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Sentenza — n. 27999/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in the lower court's rejection of the request for retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27999/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate fault in the lower court's decision to reject the retrial request. The appellant argued insufficient evidence for the criminal association and questioned the role of the defendant, but the court found no grounds for fault. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 275 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the party did not act with fault in the determination of the cause of inadmissibility, as the lower court's rejection of the retrial request was not arbitrary or erroneous.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of fault in rejection retrial request dismissal custodial measure justification drug trafficking association traffico qualificato di stupefacenti crimine organizzato contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8, d.l. 1337/2020
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Sul punto, il Tribunale, anche alla luce del disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizza la centralità del ruolo del ricorrente nel sodalizio criminoso, nonché il rapporto fiduciario che lo legava agli altri indagati, al punto da concedere loro dilazioni nel pagamento.
Art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.
Art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990
Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., nonché 74, commi 1, 2, 3, 4, 5 (capo 16 dell'imputazione), perché, con altri, si associava allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098
309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Larocca Alessandro, nato a Reggio Calabria il 12/06/1993 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 1337/2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato, confermando l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 18 agosto 2020, con cui era stata disposta a carico dello stesso indagato la misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato dei delitti di cui: agli artt. 99, 112, primo comma, n. 4), e secondo comma, cod. pen., nonché 74, commi 1, 2, 3, 4, 5 (capo 16 dell'imputazione), perché, con altri, si associava allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in particolare delitti di detenzione ai fini di spaccio, messa in vendita, vendita, cessione, distribuzione, commercio e trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish; agli artt. 99 e 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché in più occasioni, con diverse condotte, cedeva in vendita un quantitativo imprecisato, comunque non inferiore rispettivamente a 115, 200, e 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, attraverso quattro motinii di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza. In primo luogo, contesta l'insufficienza probatoria in ordine all'effettiva sussistenza della contestata associazione, a fronte della scarsità delle intercettazioni telefoniche, riferibili a un periodo di pochi mesi; così che la corretta applicazione dei principi di diritto e giurisprudenziali in materia avrebbe determinato, al più, il mero concorso di persone in reato continuato.

In particolare, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ammette che gli indagati avevano scarsi mezzi operativi a disposizione ed erano impegnati in transazioni di droga di modesto valore, ma rileva in ogni caso la sussistenza dell'associazione. Dalle intercettazioni, inoltre, si sarebbe evinto chiaramente come il gruppo operasse in un territorio circoscritto, senza alcuna esclusività di controllo sul locale mercato del traffico; inoltre, sarebbe priva di riscontro l'affermazione del Tribunale per cui gli indagati avrebbero avuto contatti anche con famiglie della Ndrangheta reggine.

In secondo luogo, sul ruolo partecipativo del Larocca, si sostiene che il Tribunale si è limitato a desumere indirettamente il suo ruolo di stabile fornitore, senza realmente collocarlo nel contesto organizzativo. Dalle intercettazioni, infatti, si poteva evincere solo come lui fosse restio a intrattenere ulteriori rapporti commerciali, e fornisse meramente la propria disponibilità a procurare ulteriore stupefacente, senza disvelare alcuna volontà di far parte del gruppo. Secondo la difesa, il suo ruolo nel gruppo non era quindi ben definito, tanto che gli altri partecipi, chiedendogli ulteriore rifornimento, non assumevano un atteggiamento autoritario ma quasi supplichevole nei suoi confronti.

La motivazione, quindi, era insufficiente nella parte in cui ravvisa in capo al ricorrente l'affectio societatis. Inoltre, il Tribunale avrebbe travisato l'elemento di prova rappresentato dall'intercettazione del 21 novembre 2017, avendo erroneamente ritenuto che gli intercettati facessero riferimento a Larocca.2.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, da un lato il Tribunale ha riconosciuto la rudimentalità della struttura organizzativa e l'esiguità delle cessioni di sostanza stupefacente e, dall'altro, ha affermato che si sarebbe trattato di differenti tipologie di sostanze, per ingenti quantità.

Anche sulla base delle intercettazioni, la difesa rileva come gli episodi di spaccio fossero reiterati in un brevissimo arco temporale, in minime quantità di marijuana, senza una idonea struttura organizzativa e senza risorse che potessero consentire uno stabile e continuo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti (nella specie, l'acquisto di stupefacente non avveniva mai in quantità superiore ai 100 grammi); inoltre, non esisteva in atti nessuna intercettazione che riferisse di spaccio di cocaina - come sostenuto dal Tribunale - ma solo ed esclusivamente di marijuana. 1.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione agli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla difesa in sede di riesame della misura cautelare, circa il travisamento delle intercettazioni nella parte in cui il primo giudice riteneva che le somme da consegnare a Larocca, nel terzo episodio di intercettazione, non fossero sempre attinenti alla prima cessione di droga, il cui debito non era in realtà mai stato saldato.

Per la difesa, il 27 novembre 2017, come si evincerebbe dall'intercettazione, non si era conclusa nessuna trattativa, ma Larocca aveva meramente prospettato una possibilità teorica di rifornire ulteriormente il gruppo. 1.4. Infine, il ricorrente prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito delle esigenze cautelari, nonché alla proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere nel caso di specie. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che le esigenze cautelari si affievoliscono con il passare del tempo, e che - visto che i rapporti tra gli indagati risalivano a febbraio 2018 - non vi era, allo stato, pericolo attuale di recidiva.

