Sentenza — n. 28003/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALVAN OSCAR nato a MILANO il 06/06/1964 avvero l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta da ConsigliereGASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto l'inammissibilità; Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va rammentato che, per espresso dettato dell'art. 325 cod. proc. pen., i provvedimenti in materia di misura cautelari reali sono ricorribili unicamente per violazione di legge; nella specie, invece, il ricorso intende censurare, sulla base di valutazioni fattuali collegate alla destinazione delle opere (definite, nella prima parte, "di cantiere" ovvero anche, nella seconda parte, come dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee), la motivazione offerta sul punto dal provvedimento impugnato e funzionale a dimostrare il ,fumus del reato in relazione alla necessità di adozione del permesso a costruire.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALVAN OSCAR nato a MILANO il 06/06/1964 avvero l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta da ConsigliereGASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto l'inammissibilità; Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Con ricorso per Cassazione Galvan Oscar ha impugnato la ordinanza del Tribunale del riesame di Agrigento che confermava il decreto di sequestro preventivo di un manufatto di sua proprietà in ordine al reato di cui all'art.44, comma lett.
b) d.P.R. n. 380 del 2001, per avere effettuato uno sbancamento (di 90 mq circa di superficie., con altezza media di 1 metro e 90 mq. di volume) e una gettata in calcestruzzo (di 90 mq circa di superficie., con altezza media di 0,15 cm. e 13,50 mc di volume) non previsti nei grafici allegati al titolo abilitativo della Scia alternativa al permesso di costruire. relativa al risanamento e restauro conservativo di un dammuso sito a Lampedusa in contrada Cala Croce.
2. Con il primo motivo di ricorso si eccepiscono il vizio di apparenza della motivazione e di violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commisi delicti e alla interpretazione della nozione di "nuova costruzione" dal momento che le opere oggetto di contestazione non sarebbero soggette a permesso di costruire, trattandosi di mere opere di cantiere, finalizzate a consentire il risanamento conservativo di un dammuso, per eseguire il quale il prevenuto si muniva di tutti i titoli abilitativi richiesti. Le opel-e in oggetto sarebbero state realizzate In corso d'opera al fine di collocare i ponteggi del cantiere per ragioni di sicurezza e stabilità delle strutture propedeuticlie alla esecuzione dei lavori, per facilitare il transito di mezzi ed -operai nonché per consentire loro di lavorare in condizioni ottimali e non sullo scomposto terriccio reso limaccioso dalle precipitazioni invernali; sarebbero infatti stati realizzati un livellamento, peraltro in particella catastale n. 1098, diversa da quella sui cui insiste il damnnuso (particella catastale n. I 058), di altezza oscillante tra i 20 cm ed i 90 cm e una superficie impegnata di circa 65 mq., e un magrone o nnassetto dello spessore di circa 10 cm di pronta rimozione.
Si tratterebbe, dunque, di opere rientranti nella categoria di attività edilizia libera anche alla stregua del "decreto semplificazioni" (legge 11/09/2020 n.120, di conversione del d.l. n. 76 del 2020), in ragione della loro caratteristica contingente o temporanea e della natura di pavimentazione o di finitura di spazi esterni (come confermato anche dalla I.reg. n. 16 del 2016). In via subordinata le stesse sarebbero, al più, sottoposte a Scia. Non sussisterebbe pertanto il fumus del contestato reato venendo meno il presupposto per la sussistenza della tipicità materiale della condotta, ovvero la necessità del rilascio del permesso di costruire, al più essendo sufficiente una Scia, corroborato dal contegno oltremodo diligente del prevenuto nel richiedere alla Sovrintendenza di Agrigento il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori di livellamento e sistemazione dell'area adiacente al predetto dammuso, rilasciato in data 03/11/2020 prot. 11550, ed escludendosi così la eventuale antigiuridicità della condotta.
3. Con la seconda censura lamenta il difetto di motivazione in ordine all' errore materiale consistito nella apposizione, da parte della p.g. operante, del sequestro preventivo sulla particella n.1058 su cui insiste il dammuso, dal momento che le opere oggetto di contestazione ricadono, invece, sulla confinante particella 1098, con conseguente eventuale applicabilità della misura reale su tale sola area.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va rammentato che, per espresso dettato dell'art. 325 cod. proc. pen., i provvedimenti in materia di misura cautelari reali sono ricorribili unicamente per violazione di legge; nella specie, invece, il ricorso intende censurare, sulla base di valutazioni fattuali collegate alla destinazione delle opere (definite, nella prima parte, "di cantiere" ovvero anche, nella seconda parte, come dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee), la motivazione offerta sul punto dal provvedimento impugnato e funzionale a dimostrare il ,fumus del reato in relazione alla necessità di adozione del permesso a costruire.
Le censure, del resto, prescindono dalle diménsioni e caratteristiche oggettive delle opere, ben poste invece in risalto dal Tribunale, e già indicate sopra, che ha fatto riferimento a lavori di sbanéamento e ad una piattaforma in cemento (di mq.90 di superficie e cm. 15 di altezza media), per dedurne logicamente l'effetto di modificazione e trasformazione dell'area tale da ricondurre l'opera, nella sua globalità, tra quelle di "nuova costruzione". Né può rivestire alcun rilievo l'eventuale presenza di nulla osta paesaggistico, evidentemente attinente a profili diversi da quello strettamente urbanistico.
5. Anche il secondo motivo è inammissibile; oltre a doversi rilevare che la doglianza sul preteso errore di individuazione della particella sottoposta a sequestro non è stata posta con la richiesta di riesame ma solo in sede di discussione, ne va ritenuta, in ogni caso, la natura di questione non riguardante, per come prospettata, la legittima adozione del sequestro, quanto, piuttosto, la regolare apprensione dei beni in fase di esecuzione.
6. In definitiva, quindi, il ricorso è inammissibile, derivandone la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle