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Sentenza — n. 28000/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28000/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28000/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza adottata in data 28 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha respinto la richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei confronti di Li Qibin per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo che gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Regesto Legislator

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art. 409 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 111 Cost, art. 568 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28000/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Questo indirizzo ritiene che l'omesso avviso di cui si è detto integra una nullità deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi del comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen., senza che, in contrario, rilevi il disposto dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.. Questo perché l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., pur prevedendo espressamente la ricorribilità per cassazione della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., non può ritenersi diretto ad escludere il ricorso per cassazione avverso gli altri tipi di provvedimenti adottabili nell'udienza camerale.

Parole chiave

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inchiesta per sottrazione d'imposta omissione del contribuente omissione del ministero pubblico appropriazione indebita di imposte alla fonte arretrati d'imposta onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 409 cod. proc. pen
a) l'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
è alternativo a quello di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.;
art. 127 cod. proc. pen
Questo indirizzo ritiene che l'omesso avviso di cui si è detto integra una nullità deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi del comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen., senza che, in contrario, rilevi il disposto dell'art.
art. 111 Cost
pen., evidenziando che nessuna norma del codice di rito prevede l'impugnabilità delle ordinanze che dispongono l'imputazione coatta, e, inoltre, che non si verte in tema di sentenze o provvedimenti sulla libertà personale di cui al comma 7 dell'art. 111 Cost.
art. 568 cod. proc. pen
e del comma 2 dell'art. 568 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, nel procedimento nei confronti di: Li Qibin, nato in Cina il 09/12/1975 avverso l'ordinanza in data 28/09/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 28 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha respinto la richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei confronti di Li Qibin per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo che gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.409 cod. proc. pen., avendo riguardo all'abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione determinata dall'avere esso ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione a carico di una persona nei cui confronti non è stato mai istituito il contraddittorio. Si deduce che il G.i.p. ha tenuto l'udienza camerale, all'esito della quale ha ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione, senza che l'imputato sia stato mai notiziato del provvedimento, né dichiarato irreperibile. Si rappresenta che nei confronti dell'indagato risulta solo un verbale di vane ricerche della polizia giudiziaria, trasmesso il 16 marzo 2020, e che anche le notifiche del procedimento tributario a carico del medesimo non si sono mai perfezionate. Si osserva, poi, che:

a) l'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen. è alternativo a quello di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.;

b) la giurisprudenza ritiene abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso in conseguenza dell'ordine del G.i.p. di formulazione dell'imputazione coatta perché non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

c) la giurisprudenza costituzionale ritiene che l'incombente di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una fase di contraddittorio tra pubblico ministero ed indagato sulla completezza delle indagini e non è dovuto nel caso di decisione dell'Autorità requirente di presentare richiesta di archiviazione (si citano Corte cost., n. 460 del 2002, e Corte cost., n. 491 del 2020);

d) nell'ipotesi di imputazione coatta, quindi, il contraddittorio in vista dell'esercizio dell'azione penale trova necessariamente la sua sede nell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen. Si conclude che il provvedimento del G.i.p. impositivo della formulazione di imputazione coatta non preceduto da alcun contraddittorio con l'indagato è da ritenersi avulso dall'intero ordinamento processuale ed emesso al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, e, quindi, abnorme, sia perché adottato in violazione del principio del contraddittorio, sia perché contenente l'ordine al pubblico ministero di emettere un atto - il decreto di citazione a giudizio - nullo, in quanto anch'esso non preceduto da alcun contraddittorio.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. La questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, per omessa o invalida notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen., ha visto opposte soluzioni in giurisprudenza. 2.1. Secondo un orientamento, l'omesso avviso all'indagato della fissazione dell'udienza camerale, conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, determina la nullità dell'ordinanza con la quale il g.i.p. indica le ulteriori indagini da compiersi, deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 12200 del 27711/2014, dep. 2015, Bitossi, Rv. 262868-01, nonché Sez. 6, Sentenza n. 1441 del 26/05/1990, Torsiello, Rv. 185207-01).

Questo indirizzo ritiene che l'omesso avviso di cui si è detto integra una nullità deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi del comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen., senza che, in contrario, rilevi il disposto dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.. Questo perché l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., pur prevedendo espressamente la ricorribilità per cassazione della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., non può ritenersi diretto ad escludere il ricorso per cassazione avverso gli altri tipi di provvedimenti adottabili nell'udienza camerale.

