Sentenza — n. 27997/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9 luglio 2020 - resa nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di precedente ordinanza, pronunciato con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 1371 del 28 novembre 2019 - la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'interessato, in conseguenza della custodia cautelare' in carcere da questo subita dal 18/10/2012 al 16/10/2014, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, 74 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali lo stesso era stato assolto in via definitiva, per insussistenza del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. 1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che - secondo l'orientamento della Suprema Corte - in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giorgi Salvatore, nato a Locri il 28/08/1974 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 - resa nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di precedente ordinanza, pronunciato con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 1371 del 28 novembre 2019 - la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'interessato, in conseguenza della custodia cautelare' in carcere da questo subita dal 18/10/2012 al 16/10/2014, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, 74 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali lo stesso era stato assolto in via definitiva, per insussistenza del fatto.
2. L'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 125, 314 cod. ‘proc. pen. e 24 Cost. e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'ordinanza impugnata risulta priva dell'indicazione di specifici comportamenti posti in essere dall'interessato che abbiano determinato l'adozione o la protrazione della misura restrittiva, essendo basata solo sulla generica attribuzione di una valenza equivoca al contenuto sia della conversazione con Perri Vincenzo del 15/07/2004, delle ore 15:34, che dell'ulteriore conversazione con una donna del 14/08/2004, la quale, oltre ad avere natura neutra, non era stata valorizzata in alcun modo né in sede cautelare e neppure nel giudizio di cognizione per addivenire alla decisione assolutoria di insussistenza del fatto.
Si ritiene che la Corte d'appello abbia erroneamente enfatizzato in termini soggettivi le due conversazioni intercettate acquisite nel corso delle indagini preliminari e qualificato le stesse come elemento di colpa grave dell'interessato, in forza del quale il giudice della cautela si sarebbe determinato nell'assunzione della misura restrittiva della libertà del medesimo. A parere della difesa, la Corte territoriale, con motivazione generica ed apparente, ha considerato quale causa della protrazione dello stato di detenzione il mero esercizio da parte dell'interessato, in sede di interrogatorio, della facoltà di non rispondere, che costituisce invece concreta espressione del diritto costituzionale di difesa, senza peraltro indicare espressamente quali specifiche circostanze l'indagato ha taciuto; tali che, se conosciute dal giudice cautelare, avrebbero consentito a questi di revocare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
La difesa, infine, osserva che durante l'intero dibattimento non è emerso alcun nuovo elemento che ha contribuito ex post all'assoluzione dell'imputato, in quanto gli elementi di fatto, consistenti nelle suddette conversazioni intercettate, che hanno determinato la declaratoria di insussistenza del fatto / sono gli stessi che hanno indotto erroneamente il giudice cautelare ad emettere la misura restrittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che - secondo l'orientamento della Suprema Corte - in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione.
Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263). Più in particolare, si è affermato il principio secondo cui le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare possono assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà (ex multis, sez. 4, 23 ottobre 2015, n. 46423, rv. 265287).
E si è anche precisato che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato - seppure legittimamente tenuto nel procedimento - su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi a base del provvedimento cautelare, ad esempio nel caso in cui, in presenza di un quadro indiziario di rilievo a suo carico, sia rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo momento (ex multis, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Rv. 271419). 1.2.
Ribaditi tali principi, la sentenza di annullamento di questa Corte, dalla quale è scaturito il giudizio di rinvio, evidenzia che la Corte d'appello di Reggio Calabria, con la precedente ordinanza del 28 febbraio 2019, aveva errato nel ritenere l'interessato diretto conversante in alcuni dialoghi intercettati, utilizzati in sede cautelare e sui quali il medesimo non aveva fornito alcuna spiegazione. 1.3. L'ordinanza impugnata, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, fa puntuale applicazione dei principi di diritto e sana i vizi di motivazione sopra evidenziati, procedendo alla rivalutazione degli elementi ostativi al riconoscimento della ingiusta detenzione - con l'eliminazione delle conversazioni intercettate che, come ritenuto dalla sentenza n. 1371 del 28 novembre 2019, non coinvolgono l'interessato come diretto partecipante - e ne fa conseguire la valutazione del comportamento dell'interessato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti dell'esclusione del diritto alla riparazione.
