Sentenza — n. 28002/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAil Tribunale cautelare non si è confrontato con gli elementi prospettati dal pubblico ministero e indicati dal G.i.p., quali i rapporti, anche di affari, di Cesare Muto con la ‘ndrangheta dal 2006 e mai interrotti; il fatto di essere il braccio destro del fratello Antonio, condannato in appello quale esponente del sodalizio 'ndranghettistico emiliano; la strumentalità delle società del Muto agli interessi della 'ndrangheta; i rapporti del Muto con gli esponenti della cosca emiliana: tutti temi che avrebbero dovuto essere trattati in connessione con il tema delle esigenze cautelari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28002/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la motivazione sarebbe illogica laddove ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari valorizzando che il Muto stia lavorando sotto la vigilanza dell'amministratore dei beni in sequestro, senza considerare che l'avvicinamento del teste è avvenuto proprio durante tale periodo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di Muto Cesare, nato a Crotone il 17/05/1980 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del Tribunale della libertà di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. Luca Andrea Brezigar del foro di Modena, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Bologna ha accolto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di Cesare Muto avverso l'ordinanza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora, e, per l'effetto, revocava tale misura, che era stata applicata al Muto in relazione a diverse violazioni degli artt. 81, 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., come contestate ai capi 7), 39-bis), 39-ter), 39-quater), 39-quinquies), 39-sexies) del decreto che dispone il giudizio, e in relazione ai quali l'imputato è stato condannato con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bologna all'esito del giudizio abbreviato.
2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero propone ricorso per Cassazione affidato a un motivo, con cui lamenta il vizio di illogicità della motivazione in relazione a plurimi profili, vale a dire:
1) il Tribunale cautelare non si è confrontato con gli elementi prospettati dal pubblico ministero e indicati dal G.i.p., quali i rapporti, anche di affari, di Cesare Muto con la ‘ndrangheta dal 2006 e mai interrotti; il fatto di essere il braccio destro del fratello Antonio, condannato in appello quale esponente del sodalizio 'ndranghettistico emiliano; la strumentalità delle società del Muto agli interessi della 'ndrangheta; i rapporti del Muto con gli esponenti della cosca emiliana: tutti temi che avrebbero dovuto essere trattati in connessione con il tema delle esigenze cautelari;
2) il Tribunale distrettuale ha escluso le esigenze cautelari solo in relazione al tempo trascorso dall'ultimo reato contestato, omettendo di valutare tutte le condotte contestate, anche successive al fatto, indicative del pericolo di reiterazione, essendo il sodalizio criminoso di riferimento tuttora operativo;
3) la contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale, da un lato, ritenuto insussistenti condotte successive ai fatti contestati e, dall'altro, dato atto del tentativo di avvicinare un testimone, avvenuto nel luglio 2020; 4) è illogica la motivazione laddove ha ritenuto che il tentativo di avvicinamento del teste abbia esaurito i sui effetti, essendo tale condotta piuttosto indicativa del pericolo di reiterazione di delitti di "criminalità organizzata";
5) la condotta di avvicinamento- del teste era da ritenersi indicativa di un'azione dai connotati mafiosi, sintomatica della sussistenza delle esigenze cautelari;
6) la motivazione sarebbe illogica laddove ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari valorizzando che il Muto stia lavorando sotto la vigilanza dell'amministratore dei beni in sequestro, senza considerare che l'avvicinamento del teste è avvenuto proprio durante tale periodo.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non consentite dalla legge.
4. Nel caso in esame, il ricorso è stato sottoscritto dal pubblico ministero mediante firma digitale e depositato in forma cartacea, da un incaricato, il 23 dicembre 2020, presso la cancelleria del Tribunale del riesame.
5. Orbene, è ben noto al Collegio che l'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "decreto Ristori") - norma astrattamente applicabile al caso di specie, essendo in vigore dal 29 ottobre al 24 dicembre 2020, quindi prima delle modifiche apportate in sede di conversione dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020 - ha introdotto una serie di novità in tema di deposito telematico degli atti del processo penale. E tuttavia, pur prescindendo dal fatto che tale disciplina parrebbe applicarsi solamente agli atti depositati dal difensore (e quindi non al pubblico ministero), è dirimente osservare che il deposito degli atti con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, "deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici" (art. 24, comma 4).
Nel caso in esame, invece, l'atto non è stato depositato mediante posta elettronica certificata, bensì, come anticipato, su supporto cartaceo, presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata.
6. Esclusa, quindi, l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (tema recentemente affrontato, in maniera approfondita, da Sez. I, n. 487 del 30 ottobre 2020, dep. 8 gennaio 2021, Regano, n.m., la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato mediante posta elettronica certificata), nel caso in esame si è in presenza di un "normale" ricorso per cassazione, che è stato però firmato digitalmente dal pubblico ministero, ossia con una modalità che, allo stato della legislazione vigente, non è riconosciuta nel "processo penale telematico", non essendovi alcuna disposizione che consenta di ricorrere alla firma digitale, di cui all'art. 24 d.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82, che ha varato il Codice dell'amministrazione digitale, per la redazione dei provvedimenti del Giudice e del Pubblico Ministero.
7. Di conseguenza, poiché il ricorso risulta privo di sottoscrizione e tale mancanza determina l'inesistenza dell'atto di impugnazione (Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 13/02/1997, Carpanelli, Rv. 206848), esso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.