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Sentenza — n. 27998/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27998/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27998/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 agosto 2020, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza dell'8 luglio 2020, con la quale il Gip del Tribunale di Castrovillari aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata all'indagato in ordine al reato di cui all'art. 586-bis, ultimo comma, cod. pen. (già art. 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000) contestato al predetto per avere commerciato, servendosi della palestra "Body Planet" di proprietà della moglie, nella quale egli svolgeva attività di istruttore, farmaci e sostanze idonee a /&_ modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci in diverse competizioni agonistiche (con recidiva ex art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 603-bis cod. pen, art. 291 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27998/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti riciclaggio internazionale di denaro istituto di disintossicazione atto sessuale con un detenuto precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 603-bis cod. pen
pen., nonché dell'art. 603-bis cod. pen.
art. 291 cod. proc. pen
art. 299 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montalto Umberto, nato a Corigliano Calabro il 09/12/1967 avverso l'ordinanza del 04/08/20 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia riOttato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 agosto 2020, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza dell'8 luglio 2020, con la quale il Gip del Tribunale di Castrovillari aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata all'indagato in ordine al reato di cui all'art. 586-bis, ultimo comma, cod. pen. (già art. 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000) contestato al predetto per avere commerciato, servendosi della palestra "Body Planet" di proprietà della moglie, nella quale egli svolgeva attività di istruttore, farmaci e sostanze idonee a /&_ modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci in diverse competizioni agonistiche (con recidiva ex art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen.).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, lamentando la violazione degli artt. 274, 275, 291 e 292, secondo comma, lettere c) e c-bis.), cod. proc. pen., nonché dell'art. 603-bis cod. pen. Si censura il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare, sul presupposto I che il giudice avrebbe omessovconfrontarsi con le argomentazioni prospettate dalla difesa, volte a sostenere:

1) la nullità dell'ordinanza impositiva della misura degli arresti domiciliari, per l'omessa esposizione delle specifiche esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, nonché per l'omessa valutazione degli elementi favorevoli all'indagato ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen.;

2) l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, che il giudice avrebbe desunto unicamente dal tipo e dalla gravità del fatto commesso, senza valutare la documentazione difensiva comprovante il radicale mutamento delle condizioni di vita dell'indagato e l'allontanamento del medesimo dal territorio calabro (ci si riferisce ad allegazioni che - secondo la difesa - attesterebbero: l'estromissione del ricorrente dalla società sportiva rappresentata dalla moglie del medesimo; l'intervenuta separazione dalla coniuge; il trasferimento della residenza in Germania nonché lo svolgimento presso il luogo di residenza di attività lavorativa di promotore di una struttura turca di trapianti di capelli);

3) l'insussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, alla luce delle circostanze rappresentate nel precedente punto 2 e del notevole iato temporale trascorso dalla commissione del fatto, risalente all'anno 2018;

4) l'omessa indicazione da parte del giudice, sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura applicata, dei motivi per i quali risultavano inidonee a fronteggiare il pericolo di recidivanza altre misure meno afflittive. Sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, si deduce l'illogicità della motivazione sui rilievi che il giudice avrebbe conferito dignità di prova a carico ad alcune captazioni telefoniche, nonostante il tenore criptico delle conversazioni le rendesse del tutto indeterminate nel significato e nell'oggetto, e avrebbe, viceversa, omesso del tutto di valutare:

a) la portata dichiarativa delle téstimonianze di dieci frequentatori assidui della palestra presso la quale il ricorrente svolgeva l'attività di allenatore, i quali avevano riferito di non avere mai ricevuto proposte di acquisto di sostanze dopanti da parte del ricorrente;

b) l'insussistenza, malgrado l'assidua attività investigativa svolta, di movimentazioni di denaro o di attività finanziarie legate al commercio delle sostanze vietate;

c) la mancata emersione di ulteriori dati negativi a carico del ricorrente negli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va innanzitutto evidenziato che il ricorrente asserisce di impugnare un'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 23-24 luglio 2020, depositata il 6 agosto 2020 ma notificata il 9 ottobre 2020, con cui sostiene che sia stata rigettata un'istanza di riesame avverso il provvedimento genetico della misura emesso 1'8 luglio 2020. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata (presente nel fascicolo), datata 4 agosto 2020 e depositata nel medesimo giorno emerge, invece, che il provvedimento del Gip dell'8 luglio 2020 non è il provvedimento genetico di applicazione della misura degli arresti domiciliari, ma quello con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura medesima.