La Corte d'appello analizza correttamente le diverse circostanze della fattispecie, le quali, valutate ex ante, costituivano condotte idonee a trarre in inganno l'autorità giudiziaria sulla partecipazione del ricorrente all'attività illecita contestata, in concorso con Perri, Bonarrígo e Ascone, soggetti di primo piano dell'indagine. Fa riferimento, in particolare, a due conversazioni telefoniche che vedono l'interessato diretto partecipante. Il primo dialogo del 15/07/2004, ore 15:34, intercorso con Perri Vincenzo, che lo contattava chiedendogli dove fosse poiché c'era un amico che voleva salutarlo, presenta un contenuto equivoco e non logico, in quanto l'interessato faceva riferimento alla "casa", adoperando più volte l'espressione "hai capito" per assicurarsi che Perri avesse compreso il significato delle parole utilizzate.
La seconda conversazione telefonica del 14/08/2004, proveniente da un numero olandese, vede l'interessato dialogare con una voce femminile, utilizzando lo stesso linguaggio criptico e facendo nuovamente riferimento alla "casa". Sulla base di tale contenuto criptico ed equivoco delle suddette due conversazioni, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato, con motivazione logicamente coerente e pienamente sufficiente, che non sussiste alcun dubbio che l'interessato abbia posto in essere una condotta che, all'epoca dell'adozione della misura cautelare, appariva idonea ad ipotizzare un coinvolgimento del medesimo nelle ipotesi delittuose contestate, avendo partecipato a due dialoghi in cui dava prova di comprendere perfettamente il significato del linguaggio criptico utilizzato e di intendere il tenore delle informazioni comunicategli dagli interlocutori, nonostante queste non avessero contenuto chiaro e logico.
Invero, lo stesso giudice di cognizione nella sentenza di assoluzione ha affermato, in relazione alla conversazione del 15/07/2004 con Perri, che appare verosimile in linea teorica che l'incontro tra Perri, Giorgi e Bonarrigo potesse essere stato preordinato alla dazione di droga. Tali elementi fattuali, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'interessato, sono comunque idonei, con valutazione ex ante, ad attestare un suo comportamento gravemente colposo, tale da lasciare supporre al giudice della cautela un suo pieno coinvolgimento nell'attività delittuosa ascrittagli, determinando conseguentemente la sottoposizione a custodia cautelare.
La Corte d'appello ha fatto, dunque, corretta applicazione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in codice, effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (ex multis, Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016;
Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009). Inoltre, la Corte territoriale evidenzia, come ulteriore elemento fattuale idoneo a determinare la protrazione della misura restrittiva, il comportamento processuale adottato dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia, ove si è avvalso della facoltà di non rispondere, così non fornendo alcuna spiegazione alternativa del contenuto illogico delle due conversazioni intercettate. Il medesimo non dava, inoltre, nessuna spiegazione o giustificazione in merito ai rapporti intercorrenti con Perri e Bonarrigo, neppure affermandone la natura lecita.
Infine, non può assumere alcun rilievo la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che nel giudizio di cognizione non è emerso alcun nuovo elemento che ha contribuito ex post all'assoluzione dell'interessato, in quanto gli elementi di fatto, consistenti nelle suddette conversazioni intercettate, che hanno determinato l'assoluzione sono gli stessi che hanno indotto erroneamente il giudice della cautela ad emettere la misura restrittiva. Tale censura è irrilevante ai fini dell'equa riparazione per ingiusta detenzione, in quanto non è per nulla necessario che siano sopravvenuti, nel corso del dibattimento, elementi nuovi o diversi a sostegno del giudizio di assoluzione.
In forza del principio di autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione, il giudice, per valutare se chi ha patito la misura restrittiva vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (ex plurimis, Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, cit.).
2. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dà atto che, ai sensi se art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del zii. n. 13/ ci-é-E-2020" - la presente or so oscri aia so o pr si .n e del collegio pe