Inoltre,. l'ordinanza sarebbe censurabile nella parte in cui il Tribunale non considera adeguata la misura meno afflittíva degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure proposte dal ricorrente sono articolate in punto di fatto, richiedendosi alla Corte di cassazione una nuova valutazione nel merito della vicenda.Sul punto va ricordato come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020).

Va inoltre rilevato che, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). Più in generale, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

Il giudice di merito è infatti libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650).

Va poi aggiunto che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti sipropongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (ex multis, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269150).

In tal senso, si è precisato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'eventuale esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite; dunque, l'ipotesi associativa può essere ritenuta sussistente anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 20/05/2019, Rv. 276068 - 02). 1.1.

Tali principi possono essere richiamati in relazione ai primi tre motivi di doglianza, inerenti all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Del tutto correttamente, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della misura nei confronti dell'indagato, sulla base delle plurime intercettazioni che lo vedevano protagonista e che dimostravano il suo ruolo di stabile fornitore di sostanza stupefacente. In particolare:

a) in data 21 novembre 2017, Pennica Andrea e Sarica Antonio, partecipi dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dopo essersi consultati sulla necessità di avere un rifornimento da parte di Larocca, lo contattavano chiedendogli se stesse arrivando;

b) in data 27 novembre 2017, Sarica e Pennica si compiacevano dell'atteggiamento assunto da Larocca, il quale, pur creditore di una somma di denaro nei loro confronti, aveva accettato le ripetute richieste di dilazione nel pagamento; quindi, contattavano Larocca, per chiedergli di vedersi "al parco", e questo, arrivato sul posto, chiedeva di saldare debito nei suoi confronti; in quella stessa occasione Sarica avanzava richiesta a Larocca di fornirgli ulteriore stupefacente, e questo accettava, accordandosi per prezzo e quantità, oltre che sul recupero di una somma di denaro, lasciato nel cortile di casa sua;

c) in data 21 dicembre 2017 Sarica e Larocca si accordavano per incontrarsi; successivamente, il primo incaricava un terzo soggetto (Mirisciotti) di recuperare alcune somme di denaro ed incaricava un quarto (Peppe) di consegnare a Larocca la somma di 140 euro, cui si aggiungevano i 110 che il giorno dopo avrebbe provveduto a portargli lui stesso;

d) in data 6 febbraio 2018, Sarica inviava un messaggio alba La.Rocca in cui spiegava di non poter in quel momento onorare un debito a causa dell'arresto di un sodale e pregandolo di fornire tale giustificazione anche al grossista presso cui a sua volta si approvvigionava. Il Tribunale ha anche adeguatamente evidenziato che la base indiziaria supporta la ritenuta esistenza dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando come i principali componenti del sodalizio criminoso, seppure impegnati in transazioni di droga di più modesto valore, operassero in un contesto organizzato, caratterizzato dalla presenza di stabili forniture di droga, prevalentemente marijuana, con cui riuscivano a soddisfare, con modalità collaudate e caratterizzate da una certa professionalità, le richieste dei clienti abituali, sulla base delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché sulla base dei filmati registrati dalle videocamere di videosorveglianza nelle aree indicate come basi operative del gruppo.

Sulla base dei riscontri probatori sopra menzionati, non può che ritenersi adeguata la motivazione del Tribunale anche nella parte in cui non riconosceva l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, anche alla luce della giurisprudenza che, in tema di stupefacenti, ritiene configurabile la fattispecie associativa attenuata a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098). 1.2.

Anche il quarto motivo, circa l'asserita insussistenza delle esigenze cautelari, deve ritenersi inammissibile. Sul punto, il Tribunale, anche alla luce del disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizza la centralità del ruolo del ricorrente nel sodalizio criminoso, nonché il rapporto fiduciario che lo legava agli altri indagati, al punto da concedere loro dilazioni nel pagamento. Questo quadro indiziario è correttamente valutato insieme con i precedenti per rapina, armi e ricettazione e con la mancanza di elementi positivi di segno contrario.

Quanto alla misura custodiale prescelta, deve essere ritenuta adeguata la motivazione del Tribunale nella parte in cui considera la misura meno stringente degli arresti domiciliari come inidonea a sradicare il ricorrente dal contesto territoriale in cui maturavano le condotte delittuose. E circa l'attualità dell'esigenza cautelare - a fronte di una generica prospettazione difensiva basata su una supposta brevità della durata del sodalizio - è sufficiente rilevare come il reato associativo sia contestato con condotta permanente fino all'attualità.

Correttamente, dunque, il Tribunale riscontra l'esigenza cautelare e la scelta della misura, a fronte della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per un concreto e attuale pericolo di recidiva, per la stabile fornitura di ingente quantità di sostanza stupefacente da parte del Larocca al gruppo, nonché per il rapporto fiduciario instaurato con gli altri partecipi.

2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proe. pen. a o c e, ai sensi , comma 2, cod. proc. pen. conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo ~i a ,d