio del diritto di difesa. Nel senso che il suo mancato rispetto assume rilievo solo nella misura in cui obiettivamente si traduca in un pregiudizio nella possibilità di rappresentare le ragioni della difesa.
In tal senso, è stato infatti precisato che, in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, qualora il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre1989, n. 401, eserciti, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, il giudice non è obbligato ad attenderne la maturazione, purché l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi (cfr.
Sez. 3 n. 13639 del 15/11/2019 (dep. 06/05/2020) Rv. 278785 - 01 Romagnoli). Si è altresì rilevato, a fronte dell'intervenuto esercizio, prima della convalida, del diritto di difesa dell'interessato, mediante invio di note difensive, ritenute tuttavia dal Gip convalidante non pertinenti, che la mera inosservanza del termine delle 48 ore non può ritenersi idonea a inficiare la legittimità dell'ordina'nza impugnata, in assenza della illustrazione in ricorso del concreto pregiudizio subito dal ricorrente, compresa la mancata descrizione dell'eventuale impedimento della possibilità di presentare un ulteriore scritto difensivo, purché inerente ad argomenti diversi da quelli già ritenuti non decisivi dal giudice della convalida.
Così ribadendosi l'attribuzione, al pkedetto termine delle 48 ore, di una valenza sostanziale e non meramente formale (sez. 3, n. 15973 del 2020 ud. 04/03/2020, Belviso). Di converso, ma sempre in linea con la necessità che il rispetto del termine risulti effettivamente in funzione della concreta tutela del diritto di difesa, questa Suprema corte ha osservato che in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016 (dep. 07/02/2017) Rv. 269244 - 01).
Ciò in quanto, posta la mancanza di prova del rispetto del termine di 48 ore, l'incertezza, riguardando l'intero lasso temporale interessato, non può che implicare di per sé, esclusivamente, un pregiudizio per i diritti difensivi. Alla luce della suesposta cornice giuridica, l'intervenuta convalida del provvedimento del questore in data 29 luglio 2020, ore 12.30, a fronte della notifica del medesimo all'interessato il 27 luglio 2020 alle ore 16.12, ovvero dopo il decorso di buona parte del termine concesso e concretamente utilizzabile per l'esercizio delle ragioni difensive, non può assumere il carattere di circostanza di per sé incidente sul diritto di difesa, a fronte dell'assenza di qualsivoglia attività difensiva esperita nel residuo arco temporale decorso sino alle 16.12 del 27 luglio 2020.
Cosicchè, a fronte del ristretto intervallo cronologico ancora residuante rispetto alla maturazione delle 48 ore, non può che essere onere del ricorrente illustrare e allegare le ragioni del pregiudizio concretamente subito in ragione della breve anticipazione del momento di adozione dell'atto di convalida.Piuttosto che limitarsi, come nel caso concreto, a lamentarsi soltanto della breve anticipazione circa l'orario di maturazione del termine di 48 ore, stabilito per la convalida di parte del provvedimento del Questore.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della _somma di C 3.000,00 in