Nel ricorso, dunque, sono scorrettamente individuate le date dei provvedimenti emessi a carico del ricorrente, tuttavia, è evidente che il provvedimento che quest'ultimo ha inteso impugnare è quello emesso in data 4 agosto 2020 dal Tribunale di Catanzaro, essendo quest'ultimo l'atto con il quale il Tribunale, in funzione di giudice di appello cautelare, si è pronunciato sul rigetto dell'istanza difensiva di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari pronunciato con provvedimento del Gip del Tribunale di Castrovillari dell'8 luglio 2020. Alla stregua di tali considerazioni, devono trovare applicazione i criteri che regolano il giudizio di appello cautelare, il quale ha un effetto devolutivo limitato ai motivi formulati con la relativa istanza, con la conseguenza che tutte le vicende relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato nell'imputazione, ora confluito nell'art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., sono coperte dalla valutazione compiuta dal Tribunale.

E a ciò deve aggiungersi che l'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell'istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame (ex multis, Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019, Rv. 276539).Quanto al caso di specie, infatti, emerge dagli atti che l'indagato aveva presentato una richiesta di riesame nella quale affermava che l'ordinanza genetica era in realtà del 3 giugno 2020 ed è stata eseguita il 5 giugno 2020, mentre il tribunale di riesame (come risulta dalla pag. 2 dell'ordinanza del 4 agosto 2020) , era. sulla richiesta di riesame il 23 giugno 2020.

Già pronunciandosi sull'iniziale richiesta di riesame, il Tribunale aveva affermato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ragione del possesso, da parte del ricorrente, di ingenti quantitativi di sostanze dopanti analoghi al tipo che, secondo il compendio indiziario, egli era solito cedere personalmente e in maniera continuativa a pochi fidati contatti, a nulla rilevando la circostanza che alcuni frequentatori della palestra avessero negato l'assunzione di tali sostanze. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale ha desunto il pericolo di recidivanza: dalle modalità complessive della condotta perpetrata dal ricorrente, posta in essere reiteratamente nell'esercizio dell'attività professionale; dai numerosi precedenti specifici gravanti sul medesimo; dall'esiguo lasso temporale trascorso dall'applicazione del provvedimento genetico; dalla circostanza che l'estromissione del ricorrente dalla società legalmente rappresentata dalla moglie fosse riconducibile ad un periodo cronologicamente precedente le condotte contestate nei capi di imputazione; dal fatto che, nonostante il dato formale rappresentato dal trasferimento di residenza all'estero l'indagato, al momento dell'esecuzione della misura, si trovasse nell'abitazione in Corigliano ove, tra l'altro, aveva eletto domicilio; dalla circostanza, emersa dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, che il ricorrente avesse contribuito in epoca recente a realizzare manifestazioni sportive sulla costa ionica e a parteciparvi in qualità di giudice.

A fronte della quantità e dell'univocità degli elementi valorizzati dal giudice, il ricorrente non deduce espressamente nel ricorso per cassazione alcun dato sopravvenuto in grado di mutare significativamente il quadro cautelare, limitandosi ad asserire il suo allontanamento dal territorio italiano, con distacco dalle attività riconducibili all'ambito sportivo, con argomentazioni che, oltre a costituire una mera replica di quelle rappresentate e già motivatamente disattese dal Tribunale di merito, risultano meramente pretestuose, perché supportate da documentazione in parte redatta in lingua tedesca e in parte del tutto illeggibile; documentazione il cui contenuto non è specificamente richiamato né descritto nel ricorso.

2. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore delta Cassa delle ammende. da atto c e, ai sensi se art. 546, comma , iroc. pen. conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sull organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito d I d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo president _ _ del collegio per impedimento dell'estensore. Così deciso il 10/03/2021. Il Con