Ad avviso di queste decisioni, infatti, «l'art. 409, comma 6, cit. mira a circoscrivere i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, ma non elide l'efficacia precettiva dell'art. 127, comma 7, del medesimo codice nei settori non disciplinati dalla prima norma, nei casi in cui, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 127, venga in questione l'interesse dell'indagato, giuridicamente protetto dai precedenti commi 1, 3 e 4, ad interloquire nel procedimento' camerale». 2.2. Secondo l'opposto orientamento, seguito dalla maggior parte della giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, anche in caso di omesso o invalido avviso all'indagato della fissazione dell'udienza camerale, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (v., per citare solo le più recenti decisioni massimate:

Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, R. 273578-01; Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676- 01; Sez. 2, n. 24793 del 05/06/2015, Asavinei, Rv. 264363-01). Alcune di queste pronunce, richiamano il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che nessuna norma del codice di rito prevede l'impugnabilità delle ordinanze che dispongono l'imputazione coatta, e, inoltre, che non si verte in tema di sentenze o provvedimenti sulla libertà personale di cui al comma 7 dell'art. 111 Cost. e del comma 2 dell'art. 568 cod. proc. pen. (così, specificamente, Sez. 5, n. 32427 del 2018, cit., e Sez. 5, n. 32029 del 2017, cit.).

Altre decisioni, invece, con riferimento ad ordinanza del giudice per le indagini preliminari la quale, a fronte della richiesta di archiviazione, abbia disposto de plano la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, escludono che detto provvedimento sia abnorme, osservando che la categoria dell'abnormità presuppone il difetto di attribuzione del potere di emettere l'atto da parte del giudice, mentre, invece, nell'ipotesi indicata, al G.i.p. compete la funzione di esercitare il controllo sulla domanda di non esercizio dell'azione penale da parte del P.M. (v.

Sez. 2, n. 24793 del 2015, cit.).

3. La questione è riproposta in questa sede mediante l'impiego della categoria dell'abnormità, anche sotto un ulteriore profilo. Il ricorso deduce che il provvedimento con cui il G.i.p. ordina di formulare l'imputazione coatta senza aver previamente proceduto al contraddittorio con l'indagato è da ritenersi avulso dall'intero ordinamento processuale ed emesso al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, sia perché adottato in violazione del principio del contraddittorio, sia perché contenente l'ordine al pubblico ministero di emettere un atto - il decreto di citazione a giudizio - nullo, in quanto anch'esso non preceduto da alcun contraddittorio. La requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata osservando che la stessa è affetta da abnormità quanto meno funzionale, perché contiene l'ordine al P.M. di adottare un atto affetto da nullità rilevabile nel successivo corso del procedimento.

4. La questione non è fondata. Va premesso che la tesi prevalente - la quale esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, anche in caso di omesso o invalido avviso all'indagato della fissazione dell'udienza camerale - richiama persuasivamente il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. Questo principio, però non è risolutivo rispetto alla prospettazione dell'abnormità, perché il ricorso per abnormità è rimedio esperibile proprio nei casi in cui non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione.

Indubbiamente, la tesi secondo cui è abnorme un provvedimento del giudice che vincolail pubblico ministero ad adottare un atto affetto da nullità rilevabile nel successivo corso del procedimento meriterebbe un approfondimento, perché detto provvedimento potrebbe essere in grado di alterare l'ordinata sequenza logico- cronologica del procedimento. Tuttavia, l'ordine del G.i.p. che ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta non è assolutamente vincolante per il pubblico ministero. Infatti, come si è già più volte e condivisibilmente osservato in giurisprudenza, è legittimo il provvedimento di archiviazione del G.i.p. seguito a reiterata richiesta in tal senso del P.M., già investito, dopo precedente analoga richiesta, di ordine di formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 6, n. 8984 del 31/01/2007, Renisi, Rv. 235923-01, nonché Sez. 4, n. 15615 del 25/11/2003, dep. 2004, Garzilli, Rv. 227907-01, nonché ancora, Sez. 1, n. 5291 del 24/10/1995, dep. 1996, Capitanio, Rv. 203420-01). A spiegazione di questa conclusione, in particolare, si è anche precisato che, nel caso in cui il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al G.i.p. non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale, e, qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il G.i.p. sarebbe obbligato ad archiviare la notitia criminis, ferma restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso G.I.P. di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni (così Sez. 4, n. 15615 del 2004, cit., e Sez. 1, n. 5291 del 1996, cit.).

Di conseguenza, il P.M., qualora ritenga che l'ordine di formulare l'imputazione coatta è stato invalidamente adottato, ad esempio per vizi concernenti la costituzione del contraddittorio, potrebbe benissimo investire nuovamente il G.i.p. con richiesta di archiviazione e chiedergli di rideterminarsi in proposito, previa fissazione di udienza in camera di consiglio e rituale avviso alle parti.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna la condanna del ricorrente Procuratore della Repubblica al pagamento delle spese processuali, stante quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così de